Indennizzo ex art. 8 L. 604/66

  • In caso di licenziamento illegittimo, mentre negli ambiti della tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del rapporto attribuita dalla legge - l'indennità sostitutiva del preavviso non è dovuta, e se percepita va restituita, in presenza di stabilità obbligatoria essa è dovuta, quale che sia la causa del licenziamento addotta (giusta causa o giustificato motivo), in virtù dell'avvenuta risoluzione del rapporto che si produce tanto in caso di riassunzione, quanto in ipotesi di liquidazione di indennità risarcitoria. In quest'ultimo caso la indennità prevista dall'art. 8 della legge n. 604/1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. (Cass. 8/6/2006 n. 13380, Pres. Sciarelli Est. La Terza, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Francesca Chiantera, "Licenziamento ingiustificato e indennità sostitutiva del preavviso nel regime della tutela obbligatoria", 156)
  • La regola del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. esplica i suoi effetti, per la sua portata generale - fuori dall'ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c. - in tutti i casi in cui il recesso ha efficacia estintiva del rapporto di lavoro. La garanzia prevista dall'art. 2118 c.c. non può invece trovare applicazione quando la sanzione di invalidità del licenziamento esclusa il suddetto effetto estintivo, assicurando la continuità giuridica del rapporto di lavoro. (Cass. 14/6/2006 n. 13732, Pres. ravagnani Est. Miani Canevari, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Francesca Chiantera, "Licenziamento ingiustificato e indennità sostitutiva del preavviso nel regime della tutela obbligatoria", 156)
  • Dal raffronto tra i due sistemi di tutela delineati dal codice civile (artt. 2118 e 2119), da un canto, e dall'art. 8, L. n. 604/1966, dall'altro, l'uno relativo al licenziamento legittimo e l'altro a quello illegittimo, ed attesa la peculiarità della tutela introdotta con l'art. 8, risulta evidente che tale tutela risarcitoria è inconciliabile con l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 prevista unicamente per il licenziamento illegittimo. (Corte d'appello Milano 2/8/2003, Pres. Mannaccio Rel. Sala, in Lav. nella giur. 2004, 87)
  • Nel regime di tutela obbligatoria contro il licenziamento, il lavoratore ha diritto all'indennizzo anche se imputabile al suo rifiuto la mancata ricostituzione del rapporto. (Cass. 26/2/2002, n. 2846, Pres. Amirante, Est. Foglia, in Riv. it. dir. lav. 2003, 120, con nota di Vincenzo Marino, A chi spetta la scelta tra reintegrazione ed indennizzo nel regime di tutela obbligatoria contro il licenziamento illegittimo).
  • Il lavoratore ha diritto all'indennità prevista dall'art. 8 L. 604/66, anche se ha rifiutato la riassunzione, cui il datore di lavoro aveva optato, in quanto una diversa interpretazione sarebbe contraria al dettato costituzionale (Pret. Roma 10/2/95, est. Petrucci, in D&L 1995, 685, nota MUGGIA, Una questione che sembrava ormai chiusa)