Licenziamento disciplinare

  • E' illegittimo per violazione delle procedure previste dall'art. 7, l. n. 300/70, il licenziamento disciplinare intimato a seguito di una contestazione del tutto generica, con adduzione di motivi non preventivamente contestati e senza la concessione al lavoratore del termine per rendere le proprie giustificazioni. Da tale illegittimità derivano le conseguenze previste dalla legge per il licenziamento ingiustificato (nella specie, il risarcimento del danno previsto dall'art. 8, l. n. 604/96). (Corte Appello Milano 5/6/00, pres. e est. Ruiz, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 371)
  • Il licenziamento disciplinare intimato senza l’osservanza delle garanzie previste dal 2° e 3° comma dell’art. 7 SL, concreta, nella natura e negli effetti, un licenziamento privo di giustificazione, con la conseguenza che gli effetti di un tale licenziamento dipendono dal tipo di tutela (reale, obbligatoria, o consistente nel mero diritto alle indennità stabilite contrattualmente o per legge), spettante al lavoratore in ipotesi di recesso datoriale ingiustificato (Cass. 7/3/96 n.1793, pres. Micali, est. Picone, in D&L 1997, 353)
  • Nel caso del mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 S.L. prevista per i licenziamenti aventi natura disciplinare, ne consegue, anche per i datori di lavoro che occupino meno di 16 dipendenti, la nullità del recesso per violazione di norme inderogabile, con l'obbligo di immediato ripristino del rapporto e di pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento (Pret. Milano 6/10/95, est. De Angelis, in D&L 1996, 235. In senso conforme, v. Pret. Ferrara 27/12/95, est. Benassi, in D&L 1996, 237. In senso conforme, v. Pret. Roma 28/11/94, in D&L 1995, 707. In senso contrario, nel senso cioè del solo risarcimento danni ex art. 8 L. 604/66, v. Pret. Milano 2/11/95, est. Atanasio, in D&L 1996, 479)
  • Il licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro con violazione delle regole procedimentali previste dall'art. 7 SL a garanzia del contraddittorio (quale, nella specie, la mancata previa contestazione dell'addebito), non è nullo, ma illegittimo; va quindi corretta la motivazione della sentenza che abbia ritenuto la conversione in recesso ad nutum del licenziamento disciplinare intimato nell'area della libera recedibilità in violazione delle suddette regole procedimentali, mentre va confermata nella parte in cui ha riconosciuto al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. S.U. 18/5/94 n. 4846, pres. Brancaccio, est. Genghini, in D&L 1995, 179, nota MUGGIA, Illegittimità senza sanzione: gli ultimi approdi della Cassazione in tema di licenziamento disciplinare)
  • Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 7 c. 2 e 3 SL, per quanto concerne i licenziamenti disciplinari intimati da datore di lavoro con meno di sedici dipendenti, laddove il diritto vivente, ravvisabile nell'orientamento delle Sezioni unite della Cassazione, sancisce che dall'inosservanza delle garanzie procedimentali conseguono gli stessi effetti stabiliti per le ipotesi di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero quelli di cui all'art. 8 L. 604/66, così come sostituito dall'art. 2 L. 108/90 (Corte cost. 23/11/94 n. 398, pres. Casavola, rel. Santosuosso, in D&L 1995, 69)