Tentativo di conciliazione ex art. 5 L. 108/90

  • Il tentativo obbligatorio di conciliazione stabilito dall’art. 5 L.11/5/90 n.108 riguarda solo le ipotesi di impugnativa di licenziamento per carenza di giusta causa o di giustificato motivo che vadano a incidere in un’area di stabilità obbligatoria; la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, e non è quindi applicabile alla diversa ipotesi di licenziamento disciplinare (Cass. 15/11//96 n.10033, pres. De Rosa, est. Vidiri, in D&L 1997, 650, nota S. Muggia, Tentativo obbligatorio di conciliazione e licenziamento disciplinare)