Requisiti dimensionali

  • In tema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale ovvero di quella obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l’invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dalla legge n. 300 del 1970, articolo 18 costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. (Cass. 7/5/2013 n. 10554, Pres. Roselli Rel. Garri, in Lav. nella giur. 2013, 739)
  • Ai fini della operatività della tutela reale contro i licenziamenti individuali illegittimi, il computo dei dipendenti va effettuato sulla base del criterio della normale occupazione, il quale implica il riferimento all’organigramma produttivo o, in mancanza, alle unità lavorative necessarie, secondo la normale produttività dell’impresa, valutata con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento. (Cass. 17/2/2012 n. 2315, Pres. Amoroso Rel. Nobile, in Lav. nella giur. 2012, 509)
  • Il fatto che si sia in presenza di imprese appartenenti al medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare (anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della tutela c.d. reale del lavoratore licenziato) un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività delle imprese gestite formalmente da quei soggetti; il ché deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle singole imprese, nel senso che la stessa si sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (Trib. Milano 24/1/2011, Giud. Mariani, in Lav. nella giur. 2011, 420)
  • Ai fini della sussistenza del requisito numerico, rilevante ai sensi degli artt. 18 e 35 Stat. Lav. per l’applicabilità della tutela reale, il giudice deve accertare la normale produttività dell’impresa facendo riferimento agli elementi significativi al riguardo, quali, ad esempio, la consistenza numerica del personale in un periodo di tempo, anteriore al licenziamento, congruo per durata e in relazione all’attività e alla natura dell’impresa. (Trib. Milano 9/12/2010, Giud. Colosimo, in Lav. nella giur. 2011, 323)
  • In tema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l’invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. (Cass. 22/3/2010 n. 6846, Pres. Roselli Est. Morcavallo, in Orient. Giur. Lav. 2010, 486)
  • Ai fini della ricorrenza del requisito numerico ex art. 18 SL devono essere computati i lavoratori che, pur formalmente inquadrati nello schema contrattuale dei rapporti di collaborazione a progetto, prestavano un'attività lavorativa connotata dai tratti della subordinazione. (Trib. Milano 11/3/2010, Est. Vitali, in D&L 2010, con nota di Giuseppe Bulgarini d'Elci, "Sul giustificato motivo oggettivo nell'ambito di un'impresa multinazionale e sulla compatibilità ai fini dell'art. 18 SL di collaboratori e progetti fittizi", 586)
  • Ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 SL non è sufficiente che il lavoratore invochi l'applicabilità della richiamata norma, ma è necessario che deduca anche la sussistenza del requisito numerico. (Trib. Tivoli 23/9/2009, Est. Mari, in D&L 2009, con nota di Stefano Muggia, "Applicabilità dell'art. 18 SL e onere di allegazione", 1048) 
  • In caso di licenziamento illegittimo, l’onere di provare l’inesistenza del requisito dimensionale previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, e quindi l’impossibilità di reintegrare nel suo posto il lavoratore licenziato, grava sul datore di lavoro e non sul prestatore del lavoro. (Cass. Sez. Un. 10/1/2006, n. 141, Pres. Carbone Est. Roselli, in Orient. Giur. Lav. 2005, 894, e in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di  Giuseppe Cannati, Sul lavoratore non grava l'onere della prova dell'esistenza del requisito dimensionale previsto dall'art. 18 SL, 215)
  • In caso di controversia sulla legittimità di un licenziamento grava sul datore di lavoro, in applicazione del principio della vicinanza della prova, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti occupazionali che escludono l’applicazione della disciplina generale prevista dall’art. 18 SL. (Trib. Napoli, sez. distaccata Ischia, 27/1/2005, ord., Est. Simeoli, in D&L 2005, con nota di Giuseppe Bulgarini d’Elci, “In tema di onere probatorio per la tutela reale”, 232)
  • Con riguardo alla richiesta del lavoratore di essere reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 della l. n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) per invalidità del licenziamento, legittimamente il giudice può desumere la sussistenza del requisito dimensionale previsto dall’art. 35 della stessa legge per la reintegrazione dalla mancata contestazione specifica, da parte del datore di lavoro, in ordine alle allegazioni del lavoratore, che la stessa richiesta di reintegrazione implica. (Cass. 23/4/2004 n. 7735, Pres. Mileo Rel. Celentano, in Dir. e prat. lav. 2004, 2533)
  • Ai fini dell’applicazione della tutela reale, le dimensioni dell’impresa vanno accertate sulla base del criterio della normale occupazione, ossia delle unità necessarie secondo la normale produttività dell’impresa nel periodo anteriore al licenziamento. Ne consegue che non possono comprendersi nel calcolo dello stabile e normale livello occupazionale gli assunti con contratti a termine in numero sempre variabile e con durata limitata del rapporto nel periodo di riferimento. (Corte d’appello Milano 9/2/2004, Pres. Mannacio Rel. Sbordone, in Lav. nella giur. 2004, 1007)
  • Ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 della legge 300 del 1970, l'onere di provare i requisiti dimensionali dell'azienda è sempre a carico del lavoratore ( quale che sia la sua posizione nel giudizio; attore o convenuto). Il giudice può tuttavia ritenere provata la sussistenza di tale requisito sulla sola base del rifiuto del datore di lavoro di ottemperare all'ordine di esibizione del libro matricola. (Cass. 1/9/2003 n. 12747, Pres. Dell'Anno Rel. Filadoro, in Dir. e prat. lav. 2004, 288)
  • In relazione al calcolo del numero dei lavoratori occupati dall'impresa, ai fini dell'applicabilità o meno del regime di tutela reale di cui all'art. 18 SL, i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale devono essere computati nel complesso del numero dei lavoratori in proporzione all'orario svolto, secondo quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. 25/2/2000 n. 61. Allorchè, ai medesimi fini, il lavoratore sostenga che debba tenersi conto non dell'orario risultante dalla documentazione relativa ai dipendenti a part-time, ma del maggiore orario effettivamente svolto dagli stessi, il relativo onere della prova incombe sul lavoratore. (trib. Milano 23/6/2003, Est. Cincotti, in D&L 2003, 993, con nota di Andrea Bordone, "In tema di part-time e computo dei dipendenti")
  • Nel giudizio per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, il documento contenente l'elenco dei dipendenti, ancorchè mancante di sottoscrizione, è prova idonea a dimostrare che il numero di dipendenti dell'impresa è superiore al limite fissato dal legislatore per la tutela del diritto del lavoratore illegittimamente licenziato alla reintegrazione nel posto di lavoro. (Cass. 27/3/2003 n. 4666, Pres. Prestipino Rel. Lamorgese, in Giur. It. 2003, 2013, con nota di Margherita Dominici, "Note sulla ripartizione dell'onere della prova nell'accertamento del limite dimensionale dell'impresa licenziante e sull'efficacia probatoria del documento non sottoscritto")
  • In tema di rapporto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia stata accertata l' invalidità, grava sul datore di lavoro-sia se attore sia se convenuto in giudizio-l'onere di eccepire o provare l'inesistenza del requisito occupazionale e perciò l'impedimento all'applicazione dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970. (Cass. 17/5/2002, n. 7227, Pres. Senese, Rel. Filadoro, in Giur. italiana 2003, 456, con nota di Nicola Miranda, Licenziamenti individuali ed onere della prova sul requisito dimensionale dell'impresa, in D&L 2002, 675)
  • L'onere probatorio che grava sul lavoratore in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della tutela reale non può essere concepito secondo una rigida applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.. Qualora il lavoratore abbia dedotto in ricorso il possesso da parte del datore di lavoro del requisito numerico per l'applicazione dell'art. 18 SL, la contestazione circa l'effettiva sussistenza di tale requisito soggiace al regime delle preclusioni previste dall'art. 416 c.p.c. e deve perciò essere dedotta nella memoria difensiva. (Trib. Milano 31/10/2001, Est. Vitali, in D&L 2002, 217, con nota di Andrea Bordone, "Regime di stabilità ed onere della prova")
  • Nel computo del dato numerico previsto come criterio dimensionale dell'unità produttiva ai fini dell'applicabilità dello Statuto dei Lavoratori e in particolare, del regime di stabilità reale ex art. 18 l. n. 300/70, il numero dei lavoratori va accertato con riguardo al criterio della normale occupazione, il quale implica il riferimento all'organigramma produttivo o, in mancanza, alle unità lavorative necessarie secondo la normale produttività dell'impresa, valutata con riguardo al periodo occupazionale antecedente la data dell'intimazione del recesso (Cass. 12/10/00, n. 13625, pres. Ianniruberto, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 1078)
  • Per l'accertamento del c.d. requisito dimensionale, ai fini dell'applicabilità del regime di stabilità reale del rapporto ai sensi degli art. 18 e 35, l. n. 300/70, occorre far riferimento non soltanto ai lavoratori dipendenti in senso stretto, ma anche alle unità lavorative impiegate nel normale processo produttivo dell'impresa, per le quali ex actis non possa escludersi, per le modalità concrete della prestazione, la natura subordinata del rapporto (Cass. 26/8/00, n. 11182, pres. Trezza, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 648)
  • In caso di impugnazione del licenziamento e di richiesta di reintegrazione in servizio, grava sul datore di lavoro l’onere di eccepire e provare l’esistenza dei requisiti occupazionali che impediscono l’applicazione della disciplina generale stabilita dall’art. 18 SL (Cass. 22/1/99 n. 613, pres. De Tommaso est. Foglia, in D&L 1999, 675, n. Ferreri, Requisito dimensionale e onere della prova)
  • In caso di licenziamento, grava sul lavoratore che invochi la reintegrazione in servizio ai sensi dell’art. 18 SL, così come modificato dalla L. 11/5/90 n. 108, l’onere di dimostrare la sussistenza dell’elemento dimensionale richiesto per l’applicazione della norma in questione (Cass. 1/10/97 n. 9606, est. Putaturo, pres. Panzarani, in D&L 1998, 472. In senso conforme, v. Cass. 22/11/99 n. 12926, pres. Lanni, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 633, con nota di Granata, Organizzazione di tendenza, contratto di lavoro subordinato e licenziamento individuale: il caso del telefono Azzurro; Cass. sez. lav. 10 novembre 1999 n. 12492, pres. Sciarelli, est. Vidiri, in D&L 2000, 160, n. Muggia, Società collegate e onere probatorio sulle dimensioni dell'impresa: il formalismo come unico criterio interpretativo; Trib. Agrigento 11 febbraio 2000, est. Pilone, in D&L 2000, 789)