Interruzione del comporto

  • Il lavoratore che, assente per malattia ed impossibilitato a riprendere servizio intenda evitare la perdita del posto di lavoro a seguito dell'esaurimento del periodo di comporto, deve comunque presentare la richiesta di fruizione delle ferie, affinché il datore di lavoro possa concedere al medesimo di fruire delle ferie durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro, né le condizioni di confusione mentale del lavoratore per effetto della malattia fanno venir meno la necessità di una espressa domanda di fruizione delle ferie, indispensabile a superare il principio di incompatibilità tra godimento delle ferie e malattia. (Cass. 27/2/2003, n. 3028, Pres. Ciciretti, Rel. Toffoli, in Lav. nella giur. 2003, 680)
  • Il periodo di comporto di malattia è suscettibile di interruzione per effetto della richiesta del lavoratore di godere del periodo feriale che il datore di lavoro deve concedere anche in costanza di malattia del dipendente. Questi, investito della richiesta di ferie da parte del lavoratore, deve tenere conto, nell'assumere la relativa decisione, del fondamentale interesse del lavoratore di evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto (Cass. 26/10/99, n. 12031, in Mass. Giur. lav. 2000, pag. 61, con nota di Figurati, Questioni in tema di licenziamento intimato durante la malattia: la richiesta di ferie interrompe il comporto?)
  • La richiesta di godimento delle ferie in costanza di malattia sospende il periodo di comporto contrattuale fino all’esaurimento dei giorni di ferie spettanti al lavoratore, con la conseguente illegittimità del licenziamento intimato per superamento del comporto senza la preventiva concessione di fruire delle ferie maturate, e ciò indipendentemente dalla previsione del contratto collettivo che ne escluda la fruibilità in costanza di malattia (Pret. Milano 22/4/98 (ord.), est. Atanasio, in D&L 1998, 1040)
  • Poiché con la sentenza n. 616/87 la Corte Costituzionale ha sancito la prevalenza della malattia sul decorso delle ferie, la prima determinando la sospensione del decorso delle seconde, sarebbe contraddittorio affermare la prevalenza delle ferie sulla malattia nel caso di computo del periodo di comporto, di guisa che, una volta esaurito quest’ultimo, il lavoratore non può invocare la conversione delle assenze per malattia imputandole alle ferie residue maturate e non godute (Pret. Nola, sez. Pomigliano d’Arco, 12/10//96, est. Perrino, in D&L 1997, 638, nota Manna)