Invalidi

  • Discriminatorio conteggiare in maniera eguale, ai fini del comporto, le assenze per malattia di lavoratori disabili e non disabili.
    Si rafforza l’orientamento sulla tutela dei soggetti disabili nel comporto per malattia, quando quest’ultima è connessa alla disabilità: sulla scorta della recente giurisprudenza anche della Corte di Cassazione (Cass. 9095/2023, segnalata qui: https://www.wikilabour.it/segnalazioni/rapporto-di-lavoro/corte-di-cassazione-sentenza-31-marzo-2023-n-9095/), il Tribunale dichiara nullo il licenziamento subito da una lavoratrice per superamento del comporto, in quanto discriminatorio in via indiretta perché le era stato applicato il medesimo termine dei lavoratori non disabili, senza escludere le assenze dovute alla sua disabilità. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che il datore di lavoro non conoscesse lo stato di disabilità della ricorrente, in quanto la discriminazione opera su un piano esclusivamente oggettivo. (Trib. Milano 6/4/2023, Giud. Saioni, in Wikilabour, Newsletter n. 11/23)
  • Discriminatorio applicare alle assenze per inabilità lo stesso comporto previsto per le assenze per malattia.
    Un operatore ecologico, riconosciuto portatore di handicap con capacità lavorative ridotta del 75%, aveva impugnato il licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto (c.d. per sommatoria), sostenendone la natura discriminatoria. Sia i giudici di merito che la Cassazione riconoscono il carattere indirettamente discriminatorio del licenziamento, dichiarandolo pertanto nullo, con le conseguenze di legge. Secondo la Corte, infatti, per il personale disabile il rischio di accumulare giorni di assenza per malattia è maggiore di quello riferibile al restante personale; il che impone, alla stregua del diritto comunitario, prima ancora che del diritto interno di tutela dei disabili, una disciplina del comporto riferita a questi ultimi diversa e con un maggior numero di giorni tutelati. La sentenza in esame apre un grosso problema, dato che il Italia molti contratti collettivi prevedono un’unica disciplina del comporto per tutto il personale e sono pertanto a rischio di essere dichiarati parzialmente nulli, mentre l’alternativo ricorso all’equità, più che a usi in materia inesistenti, appare piuttosto problematico. (Cass. 31/3/2023 n. 9095, Pres. Raimondi Rel. Michelini, in Wikilabour, Newsletter n. 8/23)
  • È illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore invalido per superamento del periodo di comporto se la malattia sia dovuta all'adibizione a mansioni parzialmente incompatibili con il suo stato di invalidità, a seguito dell'illegittimo esercizio dello ius variandi del datore di lavoro (Pret. Napoli 16/1/95, est. Ingala, in D&L 1995, 673, nota PERRINO, Un'ipotesi di inadempimento reciproco nel diritto del lavoro)