Conversione in licenz. per giustificato motivo

  • La diversa valutazione in ordine alla minor gravità della condotta addebitata al dipendente legittima il giudice a operare la conversione del licenziamento originariamente intimato per giusta causa in giustificato motivo con preavviso. (Cass. 17/12/2010 n. 25587, Pres. Roselli, Rel. Mancino, in Lav. nella giur. 2011, 212)
  • E' ammissibile la qualificazione a opera del giudice di un licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fermo restando il principio di immutabilità della contestazione, e persistendo la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto, questi abbia valutato il licenziamento come intimato per giusta causa in relazione a un grave inadempimento del dipendente, mentre i fatti invocati per giustificare la decisione di recesso concretino in realtà un'ipotesi di giustificato motivo oggettivo, atteso che la modificazione del titolo di recesso è basata non già sull'istituto della conversione degli atti giuridici nulli di cui all'art. 1424 c.c., bensì sul dovere del giudice di qualificare la situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento espulsivo (nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito laddove aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per giusta causa - consistente nell'assenza dal lavoro conseguente al rifiuto di svolgere le mansioni inferiori assegnate dal datore di lavoro come alternativa alla soppressione del posto - in quanto fondato in realtà sul g.m.o. della soppressione del posto di lavoro). (Cass. 14/6/2005 n. 12781, Pres. Sciarelli Est. Picone, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Antonio Aurilio, "La Cassazione ammette la conversione del licenziamento per g.c. in licenziamento per g.m.o.: la sostanza prevale sulla forma", 126)
  • Le mancata verifica d'ufficio della possibile riqualificazione del licenziamento per giusta causa come recesso per giustificato motivo concreta un difetto di motivazione che può essere denunciato in appello con i motivi di impugnazione (Cass. 27/9/00, n. 12769, pres. Trezza, est. Coletti, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 446, con nota di Nadalet, Sull'obbligo di diligenza e i cd. compiti accessori: verso un'estensione della sfera di imputabilità)
  • La conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo può sempre essere operata dal giudice anche d'ufficio, ma incontra un limite nella regola generale dell'immutabilità della contestazione: essa non può aver luogo quando vengano mutati i motivi posti a base dell'iniziale contestazione e quando implichi l'accertamento di fatti nuovi e diversi da quelli inizialmente addotti dal datore di lavoro a sostegno del suo recesso (Cass. 6/6/00, n. 7617, pres. Ianniruberto, est. Lamorgese, in Riv. It. dir. lav. 2001, pag. 79, con nota di Corti, Conversione ex officio del licenziamento per giusta causa e fattispecie previste dalla contrattazione collettiva)
  • E’ inammissibile la conversione d’ufficio da parte del giudice di un licenziamento per giusta causa in un licenziamento per giustificato motivo soggettivo (Cass. 26/11/98 n. 12022, pres. Sciarello, est. Mercurio, in D&L 1999, n. Muggia, Una corretta applicazione della nozione di gusta causa e delle regole in materia di conversione del licenziamento)