MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 30 aprile 2020, n. 10
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Fondo per il reddito di ultima istanza – Risorse disponibili – Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 non coperti da altri interventi
Art. 1
(Risorse)
1. Le risorse a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, disponibili per gli interventi di cui al presente decreto conseguentemente all’individuazione della quota del limite di spesa da destinare al sostegno al reddito dei professionisti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 marzo 2020, sono pari a 220 milioni di euro per il 2020.
2. Le risorse disponibili di cui al comma 1 costituiscono il limite di spesa per il riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 2.
Art. 2
(Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 non coperti da altri interventi)
1. I lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono all’indennità di cui al comma 2 sono individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente;
b) titolari di pensione.
3. Ai lavoratori di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. L’indennità non è cumulabile con i seguenti:
a) i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;
b) le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020;
c) l’indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 marzo 2020;
d) il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Art. 3
(Modalità di erogazione e monitoraggio)
1. L’indennità di cui all’articolo 2 è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa di cui all’articolo 1. L’INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, ulteriori provvedimenti concessori potranno essere adottati solo previa attuazione di quanto previsto all’articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4
(Modifiche al decreto interministeriale 28 marzo 2020)
1. All’articolo 1, comma 1, e all’articolo 5, comma 1, del decreto 28 marzo 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo della disciplina dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, le parole “200 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “280 milioni di euro”.
Art. 5
(Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno in ogni caso efficacia successivamente alla pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.