DPCM 26 Aprile 2020
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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
2 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
20 marzo 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui
e' stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite
trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e
terrestre;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020,
con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ff) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, il
Presidente della Regione puo' disporre la programmazione del servizio
erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di
linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in
relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporti nella fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere
l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni
sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche
internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 l'elenco dei
codici di cui all'allegato 3 del medesimo decreto puo' essere
modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile
2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare
congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento e il
distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate
protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto divieto a
tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a
quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio
domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il
proprio medico curante;
c) e' fatto divieto assoluto di mobilita' dalla propria
abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura
di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto
dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di
specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree
attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa
all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria, purche'
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per
ogni altra attivita';
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di
consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto
di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di
diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni,
in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive
individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del
comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della
Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del
CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana,
le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e
gli Enti di Promozione Sportiva;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli
spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e
fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a
titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni
private, eventi di qualunque tipologia ed entita', cinema, teatri,
pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni
attivita'; l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata
all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le
cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri
con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un
massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi
preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie
respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro;
j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di
attivita' formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i
corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i
medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti
delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire
anche in modalita' non in presenza. Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi
collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la
pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili
concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non
facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilita';
n) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della
sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere
svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e
le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalita', il recupero delle
attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; nelle universita', nelle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli
enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini,
attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed
esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a
condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale
da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di aggregazione e
che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e
protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e
della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle
persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato
dall'INAIL. Per le finalita' di cui al precedente periodo, le
universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi
dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle
suddette attivita';
o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai fini delle relative valutazioni;
p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle forze di polizia e delle forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali
siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a
distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi
di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,
l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi
corsi;
q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione
dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza;
per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto
dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e
dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a
gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a
livello regionale;
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica
o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
u) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi;
v) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli
uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito
provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che
non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della
sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di
valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o
video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle
disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il
colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto
una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e
la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da evitare
l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di
misure alternative di detenzione domiciliare;
z) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita' individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli
esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e
grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,
purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sono
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i
mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le
parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro;
aa) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra
cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di
confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto
fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi;
bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri,
nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere
solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
cc) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona (fra
cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate
nell'allegato 2;
dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e' sospesa ai
sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla
distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in
modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei
locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda
altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi;
ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo'
disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalita'
di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata dai datori di lavoro
privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei
principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa
di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in
via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile
sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e
privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e
di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e
dall'art. 2, comma 2;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile
per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in
modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e,
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di
un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia
e delle finanze.
rt. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' produttive industriali e commerciali
1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita'
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 puo'
essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche
amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 1 del presente
decreto; resta altresi' fermo quanto previsto dall'art. 1 del
presente decreto per le attivita' commerciali e i servizi
professionali.
2. Le attivita' produttive sospese in conseguenza delle
disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se
organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile.
3. Sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di
pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12
giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i
musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonche' per i
servizi che riguardano l'istruzione.
4. E' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto,
commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e
dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e
alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque
funzionale a fronteggiare l'emergenza.
5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la
distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di
prima necessita'.
6. Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i
contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra
il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonche', per i
rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata
attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di
protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza.
7. Le imprese, le cui attivita' dovessero essere sospese per
effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque
altra causa, completano le attivita' necessarie alla sospensione,
compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di
tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal
provvedimento che determina la sospensione.
8. Per le attivita' produttive sospese e' ammesso, previa
comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale
dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita' di
vigilanza, attivita' conservative e di manutenzione, gestione dei
pagamenti nonche' attivita' di pulizia e sanificazione. E'
consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso
terzi di merci giacenti in magazzino nonche' la ricezione in
magazzino di beni e forniture.
9. Le imprese, che riprendono la loro attivita' a partire dal 4
maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita' propedeutiche alla
riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
10. Le imprese, le cui attivita' sono comunque consentite alla data
di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro
attivita' nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
11. Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in
condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza
giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei
casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio
sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri
stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data
del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone
tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato
esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le
attivita' produttive delle aree del territorio regionale
specificamente interessate dall'aggravamento.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal Ministero della salute;
b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati
di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessita';
c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi
commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata;
g) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 4.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui
non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di
sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti
che interagiscono con i predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso.
4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che
restano invariate e prioritarie.
Art. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale,
tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o
armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.
1, comma 1, lettera a), del presente decreto;
b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che
verra' utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla
misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in cui
la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di cui al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui
all'allegato 8, nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19» di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i
momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro
tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui
al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata
all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del
mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia
non sia possibile per una o piu' persone raggiungere effettivamente
mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora,
indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorita' sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile
Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le
modalita' e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone
sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo
privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si
svolgera' il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e
all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso
l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In
caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare
tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile
raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di
svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo
all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la quale informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento
con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il luogo dove
svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con
spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta
misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di
sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai
commi precedenti, e' sempre consentito per le persone sottoposte a
tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione
dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le
modalita' previste dalla citata lettera b). L'Autorita' sanitaria,
ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad
inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di
destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS
(circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio
2020);
c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),
nonche' di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima
esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza
deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario;
h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede
legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
del presente decreto.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per
comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72
ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48
ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite
trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o
armatori, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in
Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo
di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra' utilizzato per
raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di piu'
abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di
ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per
effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante la permanenza in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli
obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della
lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio
nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno
indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla
misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la
predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di cui al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui
all'allegato 8, nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9, assicurano in tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro
tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i
motivi e secondo le modalita' di cui al comma 1, anche se
asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per
comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72
ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48
ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale,
mediante mezzo di trasporto privato, e' tenuto a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di
ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante
l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le
verifiche da parte delle competenti Autorita', di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in
Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo
di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verra' utilizzato per
raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante la permanenza in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti,
altresi', gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un
periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il
luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito, con
mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro
Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di
ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestivita'
all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel
territorio italiano e' di 24 ore, prorogabile per specifiche e
comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del
periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli
obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza
sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e
4, nonche' quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 3 non si applicano
ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato
(UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivita' al
Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi,
nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria,
ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in
un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra localita' del
territorio nazionale, sono comunque tenuti:
a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia,
a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte
dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) localita' italiana o altro Stato (UE o extra UE) di
destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e
del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la
destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante la permanenza in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate
all'interno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con
destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la
comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'art. 4,
comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e
nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di
destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4,
comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di
linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede
legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
del presente decreto.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 6
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da
parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli armatori
ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi
di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli gia'
presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione
sanitaria disposte dalle competenti Autorita', tutte le societa' di
gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i
passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non
gia' sbarcati in precedenti scali.
4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in
Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso
in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in
Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalita' italiana e residenti all'estero
sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in
Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco in
Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di
essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o
stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare
tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalita' straniera e residenti all'estero
sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a
carico dell'armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono
a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia
ovvero la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco
esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dell'Autorita' sanitaria, ove sia
stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19,
i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei
termini definiti dall'Autorita' sanitaria, sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la localita'
da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente
trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e
dedicato, e spese a carico dell'armatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche
all'equipaggio in relazione alla nazionalita' di appartenenza. E'
comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione
dell'Autorita' sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed
isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. E' fatto divieto alle societa' di gestione, agli armatori ed ai
comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in
servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani
di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 7
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono
espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonche' delle
«Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», di
cui all'allegato 9.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto
puo' integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19», nonche', previo accordo con i soggetti
firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
Art. 8
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'
1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali,
adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici
protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Art. 9
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il
prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso
del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del
comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra,
delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia
autonoma interessata
Art. 10
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17
maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e
11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle
disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento piu'
restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro
della salute, relativamente a specifiche aree del territorio
regionale.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 26 aprile 2020
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 897