DPCM 17 Maggio 2020
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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sedute del
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 del comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la
famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, che in data 17
maggio 2020 ha espresso il proprio parere condizionato, tra l'altro,
alla necessita' che le linee guida condivise dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome siano richiamate nelle premesse e
allegate al provvedimento;
Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17
maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di
assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
c) a decorrere dal 15 giugno 2020, e' consentito l'accesso di
bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita'
ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o
all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia
e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza
predisposti in conformita' alle linee guida del dipartimento per le
politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le
Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o
posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la
compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e
che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi
contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria
all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di
consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto
di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di
diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di
squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti,
professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni,
in vista della loro partecipazione a competizioni di livello
nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione
all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai
fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa
validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il
Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura
dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei
ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione
Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali,
le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
f) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere
svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici
e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita'
dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico,
sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e
senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali
fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport,
sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi
emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art.
1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le
Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o
posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la
compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e
che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati
dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali;
g) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti
lettere e) e f), e in conformita' ad esse, le Federazioni Sportive
Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonche' le associazioni, le
societa', i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche
se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano,
per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della
normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi
protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la
salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro
che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono
l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse e
sale bingo;
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti
spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati
e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli
spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli
all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni
singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una
diversa data, in relazione all'andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori. L'attivita' degli spettacoli e'
organizzata secondo le linee guida di cui all'allegato 9. Restano
sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o
all'aperto quando non e' possibile assicurare il rispetto delle
condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
n) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative
tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o
meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e
da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della
cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;
q) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di
attivita' formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i
corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i
medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti
delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire
anche in modalita' non in presenza. Sono altresi' esclusi dalla
sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le
prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della
motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalita'
individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi
collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la
pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili
concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non
facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilita';
s) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della
sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere
svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e
le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalita', il recupero delle
attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; nelle universita', nelle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli
enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini,
attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed
esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a
condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale
da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di aggregazione e
che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e
protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e
della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle
persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato
dall'INAIL. Per le finalita' di cui al precedente periodo, le
universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi
dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento
delle suddette attivita';
t) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai fini delle relative valutazioni;
u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle forze di polizia e delle forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali
siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a
distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi
di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,
l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi
corsi;
v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica
o congressuale;
z) sono sospese le attivita' di centri benessere, centri termali
(fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei
livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di
permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita'
e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di
valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o
video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle
disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il
colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto
una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e
la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da evitare
l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di
misure alternative di detenzione domiciliare;
dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo
necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si
raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato
11;
ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che
le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato
la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e
che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati
dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all'allegato 10; continuano a essere consentite le attivita' delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per
l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' la
ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di
servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo
restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale
di almeno un metro;
gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite
a condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento
delle attivita' inerenti ai servizi alla persona gia' consentite
sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo'
disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile
per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in
modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e,
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di
almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione
di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
mm) le attivita' degli stabilimenti balneari sono esercitate a
condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida
sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente
lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve essere in
ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale,
garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un
metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a
prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle
caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti
all'interno dei medesimi;
2) l'accesso dei fornitori esterni;
3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da
assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli
utenti;
6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e
sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione
degli utenti;
8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso;
nn) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a
condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle
linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli
ospiti;
2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti
comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e
sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione
dei clienti;
7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi
all'aperto di pertinenza.
Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' produttive industriali e commerciali
1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di
cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza,
il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui
all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto
e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato
14.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal Ministero della salute;
b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati
di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessita';
c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 16 anche presso gli esercizi
commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata;
g) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 16.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui
non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di
sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti
che interagiscono con i predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso.
4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che
restano invariate e prioritarie.
Art. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia
1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite
trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o
armatori, di:
a) motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 e
dall'articolo 6 del presente decreto;
b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che
verra' utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla
misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in cui
la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui
all'allegato 14, nonche' alle "Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del covid-19" di cui all'allegato 15, assicurano in tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro
tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui
al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata
all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del
mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia
non sia possibile per una o piu' persone raggiungere effettivamente
mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora,
indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorita' sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile
Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le
modalita' e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone
sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e
5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonche' quelle dell'articolo 6
del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia,
tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a
comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il
luogo in cui si svolgera' il periodo di sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima
comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono
obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita'
sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente
dedicati.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile
raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di
svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo
all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la quale informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento
con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il luogo dove
svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con
spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta
misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di
sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai
commi precedenti, e' sempre consentito per le persone sottoposte a
tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione
dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le
modalita' previste dalla citata lettera b). L'Autorita' sanitaria,
ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad
inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di
destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS
(circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio
2020);
c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),
nonche' di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima
esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza
deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario;
h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati
parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco,
Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in
Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in
Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative
di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per
specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato
della Citta' del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari e agli impiegati consolari;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di
studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o
dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la
settimana.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per
le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n.
33 del 2020 e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata
proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende
fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea
aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai
fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto
dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell'articolo 6 del presente
decreto e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo
di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra' utilizzato per
raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di piu'
abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di
ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per
effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante la permanenza in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli
obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della
lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio
nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno
indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla
misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la
predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui
all'allegato 14, nonche' alle "Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15, assicurano in tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro
tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i
motivi e secondo le modalita' di cui al comma 1, anche se
asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per
comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72
ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48
ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale,
mediante mezzo di trasporto privato, e' tenuto a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di
ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante
l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le
verifiche da parte delle competenti Autorita', di:
a) motivi del viaggio di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell'articolo 6 del presente
decreto e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo
di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verra' utilizzato per
raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante la permanenza in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti,
altresi', gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un
periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il
luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito, con
mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro
Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di
ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestivita'
all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel
territorio italiano e' di 24 ore, prorogabile per specifiche e
comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del
periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli
obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza
sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'articolo 4, commi 6
e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e
4, nonche' quelli previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3 non si
applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un
altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare,
in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con
tempestivita' al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria
locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e
di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni
dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito,
con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in
altra localita' del territorio nazionale, sono comunque tenuti:
a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia,
a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte
dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) localita' italiana o altro Stato (UE o extra UE) di
destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e
del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la
destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante la permanenza in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate
all'interno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con
destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la
comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'articolo
4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e
nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di
destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4,
comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di
linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati
parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco,
Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in
Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in
Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative
di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per
specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato
della Citta' del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari e agli impiegati consolari;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di
studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o
dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la
settimana.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 6
Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero
1. A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni
disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonche'
le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici
Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione
gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell'Unione Europea;
b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.
2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e
per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano
esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da
Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero
che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in
Italia.
Art. 7
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da
parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli armatori
ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi
di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli gia'
presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione
sanitaria disposte dalle competenti Autorita', tutte le societa' di
gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i
passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non
gia' sbarcati in precedenti scali.
4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in
Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso
in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in
Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalita' italiana e residenti all'estero
sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in
Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco in
Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di
essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o
stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare
tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalita' straniera e residenti all'estero
sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a
carico dell'armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono
a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia
ovvero la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco
esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dell'Autorita' sanitaria, ove sia
stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19,
i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei
termini definiti dall'Autorita' sanitaria, sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la localita'
da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente
trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e
dedicato, e spese a carico dell'armatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche
all'equipaggio in relazione alla nazionalita' di appartenenza. E'
comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione
dell'Autorita' sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed
isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 8
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono
espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle
"Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di
cui all'allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto
puo' integrare o modificare le "Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del covid-19", nonche', previo accordo con i soggetti
firmatari, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
Art. 9
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'
1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali,
adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici
protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro
autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri
accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista.
Art. 10 Esecuzione e monitoraggio delle misure 1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14
giugno 2020.
2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure
previsti dalle disposizioni del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 17 maggio 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 1058