Distacco

Questione 1: Che cosa si intende per distacco?

L’art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003 ha dettato per la prima volta una disciplina legale del distacco, istituto sinora affidato alla regolamentazione giurisprudenziale (salvo la previsione dell’art. 8 della L. 236/1993 che ammetteva la possibilità, previ accordi sindacali adottati nell’ambito di procedure di riduzione del personale, del distacco del lavoratore presso altra impresa quale misura alternativa al licenziamento).

La legge qualifica come distacco l’ipotesi in cui un datore di lavoro (detto distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa pur rimanendo direttamente responsabile del trattamento economico e normativo a favore del o dei lavoratori.

I requisiti del distacco sono dunque: a) l’esistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante che deve sussistere per tutta la durata del distacco e che comunque non può essere solamente rappresentato dal fatto di percepire un corrispettivo per la messa a disposizione del lavoratore; b) la temporaneità del distacco, ovvero che questo duri per il tempo in cui persista il predetto interesse. Se manca uno di questi due requisiti, il lavoratore interessato può ottenere l’imputazione del rapporto in capo all’effettivo utilizzatore.

Il decreto legislativo 276/2003 ha poi introdotto due nuove regole: a) il distacco che comporti un mutamento delle mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato; b) il distacco che comporti un trasferimento ad unità produttiva sita a più di 50 km da quella di provenienza deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

 

Questione 2: E’ ammissibile il distacco da aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete d’impresa?

Il D.L. 76/2013 ha introdotto il comma 4 ter all’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, che ha disciplinato il distacco di personale tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa. Tale contratto è stato introdotto dal D.L. 5/09, convertito in L. 33/09, e contempla l’obbligo assunto da due o più imprenditori di collaborare, sulla base di un programma comune di rete, in forme e in ambiti predefiniti riguardanti l’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

La riforma del 2013 ha previsto che l’interesse del distaccante sorge automaticamente in ragione dell’esistenza di tale rete, fatto salvo il rispetto dell’art. 2103 c.c. (che vieta la dequalificazione e disciplina il trasferimento del lavoratore). In buona sostanza, nel caso contemplato dall’art. 30 co. 4 ter D. Lgs. 276/03, l’interesse del distaccante è presunto e non deve essere provato, a differenza di quanto avviene nel caso di distacco ordinario.

 

Questione 3: Come opera il distacco quando avviene nell’ambito di un gruppo di imprese?

Con un recente interpello (n. 1/2016), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha chiarito che la presunzione di interesse in capo al distaccante, prevista dall’art. 30 co. 4 ter D.Lgs. 276/03 per le ipotesi di distacco tra aziende che abbiano stipulato contratti di rete, opera anche in caso di distacco infragruppo.

Sul punto, il Ministero ha in particolare osservato che, al pari della rete di imprese, anche il gruppo di imprese si caratterizza per la condivisione “di un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo”. In ragione di ciò, “appare pertanto possibile ritenere che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui all’art. 2359, comma 1, c.c., l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete”.