Cooperative

Questione 1

Come è disciplinato il rapporto di lavoro del socio di cooperativa?

Come è noto, le cooperative di produzione e lavoro sono costituite allo scopo di svolgere un'attività economica organizzata in impresa per fornire beni e servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che essi otterrebbero dal mercato (c.d. scopo mutualistico), con la utilizzazione del lavoro dei soci, ai quali spetta il diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa.

La L. 142/01 (come modificata dalla L. 30/03) chiarisce che tra socio lavoratore e cooperativa esistono due distinti rapporti e cioè:

  • un rapporto di tipo associativo, ovvero il socio partecipa alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa, alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, contribuisce alla formazione del capitale sociale, partecipa al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione, mette a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa (art. 1 comma 2);

  • un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali (art. 1 comma 3). A tale proposito, il legislatore ha statuito (art. 6) in capo alle cooperative l’obbligo di definire un regolamento, approvato dall’assemblea sociale e depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, sulla tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare.

Ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato si applicano gli istituti tipici del lavoro subordinato ed in particolare lo Statuto dei Lavoratori, con esclusione dell’art. 18 ogni volta che venga a cessare, con il rapporto di lavoro, anche quello associativo, nonché tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori (con rapporto di lavoro non subordinato) si applicano gli artt. 1, 8, 14 e 15 dello Statuto dei Lavoratori (tutela della libertà di opinione, del diritto di attività sindacale e contro gli atti discriminatori), le disposizioni previste dai D. Lgs. 626/94 (tutela antinfortunistica) e 494/96 (misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili), in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa (art. 2).

Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo (art. 3). La stessa L. 142/01 prevede espressamente che disposizioni derogatorie in pejus rispetto al trattamento economico minimo, di cui all’art. 3, sono nulle (art. 6 comma 2).

Naturalmente, e con riferimento al socio lavoratore autonomo, per escludere la normativa di tutela del lavoro subordinato, è necessario che il rapporto sociale nel suo complesso sia genuino, e non costituisca invece un mezzo fraudolento per eludere le norme di legge. Pertanto, se il socio lavoratore è escluso dalla vita sociale (perché, per esempio, non riceve il riparto degli utili, o non viene convocato alle assemblee sociali), oppure se al socio viene affidata un’attività estranea all'oggetto dell'impresa cooperativa (per esempio l'attività del contabile in una cooperativa di facchini), il rapporto sociale potrebbe essere considerato fittizio e, sempre che il lavoro sia svolto con le caratteristiche della subordinazione, il socio lavoratore potrebbe essere ritenuto un ordinario lavoratore subordinato.

 

Questione 2

Quale giudice deve occuparsi delle controversie tra i soci-lavoratori e le cooperative?

Come detto, la L. 142/01 ha chiarito che il socio lavoratore è legato alla cooperativa da in duplice rapporto: il primo di tipo associativo, il secondo (ulteriore e distinto) di tipo lavorativo.  L’art. 5 co. 2° della legge citata ha stabilito, inoltre, che “le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell’art. 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro”; restando nella competenza del giudice ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.

Successivamente, l’art. 9 della L. 30/03 ha modificato l’art. 5 co. 2° della L. 142/01, sostituendolo con il seguente: “(…) Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario”.

Sulla base del dato normativo deve ritenersi che nell’ipotesi in cui si controverta sia sulla cessazione del rapporto associativo che del rapporto lavorativo, la competenza non sia quella del Tribunale ordinario, ma quella del Giudice dl Lavoro. Infatti, in detti casi trova applicazione il principio enunciato dall’art. 40 co. 3° c.p.c., che nelle ipotesi di connessione fa salva l’applicazione del rito speciale quando una delle cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c. A questa regola, costituisce eccezione la previsione legislativa di cui all’art. 5 della L. 142/01 come novellato dalla L. 30/03, secondo cui sono di competenza del Tribunale ordinario le controversie tra socio e cooperative relative alle prestazioni mutualistiche. Questa disposizione, poiché introduce un’eccezione ai principi generali di diritto processuale, deve essere interpretata nel rigido rispetto della lettera e della ratio ad essa sottesa, con impossibilità di estensione, quindi, alle controversie concernenti i diritti sostanziali e previdenziali dei lavoratori. Ne consegue che la norma in esame non può che operare per quanto riguarda unicamente le “prestazioni mutualistiche”, vale a dire quelle prestazioni che la società cooperativa assicura ai suoi soci in termini più vantaggiosi rispetto a terzi.

La ricostruzione ora proposta ha trovato conferma nella giurisprudenza maggioritaria che ha riconosciuto, anche a seguito della L. 30/03, competenza del Giudice del lavoro (Corte App. Potenza, 4/12/03; Trib. Parma, 1/3/04; Cass. ord. 18/1/05, n. 850). In buona sostanza, alla graduale estensione della tutela sostanziale propria del lavoratore subordinato si accompagna un’adeguata tutela processuale, che ha individuato nel Giudice del lavoro il giudice competente per materia nelle controversie in questione.

 

Questione 3

Il socio lavoratore di una cooperativa che sia stato ingiustamente allontanato dal lavoro può richiedere la riammissione in servizio?

La questione è disciplinata dall’art. 2 della L. 142/01, così come modificato dall’art. 9 della L. 30/03, in virtù del quale “Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18” ovvero della norma che prevede la reintegrazione in servizio nel caso di licenziamento illegittimo “ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo”.

Conseguentemente, si rende inapplicabile l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, e dunque la possibilità di chiedere la riammissione in servizio, tutte le volte che, unitamente al rapporto di lavoro, venga a cessare anche quello associativo.

Questa è una logica conseguenza della partecipazione alla cooperativa in qualità di socio che è la condizione che legittima l’instaurazione del rapporto di lavoro di tipo subordinato con la stessa cooperativa. Pertanto, mentre la cessazione del rapporto associativo travolge, in modo definitivo, quello di lavoro, la cessazione di quest’ultimo non travolge il rapporto associativo, con piena applicazione dell’art. 18 dello statuto del lavoratori ed obbligo, quindi, da parte dell’impresa cooperativa di riammettere in servizio il socio lavoratore ingiustamente allontanato.

Ne consegue che in caso di licenziamento illegittimo del socio lavoratore, quando la cooperativa abbia contestualmente disposto anche l’esclusione dello stesso dalla compagine sociale, il Giudice potrà applicare solo le sanzioni proprie del regime di stabilità obbligatoria, ossia  condannare la società al risarcimento del danno.