Controlli sull'attività lavorativa

Questione 1

E' legittimo il controllo elettronico a distanza dell'attività dei lavoratori?

Fino al 23 settembre 2015, l’art. 4 della legge 300/70 (il cosiddetto Statuto dei lavoratori) vietava al datore di lavoro di utilizzare impianti audiovisivi e altre apparecchiature al fine di controllare a distanza l’attività dei lavoratori; il divieto veniva meno solo allorché gli impianti e le apparecchiature di controllo fossero impiegati per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro, e a condizione che il datore di lavoro si fosse accordato preventivamente con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna (in mancanza di accordo, il datore di lavoro poteva chiedere all’Ispettorato del lavoro di dettare le modalità per l’utilizzo di tali impianti).

La suddetta disciplina è stata profondamente modificata dall’art. 23 del d.lgs. 151/2015, uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act, entrato in vigore il 24 settembre 2015.

A seguito della riforma, il nuovo testo dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori non contempla più un esplicito divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa, ma stabilisce che l’impiego di impianti audiovisivi e in generale di qualsiasi strumento dal quale derivi la possibilità di controllo a distanza è legittimo, purché siano soddisfate due condizioni (che peraltro ricalcano quelle già richieste dalla disciplina previgente):

  • in primo luogo, l’impiego di tali strumenti deve essere giustificato da esigenze organizzative e produttive, ovvero da motivi di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale;

  • in secondo luogo, occorre un previo accordo collettivo stipulato con la RSA o la RSU, o con i sindacati comparativamente più rappresentativi nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni. In mancanza di tale accordo, l’impiego degli strumenti di controllo può essere autorizzato dalla Direzione territoriale del lavoro o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seconda della dimensione dell’impresa.

La principale novità introdotta dalla riforma del 2015 è contenuta nel secondo comma dell’art. 4, che legittima l’esercizio di un controllo a distanza effettuato sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per eseguire le proprie mansioni e sugli strumenti di rilevazione degli accessi e delle presenze (c.d. lettori badge). In questo caso, la legge non contempla alcun obbligo per il datore di lavoro di raggiungere una intesa sindacale o di ottenere l’autorizzazione ministeriale, né richiede che il controllo sia giustificato da esigenze di carattere produttivo, di sicurezza dei lavoratori o di tutela del patrimonio.

Il terzo comma del nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, infine, stabilisce che le informazioni raccolte attraverso l’esercizio del potere di controllosono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (quindi, per esempio, anche ai fini di un procedimento disciplinare) a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e che sia rispettata la normativa in materia di privacy.