Contributi sindacali

Questione 1

I sindacati hanno diritto ad ottenere il versamento dei contributi sindacali mediante trattenute sulla retribuzione dei loro iscritti?

Originariamente, la materia dei versamenti dei contributi sindacali era disciplinata dall’art. 26 dello Statuto dei lavoratori. Più precisamente, il primo comma della norma citata sancisce il diritto dei lavoratori di raccogliere, all’interno dei luoghi di lavoro ma senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività lavorativa, i contributi per le loro organizzazioni sindacali. Il secondo comma sancisce il diritto dei sindacati di percepire i contributi mediante trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori iscritti, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro. Il terzo comma, infine, si riferisce alle aziende in cui il rapporto non è regolato da contratti collettivi, riconoscendo al lavoratore il diritto di chiedere che il versamento dei contributi sindacali avvenga mediante trattenuta sulla retribuzione.

Il referendum del 1995 ha peraltro abrogato i commi 2 e 3 della norma citata; conseguentemente, fermo restando il diritto dei lavoratori di raccogliere i contributi sindacali, nel nostro ordinamento non esiste più una norma di legge che specificamente disciplini la materia in questione.

Tuttavia, le conseguenze sono più teoriche che reali. Infatti, la materia è di solito disciplinata dai contratti collettivi, che prevedono il diritto del lavoratore di chiedere il versamento dei contributi, appunto, mediante trattenuta sulla propria retribuzione. Recenti sentenze del Tribunale di Milano hanno opportunamente chiarito che questo diritto spetta a tutti i lavoratori indistintamente, a prescindere dal fatto che il sindacato beneficiario della trattenuta abbia sottoscritto il contratto collettivo di lavoro, oppure no.

Tuttavia, anche nel caso in cui la materia non sia disciplinata dal contratto, la abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 26 S.L. non ha portato conseguenze pratiche. Infatti, il Tribunale di Milano ha anche chiarito come la richiesta, da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, di effettuare una trattenuta sulla propria retribuzione per il versamento dei contributi sindacali, rientri perfettamente in un istituto disciplinato dal nostro ordinamento. Si tratta della cessione del credito, contemplato dagli artt. 1260 e seguenti c.c., secondo i quali il creditore può cedere, anche parzialmente, il proprio credito ad un terzo, a prescindere dal fatto che il debitore sia consenziente. Pertanto, l’ipotesi originariamente disciplinata dai commi 2 e 3 dell’art. 26 S.L. continua ad essere contemplata dall’ordinamento, con la conseguenza che illegittimamente il datore di lavoro opporrebbe un rifiuto alla trattenuta richiesta dal lavoratore