Dequalificazione ex art. 4 c. 11 L. 223/91

  • Gli accordi sindacali stipulati nel corso di procedure di mobilità ex art. 4, 11° comma, l. 23/7/91, n. 223, possono attribuire all'impiegato anche mansioni inferiori proprie dell'operaio (Cass. 7/9/00, n. 11806, pres. Ianniruberto, est. Stile, in Foro it. 2000, I, 3472; in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 275, con nota di Mancini, Meglio il lavoro manuale che l licenziamento)
  • Nel caso di violazione dei criteri di scelta concordati in sede di accordo concluso nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, deve ritenersi illegittimo il demansionamento del lavoratore asseritamente disposto ai sensi dell’art. 4, 11° comma, L. 23/7/91 n. 223, presupponendo tale norma l’osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dall’accordo sindacale in materia di criteri di scelta (Pret. Milano 21/3/98, est.Vitali, in D&L 1998, 726)