Casistica

  • È legittimo il licenziamento di tutti i lavoratori che non avevano aderito alla proposta concordata in sede sindacale di trasformazione dei contratti individuali di lavoro da full time a part time, sia perché la suddetta proposta era dettata da esigenze organizzative dell’azienda, formalmente esplicitate negli accordi sindacali, sia perché non vi era da effettuare alcuna comparazione e/o scelta tra i lavoratori, versando tutti nella stessa situazione. (Trib. Bari 16/5/2013, Giud. Tarantino, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Valeria Nuzzo, “Quanto la ‘forma comune di rapporto di lavoro’ diventa incompatibile con l’organizzazione datoriale”, 44)
  • L’art. 14 del d.lgs. 18/99 che prevede il passaggio dei lavoratori addetti ai servizi aeroportuali dal cedente al cessionario in caso di trasferimento di attività ha efficacia limitata a trenta mesi dalla sua entrata in vigore. Pertanto, ogni trasferimento di lavoratori successivo a tale termine si configura alla stregua di un licenziamento collettivo. (Trib. Milano 27/8/2005, Est. Vitali, in Orient. Giur. Lav. 2005, 611)
  • Nel caso in cui il criterio di scelta previsto per l’effettuazione di un licenziamento collettivo sia l’adibizione a un’unità produttiva soppressa, è illegittimo, per violazione dell’art. 5, 1° comma, L. 23/7/91 n. 223, il licenziamento del lavoratore inviato in trasferta, e non definitivamente trasferito, presso tale unità produttiva (Pret. Milano 25/3/97, est. Curcio, in D&L 1997, 775)
  • È illegittimo il licenziamento intimato, all’esito della procedura ex art. 4 l.23/7/91 n.223, a un lavoratore la cui mansione non rientri tra i profili professionali comunicati ai sensi del 3° comma della norma citata e il cui nominativo non sia stato comunicato ai sensi del 9° comma della stessa norma (Nella fattispecie, al momento delle comunicazioni in questione il lavoratore era stato colpito da un precedente licenziamento e pendeva ancora la causa promossa avverso il primo atto di recesso) (Trib. Milano 30/11/96, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in D&L 1997, 297)
  • E' inefficace, ai sensi dell'art. 3 c. 3 L. 223/91, il licenziamento intimato a più di 5 dipendenti dal curatore del fallimento, per impossibilità sopravvenuta a causa della dichiarazione del fallimento della società con oltre 15 dipendenti, senza rispettare la procedura di mobilità prevista dall'art. 4 della legge stessa (Pret. Milano 24/9/96, est. Chiavassa, in D&L 1996, 939. In senso conforme, v. Pret. Milano 27/9/94, est. Peragallo, in D&L 1995, 421, nota QUATTROMINI)
  • Sono illegittimi i licenziamenti collettivi dei soci lavoratori di una cooperativa, qualora vengano comminati in violazione della procedura di cui agli artt. 1, 4, 24 L. 223/91, con il conseguente obbligo per la società di reintegrare i soci lavoratori e di corrispondere loro le retribuzioni globali di fatto dal recesso all'effettiva reintegra (Pret. Milano 17/11/95, est. Taraborrelli, in D&L 1996, 398, nota Dal Lago)