Diritto alla qualifica superiore

  • Legittima l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ. ai rapporti di lavoro del personale delle autorità portuali.
    In un giudizio relativo all’inquadramento superiore di un dipendente portuale per effetto dell’esercizio delle mansioni corrispondenti per più di tre mesi, la Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, co. 2, e 10, co. 6, della l. n. 84 del 1994, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 169 del 2016, nella parte in cui consentivano ai dipendenti delle autorità portuali l’accesso in via automatica a una qualifica superiore per effetto dell’esercizio delle relative mansioni, ritenendo tali disposizioni in contrasto con la regola del concorso pubblico, di cui all’art. 97, co. 4, Cost. La Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione, osserva anzitutto che la regola del concorso pubblico non è assoluta, essendo consentite deroghe legislativamente disposte per singoli casi, purché funzionali al buon andamento dell’amministrazione e ragionevoli. Nel caso esaminato, la scelta operata dal legislatore del 1994 di regolare i rapporti di lavoro del personale delle autorità portuali secondo modelli propri del diritto privato (modelli i cui tratti salienti non risultano peraltro intaccati neppure all’esito della riforma del 2016) – e la conseguente applicabilità dell’art. 2103 cod. civ. nell’ambito delle progressioni in carriera – appare giustificata, in considerazione della particolare complessità delle funzioni delle autorità portuali, dal perseguimento del buon andamento e dell’efficienza dell’amministrazione delle stesse, al fine di evitare l’eccessivo irrigidimento nella gestione del personale, che non avrebbe consentito risposte tempestive alle esigenze operative dei porti. (Corte Cost. 30/6/2023 n. 133, Pres. Sciarra Red. D’Alberti, in Wikilabour, Newsletter n. 14/23)
  • Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. (Trib. Cosenza 28/10/2020, Giud. Lo Feudo, in Lav. nella giur. 2021, 427)
  • Risulta inammissibile, in quanto carente degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, il ricorso avente ad oggetto differenze retributive per lavoro straordinario e diritto ad un superiore inquadramento ove non contenga indicazione della norma contrattuale sulla base delle quali vengono calcolati gli emolumenti richiesti, l’orario di lavoro osservato, l’inquadramento formalmente posseduto e l’inquadramento rivendicato. (Trib. Tivoli 19/5/2020, Giud. Di Pietro, in Lav. nella giur. 2020, 1106)
  • Il lavoratore che agisca per ottenere l’inquadramento in un livello superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall’altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore. (Trib. Firenze 9/1/2015, Giud. Papait, in Lav. nella giur. 2015, 646)
  • Nel giudizio in tema di riconoscimento di qualifica superiore, il procedimento logico-giuridico che deve seguire il giudice si snoda in tre fasi successive: 1) quella dell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore; 2) quella dell’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; 3) quella, finale, del raffronto tra il risultato della prima indagine e la declaratoria della normativa contrattuale individuate nella seconda. (Corte app. Potenza 11/9/2014, Pres. Stassano Rel. Spagnuolo, in Lav. nella giur. 2015, 204)
  • Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto a indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. (Trib. Catanzaro 16/5/2014, Giud. Ciriaco, in Lav. nella giur. 2014, 613)
  • Al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, soggetto a un’organica disciplina di carattere speciale, non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica, la norma dell’art. 2103 c.c. ma sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 18 dell’allegato A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148. Tuttavia, nel caso di prolungata copertura del posto e di reiterate disposizioni di servizio volte di fatto a conferire a un lavoratore mansioni superiori, queste circostanze possono essere valutate quali elementi presuntivi dell’esistenza di una sua effettiva vacanza, di un ordine del direttore dell’azienda di ricoprire il relativo posto e dell’inesistenza di una riserva datoriale a provvedere mediante concorso. (Cass. 8/3/2013 n. 5795, Pres. Miani Canevari Est. Mancino, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Dario Manna, “Mansioni superiori e promozione automatica: prosegue l’attenuazione della ‘specialità’ del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri?”, 36)
  • Condizione essenziale ai fini dell’accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l’assegnazione alle più elevate mansioni è stata piena, nel senso che abbia comportato l’assunzione della responsabilità diretta e l’esercizio dell’autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. (Trib. Milano 15/2/2013, Giud. Colosimo, in Lav. nella giur. 2013, 622)
  • Lo svolgimento delle mansioni superiori per il perioro previsto dal contratto collettivo comporta il diritto del lavoratore all’attribuzione del relativo livello di inquadramento e all’erogazione del trattamento retributivo spettante in base al superiore inquadramento che è stato definitivamente raggiunto. (Cass. 20/12/2012 n. 23649, Pres. Stile Rel. Tria, in Lav. nella giur. 2013, 310)
  • Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto a indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. (Trib. Milano 12/6/2012, Giud. Di Leo, in Lav. nella giur. 2012, 1118)
  • Il diritto soggettivo del lavoratore a essere promosso a una categoria, grado o classe, superiore presuppone una disciplina collettiva che garantisca l’avanzamento come effetto immediato di determinate condizioni di fatto, delle quali sia accertata l’esistenza prescindendo da ogni indagine valutativa del datore di lavoro; pertanto, nell’ipotesi in cui la disciplina collettiva in tema di promozioni rimetta il giudizio di merito, sulle attitudini e le capacità professionali, esclusivamente al datore di lavoro, il giudice, nel rispetto della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost., non può sostituirsi al datore medesimo, potendo sindacarne l’operato solo se la mancata promozione sia espressione di una deliberata violazione delle regole di buona fede e correttezza che presiedono allo svolgimento del rapporto di lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva respinto la domanda di superiore inquadramento avanzata da un dirigente in un contesto contrattuale nel quale i dirigenti erano inquadrati tutti al medesimo livello, con pari retribuzione di base e differenziazioni costituite da superminimi ad personam). (Cass. 5/4/2012 n. 5477, Pres. Vidiri Est. Stile, in Orient. Giur. Lav. 2012, 281)
  • Al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non si applica la previsione di cui all’art. 2103 c.c. in tema di promozione automatica, bensì le disposizioni speciali dell’Allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, che non sono state abrogate dalla l. 12 luglio 1988, n. 270, essendosi tale norma limitata a prevederne la derogabilità a opera di disposizioni della disciplina collettiva nazionale di categoria. (Trib. Catanzaro 21/6/2011, Est. Murgida, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di G. Esposito, “Il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori è derogabile dalla contrattazione collettiva qualora realizzi in concreto una maggiore protezione del lavoratore”, 317)
  • Anche nel caso in cui oggetto di rivendicazione sia la qualifica dirigenziale, nel procedimento logico-giuridico volto alla determinazione dell’inquadramento spettante a un lavoratore subordinato non è possibile prescindere da tre fasi successive consistenti nell’accertamento di fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, nel confronto tra le risultanze della prima indagine e i testi contrattuali individuati nella seconda. (Cass. 20/6/2011 n. 13495, Pres. Lamorgese Rel. Nobile, in Lav. nella giur. 2011, 953)
  • Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato il dipendente che svolga mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita ha diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore e ciò non dal momento dell’entrata in vigore dell’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 ma retroattivamente, con riferimento all’intero periodo transitorio che va dall’avvenuta privatizzazione all’entrata in vigore del citato art. 15. (Cass. Sez. Un. 16/2/2011 n. 3814, Pres. Vittoria Rel. Morcavallo, in Lav. nella giur. 2011, con commento di Giorgio Mannacio, 1019)
  • L’art. 6 l. n. 190 del 1985, nell’attribuire alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire un periodo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, in forza delle mansioni di fatto svolte, a una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti, non ha condizionato tale soluzione alla circostanza che sia prevista una sola qualifica nella categoria (coincidente con la categoria stessa) ovvero ne sia prevista una pluralità, né, in quest’ultimo caso, che il dipendente rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri o dei dirigenti; ne consegue che l’art. 38, 7° comma, c.c.n.l. 26 novembre 1994 dei dipendenti postali, che, senza operare alcuna differenziazione in base ai livelli presenti nella medesima categoria, prevede il maggior termine di sei mesi per l’assunzione definitiva in caso di “applicazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri”, si interpreta nel senso che il tempo necessario per accedere a uno qualsiasi dei due livelli previsti per la categoria dei quadri è lo stesso sia che il lavoratore appartenga all’area di base od operativa sia che rivendichi, quale quadro di secondo livello, il riconoscimento della qualifica di primo livello. (Cass. 8/2/2010 n. 2750, Pres. De Luca Est. Meliadò, in Orient. Giur. Lav. 2010, 86) 
  • Per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore avente una qualifica inferiore non attribuisce a quest'ultimo il diritto alla promozione ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve intendersi soltanto quello che non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di lavoro, e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare fuori dell'azienda o in altra unità o altro reparto o, ancora, inviato a partecipare a un corso di formazione (nella specie, la Suprema Corte ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva escluso il diritto alla promozione automatica di un dipendente il quale aveva sostituito un lavoratore inviato in missione in altra sede, che doveva, quindi, reputarsi non assente dal lavoro, ma solo dall'unità produttiva). (Cass. 1/2/2010 n. 2280, Pres. Roselli Est. Di Nubila, in Orient. giur. lav. 2010, 81)
  • Nell’ambito del rapporto di lavoro privato non assume alcun rilievo il cosiddetto principio di parità di trattamento, in quanto il diritto del lavoratore al riconoscimento d’una qualifica superiore a quella attribuitagli deriva, ai sensi dell’art. 2103 c.c., solo all’effettiva assegnazione del lavoratore stesso a mansioni superiori. (Cass. 11/2/2009 n. 3366, Pres. Ianniruberto Est. Cuoco, in Orient. Giur. Lav. 2009, 77)
  • Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato. Nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, deve essere dimostrato che l'esercizio di quelle connotanti la qualifica superiore sia prevalente, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da farne la mansione primaria e caratterizzante. (Trib. Trieste 2/6/2009, Giud. Barzazi, in Lav. nella giur. 2009, 961)
  • La disciplina posta dall'art. 52, d.lgs. 165 del 2001 in materia di svolgimento di mansioni superiori stabilisce il principio secondo cui lo svolgimento di fatto di mansioni diverse da quelle di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore. In ogni caso, spetta, ai sensi dell'art. 36 Cost., la retribuzione prevista per le mansioni superiori, che non può essere esclusa da alcuna norma, né di legge, né di contrattazione. (Cass. 23/2/2009 n. 4367, Pres. Sciarelli Rel. Amoroso, in Lav. nelle P.A. 2009, 147)
  • L'assegnazione a un lavoratore di mansioni superiori alla qualifica posseduta viene meno per effetto della scelta organizzativa dell'imprenditore, ancorché adottata dopo la detta assegnazione, idonea a ricondurre le mansioni tra quelle corrispondenti al livello di inquadramento; tale scelta non è sindacabile dal giudice se non sotto il profilo della corrispondenza alla concreta realizzazione nella realtà fattuale, nonché della sufficienza del periodo di svolgimento delle mansioni superiori ai fini della cosiddetta "promozione automatica" ai sensi dell'art. 2103 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che fossero inefficaci le modifiche apportate dall'imprenditore alla propria organizzazione produttiva - e segnatamente, il "declassamento" di talune strutture operative da agenzie di rilevante entità ad agenzie di media rilevanza - in ipotesi idonee a rendere i compiti del dipendente in corso di svolgimento non più superiori - quadro di I livello - bensì corrispondenti al livello di inquadramento - quadro di II livello -, secondo le declaratorie del CCNL del 26 novembre 1994 per i dipendenti delle Poste italiane e dell'accordo integrativo del 23 maggio 1995). (Cass. 5/2/2009 n. 2836, Pres. Ianniruberto Est. Picone, in Lav. nella giur. 2009, 627)
  • Ex art. 20, d.p.r. n. 266 del 1987, l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, come reso palese dall'esperssione "in attesa della destinazione del dirigente titolare". Di conseguenza la reggenza dell'ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, quando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di questa specifica ipotesi, contemplata dalla norma regolamentare, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. (Cass. 30/1/2009 n. 2534, Pres. Senese Rel. D'Agostino, in Lav. nelle P.A. 2009, 147) 
  • Ai fini della corretta individuazione del livello di inquadramento, deve comunque ragionevolmente applicarsi un criterio di prevalenza che, sebbene basato non solo su comparazioni di tipo meramente quantitativo ma anche sulla reciproca analisi qualitativa delle attività lavorative svolte, comunque comporta la irrilevanza dell'eventuale espletamento saltuario e occasionale di mansioni particolari, ove mai superiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza. (Trib. Taranto 13/1/2009, dott. Magazzino, in Lav. nella giur. 2009, 419) 
  • L'inquadramento dei pubblici dipendenti in qualifiche o posizioni superiori deve avvenire, ex art. 97 Cost., mediante concorso. Anche in regime di impiego pubblico privatizzato, il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della dotazione organica di una pubblica amministrazione, cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi della trasformazione di un rapporto di collaborazione a tempo indeterminato in rapporto subordinato di ruolo, allorché l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale (nel caso di specie la Corte ha respinto la domanda di taluni dipendenti che avevano prestato servizio nel contingente delle "equipes socio-psico-pedagogiche" alle dipendenze della Regione Calabria volta a ottenere il riconoscimento della 9° qualifica funzionale o, in subordine, dell'8° qualifica funzionale-retributiva a fronte dell'inquadramento assegnato loro nella 7° qualifica funzionale con delibera della Giunta regionale). (Cass. Sez. Un. 11/12/2008 n. 29080, Pres. Carbone Rel. Balletti, in Lav. nelle P.A. 2008, 1148) 
  • Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive, ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto a indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, e a fornirne prova. (Trib. Bari 20/11/2008, D.ssa Vernia, in Lav. nella giur. 2009, 306) 
  • Nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di mansioni superiori non determina l'attribuzione della superiore qualifica; pertanto il dipendente che tali mansioni svolga, conserva la qualifica di appartenenza. Ove lo svolgimento delle mansioni corrispondenti al superiore livello si sia protratto fino alla cessazione dal servizio (e indipendentemente dal tempo di protrazione di tale svolgimento), la base retributiva dell'indennità di buonuscita, la quale sia normativamente commisurata alla retribuzione corrispondente alla qualifica rivestita all'atto della cessazione dal servizio, non è costituita dalla retribuzione prevista per la qualifica superiore, bensì da quella corrispondente alla qualifica di appartenenza. (Cass. 11/6/2008 n. 15498, Pres. Ciciretti Rel. Cuoco, in Lav. nelle P.A. 2008, 648)
  • Nel pubblico impiego privatizzato, in caso di temporaneo esercizio delle mansioni superior, il diritto al superiore trattamento retributivo non si traduce necessariamente in un rigido automatismo che conduca ad attribuire al pubblico dipendente l'esatto trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori, ma è sufficiente - e tuttavia necessario, per l'art. 36 Cost. - che vi sia un compenso aggiuntivo per tale temporaneo svolgimento di mansioni superiori e tale compenso può essere determinato anche dalla norma collettiva. (Cass. 11/6/2008 n. 15498, Pres. Ciciretti Rel. Cuoco, in Lav. nelle P.A. 2008, 648)
  • Poiché l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, la base retributiva dell'indennità di buona uscita, che sia normativamente costituita dalla retribuzione corrispondente all'ultima qualifica legittimamente rivestita dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio, non è da riferire alla retribuzione corrispondente alla superiore qualifica, bensì a quella corrispondente all'inferiore qualifica di appartenenza. (Cass. 1/6/2008 n. 15498, Pres. Ciciretti Rel. Cuoco, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Sergio Aprile, 1019)
  • Ai fini del riconoscimento della qualifica superiore ex art. 2103 c.c., non si possono cumulare periodi distinti di assegnazione alle mansioni superiori, tranne nell'ipotesi in cui vi sia un intento fraudolento del datore di lavoro, volto a mantenere di fatto la vacanza del posto, assegnando sistematicamente a compiti superiori un dipendente, senza rinoscergli la corrispondente qualifica. (Trib. Milano 28/2/2008, in Dir. e prat. lav. 2008, 1423) 
  • Per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore avente una qualifica inferiore non attribuisce a quest'ultimo il diritto alla promozuione ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve intendersi soltanto quello che non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di lavoro, e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare fuori dall'azienda o in altra unità o reparto, o, ancora, invitato a partecipare a un corso di formazione. (Trib. Milano 17/10/2007, Est. Menunni, in Lav. nella giur. 2008, 323)
  • Nel nostro ordinamento non esiste un principio di parità di trattamento nei rapporti di lavoro tra privati e la rivendicazione di una determinata qualifica non può essere fondata sul confronto tra colleghi che svolgono le stesse funzioni, ma può essere basata solo sulla presenza dei requisiti e delle mansioni previste nella declaratoria contrattuale di riferimento. (Trib. Milano 4/10/2007, D.ssa Porcelli, in Lav. nella giur. 2008, 200)
  • La reiterata assegnazione a mansioni superiori per periodi inferiori singolarmente considerati al termine previsto dall'art. 2103 c.c., ma superiori per cumulo di più di esse, può rivelare l'intento del datore di lavoro meramente elusivo della disposizione finalizzata alla cosiddetta promozione automatica, quando non sussista contemporaneamente la prova, il cui onere è a carico dello stesso datore di lavoro, di aver fatto ricorso a tali modalità nella gestione delle assegnazioni provvisorie per assicurare la vacanza del posto da coprire obbligatoriamente per il tramite della procedura concorsuale o selettiva, e per il periodo necessario alla definizione di essa. A tal fine la presunzione di preordinazione utilitaristica intesa a evitare la promozione non opera allorchè le applicazioni siano concomitanti allo svolgimento di una procedura concorsuale per la copertura del posto, circostanza che costituisce anzi presunzione di sussistenza di una esigenza organizzativa reale, idonea a evitare il maturare del diritto al superiore inquadramento. (Nella specie, relativa a successive applicazioni di un dipendente postale a mansioni supeiori e alla conseguente rivendicazione della qualifica di "quadro di secondo livello", la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ravvisato la prova della preordinazione elusiva nel fatto di avere Poste Italiane sistenmaticamente assegnato il lavoratore a mansioni superiori per periodi ravvicinati, contenuti entro il limite di sei mesi, senza che fosse in corso alcuna selezione per la copertura del posto). (Cass. 23/4/2007 n. 9550, Pres. Sciarelli Est. Di Nubila, in Lav. nella giur. 2007, 1251 e in Dir. e prat. lav. 2008, 490)
  • Nell'ipotesi in cui una lavoratrice svolga mansioni superiori a quelle per le quali è stata assunta oltre i limiti consentiti dall'art. 2103 c.c., non vi è violazione della norma codicistica se le mansioni di assunzione e quelle successivamente svolte appartengono entrambe alla medesima Area funzionale. Infatti, il Ccnl può legittimamente prevedere l'equivalenza tra mansioni diverse, anche appartenenti a livelli funzionali diversi, per esigenze temporanee di servizio o per agevolare l'estrinsecazione della professionalità dei lavoratori. (Cass. 8/3/2007 n. 5285, Pres. Ciciretti Rel. De Matteis, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Stella Laforgia, 1228)
  • La rinuncia del lavoratore alla qualifica - nel caso specifico alla qualifica dirigenziale - non è nulla, ma annullabile, a norma dell'art. 2113 c.c., essendo impugnabile dal solo lavoratore. (Cass. 20/2/2007 n. 3920, Pres. De Luca Est. Curcuruto, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Tiziana Laratta, "Rinuncia alla qualifica dirigenziale e applicazione del regime generale di protezione contro il licenziamento", 856)
  • L'art. 2103 c.c. garantisce il diritto alla maggiore retribuzione in correlazione con lo svolgimento delle mansioni superiori, ma riconosce il diritto del dipendente all'assegnazione definitiva alle mansioni soltanto alla scadenza del periodo previsto potendo legittimamente il datore di lavoro restituirlo, prima del compimento del periodo, alle precedenti e inferiori mansioni (principio applicato dalla S. C. in fattispecie concernente l'inquadramento di un dipendente postale nella qualifica di quadro alla stregua del Ccnl 26 novembre 1994. Il giudice di merito aveva enunciato la regola secondo cui lo svolgimento delle mansioni superiori rivestiva rilievo giuridico soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della contrattazione collettiva recante la disciplina di classificazione del personale sostitutiva di quella pubblicistica per qualifiche funzionali. La S.C. ha riconosciuto il diritto alla definitiva assegnazione delle mansioni superiori alla scadenza del semestre, il 26 maggio 1995, come previsto dal contratto collettivo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 190 del 1985) (Cassa e decide nel merito, App. L'Aquila 8 maggio 2003). (Cass. 20/11/2006 n. 24587, Pres. Sciarelli Est. Curcuruto, in Dir. e prat. lav. 2007, 1732 e in Lav. nella giur. 2007, 519)
  • In tema di assegnazione a mansioni superiori, la circostanza che la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente sostituito sia stata immediatamente preceduta, senza soluzione di continuità, da periodi di sospensione dello stesso rapporto, non incide sulla distinzione di altro dipendente nella posizione di quello assente. Nelle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto sussiste l'obbligo di conservazione del posto del lavoratore assente e si realizza, quindi, il presupposto della regola che impedisce, in caso di sostituzione, la c.d. promozione automatica del lavoratore applicato, presupposto assente, invece, ove il posto in organico corrispondente alla posizione da ricoprire risulti vacante, presentandosi così in termini completamente diversi l'esigenza aziendale di copertura delle mansioni proprie del titolare (principio applicato in fattispecie, concernente dipendente postale, in cui la vacanza del posto in organico del titolare dell'ufficio si era verificata solo con la cessazione del rapporto di lavoro, per pensionamento, del soggetto destinato a tale posizione di lavoro. La S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale secondo cui fino al momento del collocamento a riposo, nonostante le precedenti assenze, per fruire dell'ultimo periodo di ferie, era perdurato, nei confronti del medesimo, l'obbligo di conservazione del posto, non potendosi ritenere, già da prima definitivo, ai fini dell'applicazione della regola di diritto, l'allontanamento dal servizio). (Cass. 15/11/2006 n. 24348, Pres. de Luca Est. Miani Canevari, in Lav. nella giur. 2007, 620 e in Dir. e prat. lav. 2007, 1595)
  • Ai fini della determinazione del danno risarcibile per perdita di "chance", riscontrato in riferimento a una procedura di selezione dei dipendenti per l'accesso alla qualifica superiore, è legittimo il ricorso al criterio equitativo (ai sensi dell'art. 1226 c.c.) individuandone il canone applicativo nella valutazione della probabilità di promozione che aveva il danneggiato desunta dal rapporto tra i dipendenti promossi e i dipendenti astrattamente idonei a conseguire la promozione. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso incidentale, ha ritenuto la legittimità della valutazione discrezionale ex art. 1226 c.c., operata nell'impugnata sentenza con riferimento alla liquidazione del suddetto danno, affermando l'insindacabilità dell'operato del giudice di merito in relazione all'assunta mancata determinazione del danno derivante dal possibile arricchimento di professionalità non goduto, in difetto di concrete indicazioni della parte interessata). (Rigetta App. Milano 11 aprile 2003). (Cass. sez. lav. 6/6/2006 n. 13241, Pres. Sciarelli Est. Roselli, in Dir. e prat. lav. 2007, 80)
  • L'abrogazione implicita della natura speciale del rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, quale conseguenza indiretta della privatizzazione dei rapporti di tale categoria di lavoratori, anche alla luce della nuova interpretazione giurisprudenziale dei giudici di legittimità espressa nella sentenza delle Sezioni Unite del 28 ottobre 2005, n. 460, consente di ritenere superato il divieto di cui all'art. 18, R.D. n. 148/1931; l'accertamento dell'effettivo conferimento di mansioni superiori da parte di dirigente in virtù della delega di poteri del direttore generale, può essere desunta dall'esistenza di univoci elementi indiziari, come ad esempio dalla documentazione a firma del capo di un settore nel quale il dipendente è inserito. (Trib. Roma 7/12/2005 n. 2042, Pres. Pirone, in Lav. nella giur., con commento di Gianluigi Girardi, 1201)
  • L’assegnazione a mansioni superiori – che, se protratta oltre il termine previsto dalla legge, dà luogo alla promozione automatica ex art. 2103 c.c. – deve essere continuativa. Il frazionamento dell’assegnazione in periodi più lunghi, nella loro somma, al tempo indicato dalla legge ma inferiori, ciascuno, a detto tempo, è legittimo (e i periodi non si sommano tra loro ai fini dell’art. 103 c.c.) se reso necessario dall’obbligo del datore di espletare una selezione concorsuale al posto superiore e in attesa del suo esaurimento. Allorquando manca il collegamento tra frazionamenti e procedure di selezione concorsuale, il frazionamento sistematico è illegittimo e i diversi periodi si sommano tra di loro. L’accertamento del giudice di merito circa l’esistenza del collegamento tra frazionamenti e concorso è insindacabile in Cassazione purchè motivato in modo esauriente e logicamente coerente. (Cass. 15/9/2005 n. 18270, Pres. Senese Rel. Curcuruto, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Giorgio Mannacio, 133)
  • La pensione di reversibilità va riconosciuta non solo al coniuge separato in favore del quale il pensionato defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento ma, ma a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite4 (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurata dalla pensione in titolarità del coniuge defunto debitore dell’assegno. (Cass. 18/6/2004 n. 11428, Pres. Senese Rel. Cataldi, in Dir. e prat. lav. 2004, 2936)
  • Ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori, necessario per l’acquisizione del diritto alla cosiddetta promozione automatica ai sensi dell’art. 2103 c.c., mentre non possono essere computati il periodo di ferie e quello di sospensione dell’attività lavorativa a causa di malattia, deve invece tenersi conto dei riposi settimanali e dei riposi compensativi, che costituiscono parte integrante di un lavoro che si sta svolgendo come suoi necessari momenti di pausa; a tali fini, l’eventualità che il riposo possa essere non materialmente goduto dal lavoratore in quanto questi preferisca accettare un corrispettivo in denaro resta irrilevante. (Cass. 3/2/2004 n. 1983, Pres. Ciciretti Rel. Cuoco, In Lav. e prev. oggi 2004, 532)
  • Il lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto- la cui sostituzione da parte di altro lavoratore con qualifica inferiore non attribuisce il diritto alla promozione ex art. 2103 c.c.- è soltanto il lavoratore assente per una delle cause di sospensione legale o convenzionale del rapporto e non anche quello assente per fruizione del riposo settimanale nelle imprese che esplicano lavoro anche nei giorni festivi; in caso di contestazione, è onere del datore di lavoro fornire la prova della sussistenza di una delle ipotesi idonee ad escludere l'applicazione dell'art. 2103 c.c.
    In caso di assegnazioni frequenti e sistematiche a mansioni superiori, non è necessario provare, ai fini della loro cumulabilità per l'acquisizione del diritto alla c.d. promozione automatica ex art. 2103 c.c., un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro, bensì è sufficiente dimostrare una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di tale comportamento. (Corte d'appello Trento 29/10/2003, Pres. Zanon Est. Caracciolo, in D&L 2004, 131)
  • Nelle controversie ex art. 2103 c.c. occorre procedere alla ricognizione delle declatorie contrattuali delle singole qualifiche secondo un giudizio, svolto con metodo logico giuridico, diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato e scandito in tre fasi successive ed imprescindibili: l'accertamento dell'attività lavorativa in concreto svolta; l'individuazione delle qualifiche e gradi previste nel c.c.n.l.; il raffronto dei risultati delle suddette indagini. (Trib. Roma 16/9/2003, Est. Mucci, in Lav. nella giur. 2004, 86)
  • L'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione all'esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni corrispondenti, ai sensi dell'art. 2103 c.c., non esige che l'assegnazione avvenga mediante un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che, di fatto, detta assegnazione avvenga a opera del datore di lavoro. (Cass. 7/8/2003 n. 11938, in Dir. e prat. lav. 2008, 1423)
  • In forza dell'art. 70, titolo I, lett. c) Ccnl del personale dipendente Eni, al lavoratore che abbia svolto attività una consociata straniera deve essere riconosciuto il diritto, nel momento in cui riprende l'originario rapporto medio tempore sospeso, all'inquadramento corrispondente alle mansioni superiori svolte all'estero. (Corte d'appello Milano 31/7/2003, Pres. Mannacio Est. Sala, in D&L 2004, con nota di Vincenzo Ferrante "Sulla nozione di distacco e sulle novità delle domande in grado d'appello", 138)
  • In caso di continua e sistematica assegnazione del lavoratore a mansioni superiori, è possibile cumulare la durata delle singole prestazioni lavorative al fine del compimento del periodo trimestrale previsto dall'art. 2103 c.c. per la maturazione del diritto alla qualifica superiore. (Trib. Milano 28/1/2003 Est. Peregallo, in D&L 2003, 341)
  • Perché il lavoratore possa conseguire l'inquadramento superiore, ai sensi dell'2103 c.c., non è sufficiente il mero svolgimento di mansioni superiori, ma è indispensabile che egli vi sia assegnato con il consenso del datore di lavoro. (Trib. Palermo 5/2/2002, Est. Civiletti, in Lav. nella giur. 2003)
  • Qualora la classificazione contrattuale delle mansioni preveda, all'interno di ciascuna area professionale, distinti livelli retributivi collegati a distinte professionalità, l'art. 2103 c.c. opera-indipendentemente dall'esistenza di previsioni contrattuali difformi - anche tra i livelli retributivi interni all'area (nella fattispecie la lavoratrice ricorrente deduceva di avere svolto mansioni superiori anch'esse appartenenti, come quelle previste dal formale inquadramento, all'area operativa ex Ccnl Ente Poste, mentre l'art. 37 di detto Ccnl prevede l'operatività dell'art. 2103 c.c. solo nel passaggio tra aree). (Trib. Agrigento 18/5/2001, Est. Occhipinti, in D&L 2002, 144, con nota di Alberto Guariso, "Classificazione per aree e tentativi di aggiramento dell'art. 2103 c.c.")
  • L'estrema brevità del declassamento di un ufficio delle Poste Italiane (per soli 11 giorni e poi riportato al precedente classamento) - declassamento non giustificato da alcuna variazione nei carichi di lavoro e del personale - è inidonea (perché programmata e predeterminata dal datore di lavoro per precludere la maturazione del diritto della lavoratrice al superiore inquadramento) ad impedire la sommatoria, per cumulo dell'antecedente e successivo periodo di disimpegno delle mansioni superiori, la maturazione del diritto all'inquadramento più elevato per superamento dei 6 mesi, ex art. 6, l. 13/5/85, n. 190 per i quadri (parzialmente derogativi dell'art. 2103 c.c. in ordine al trimestre ivi contemplato per la promozione automatica) (Cass. 8/3/01, n. 4667, pres. De Musis, est. De Matteis, in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 1418)
  • Nelle imprese che esplicano la loro attività anche nei giorni festivi e il cui organico deve essere maggiorato dell'aliquota necessaria a consentire a turno il riposo settimanale dei dipendenti, l'adibizione a mansioni superiori per sopperire alla carenza dell'organico necessario a consentire tale riposo non costituisce sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto a norma dell'art. 2103 c.c., ma copertura di un posto (vacante) necessario per l'espletamento continuativo del servizio (Cass. 21/10/00, n. 13940, pres. De Musis, est. Lupi, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 469, con nota di Marino, La nozione di "lavoratore assente avente diritto alla conservazione del posto")
  • L'ipotesi di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, che esclude l'operatività del meccanismo di promozione automatica di cui all'art. 2103 c.c., comprende non solo i casi di sospensione di cui all'art. 2110 e 2111 c.c., ma anche quelli previsti da altre norme di legge e dalla contrattazione collettiva (Cass 16/12/99 n. 14154, pres. Lanni, in Foro it. 2000, I, 2875, con nota di Casola, Adibizione a mansioni superiori e promozione automatica del lavoratore: orientamenti giurispudenziali. In senso conforme: Cass. 11/12/2002, n. 17659, Pres. Ciciretti, Est. Picone, in Foro it. 2003 parte prima, 1521)
  • Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore utilizzato, per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche l'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. La relativa valutazione, compiuta dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione logicamente coerente e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale in ordine alla disciplina fissata in materia di inquadramento contrattuale. (Cass. 14/8/2001 n. 11125, in Dir. e prat. lav. 2008, 1423)
  • Ai fini dell'attribuzione di una superiore qualifica il giudice può adottare due criteri per l'individuazione della qualifica: quello della comparazione intersoggettiva e quello dei rapporti con il diretto superiore. Ai fini dell'attribuzione della qualifica assume infatti rilievo l'esame della posizione del lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale (Cass. 9/12/94 n. 10555, pres. Donnarumma, est. De Rosa, in D&L 1995, 614, nota MUGGIA, Parità di trattamento: il dibattito continua)