Licenziamento in costanza di malatttia

  • La giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro importa l'immediata estinzione del rapporto pur in costanza del periodo di comporto per malattia, e ciò anche quando la cognizione dei fatti da parte del datore di lavoro sia anteriore all'inizio della malattia e la contestazione sia successiva a questa (Cass. 20/10/00, n. 13903, pres. e est. Mercurio, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 1060)
  • Il divieto di licenziamento del lavoratore in malattia prima della cessazione della stessa o dello scadere del comporto ex art. 2110, 2° comma, c.c. non opera in caso di integrale e definitiva cessazione dell'impresa (Trib. Torino 11/8/00, pres. e est. Paliaga, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 507, con nota di Pardini, Cessazione dell'impresa e licenziamento del lavoratore in malattia)
  • Il licenziamento intimato in costanza di malattia del lavoratore non è nullo, ma solo temporaneamente inefficace fino alla guarigione o alla scadenza del comporto (Cass. 16/5/00, n. 6348, pres. Mercurio, est. Vigolo, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 562, con nota di Senatori, Relatività della regola dell'immediatezza della contestazione disciplinare e trasferimento d'azienda)
  • Il datore di lavoro può intimare il licenziamento per giusta causa durante il periodo di comporto, giacché il divieto di recedere posto dall'art. 2110 c.c. riguarda solo il licenziamento ex art. 2118 c.c. e non già quello per ragioni che non consentano la prosecuzione provvisoria del rapporto (Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco, 16/1/96, est. Perrino, in D&L 1996, 761)