Revoca del licenziamento

  • A seguito del licenziamento il rapporto di lavoro si risolve. Poiché, come per la costituzione, anche per la ricostruzione del rapporto è necessario il consenso del lavoratore, la revoca dell’atto non può avere, di per sé, l’effetto di ricostituire il rapporto stesso. Da ciò deriva che la revoca del licenziamento non determina l’estinzione dell’obbligazione con facoltà alternativa, a favore del lavoratore, di scegliere tra reintegrazione o indennità sostitutiva. La facoltà di chiedere l’indennità sostitutiva può essere pertanto esercitata anche ove il licenziamento sia stato revocato dal datore, purché alla revoca non sia seguito il ripristino del rapporto. (Cass. 17/11/2016 n. 23435, Pres. Amoroso Rel. Ghinoy, in Lav. nella giur. 2017, con commento di F. Di Martino, 125)
  • La revoca del licenziamento non richiede la forma scritta atteso il principio per cui i negozi risolutori degli effetti di atti che richiedono - come il licenziamento - la forma scritta non sono assoggettati a identici requisiti formali in ragione dell'autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in mancanza di diversa prescrizione legale, significativa espressione. E parimenti libera, per le medesime ragioni, la forma dell'accettazione, da parte del lavoratore, della revoca del licenziamento, che può avvenire anche in forma tacita o presunta, ma il relativo accertamento presuppone una ricostruzione della volontà abdicativa, anche attraverso elementi indiziari ex art. 2729 c.c., in termini certi e idonei a consentire di attestare, in modo univoco, la volontà del lavoratore a rinunziare a un diritto già entrato nel suo patrimonio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, da un lato, aveva escluso che la mera percezione dell'integrazione salariale costituisse comportamento tacito di accettazione della revoca - tanto più che il lavoratore collocato in CIGS a zero ore è alle dipendenze del datore di lavoro, non può dedicarsi ad altra attività lavorativa ed è vincolato al rispetto degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede - e, dall'altro, aveva accertato che il licenziamento era stato immediatamente impugnato dal lavoratore, che, successivamente, aveva pure invocato l'applicazione della garanzia di continuazione del rapporto ex art. 2112 c.c. nell'ambito della cessione d'azienda in corso). (Cass. 5/3/2008 n. 5929, Pres. Ciciretti Est. Stile, in Lav. nella giur. 2008, 728)
  • La revoca da parte del datore di lavoro di un licenziamento illegittimo deve intendersi quale mera offerta, la quale, in mancanza dell’accettazione del lavoratore, non è idonea a rimuovere l’effetto estintivo del rapporto. (Trib. Napoli, sez. distaccata Ischia, 27/1/2005, ord., Est. Simeoli, in D&L 2005, con nota di Giuseppe Bulgarini d’Elci, “In tema di onere probatorio per la tutela reale”, 232)
  • La revoca del licenziamento del lavoratore subordinato non richiede la forma scritta, poiché i negozi risolutori degli effetti richiedenti la forma scritta non sono assoggettabili ad identici requisiti formali, in ragione del principio secondo cui la forma degli atti è libera se la legge (o la volontà delle parti) non richiede espressamente una forma determinata; parimenti, e per lo stesso motivo, è libera la forma dell’accettazione della revoca del licenziamento, che comporta la rinunzia del lavoratore a far valere i diritti scaturenti dal licenziamento, ma il relativo accertamento richiede una ricostruzione della volontà abdicativa in termini certi, nel senso che la condotta del rinunziante attesti in modo univoco la volontà di dismettere un diritto entrato nel proprio patrimonio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato che la percezione del trattamento cigs potesse equivalere ad accettazione del ripristino del rapporto di lavoro, senza valutare adeguatamente la condotta della lavoratrice alla luce delle informazioni di cui la stessa disponeva sulle prospettive aziendali). (Cass. 1/7/2004 n. 12107, Pres. Sciarella Rel. Mazzarella, in Lav. nella giur. 2004, 1294)
  • In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, la concessione del periodo di preavviso non costituisce un effetto direttamente derivante dalla legge, occorrendo invece che esso sia espressamente indicato nell'atto di recesso, cosicchè, in mancanza della sua espressa previsione ed indicazione in tale atto, la prosecuzione di fatto della prestazione lavorativa in data successiva al licenziamento può costituire valido elemento dal quale ricavare la sopravvenuta revoca tacita del recesso. (Cass. 29/6/2003 n. 9973, Pres. Senese Rel. La Terza , in Lav. nella giur. 2004, 77; in Dir. e prat. lav. 2003, 3181)
  • In ipotesi di licenziamento illegittimo, avverso il quale il lavoratore abbia ottenuto in sede cautelare un ordine di reintegrazione, è preclusa al datore di lavoro la possibilità di intimare, nelle more del giudizio di merito, un secondo licenziamento, quand'anche questo sia preceduto dalla revoca del primo e semprechè detta revoca sia stata rifiutata dal dipendente; infatti né la revoca non accettata, né la riammissione cautelare nel posto di lavoro possono produrre -a differenza di quanto accade con la reintegra- la ricostituzione del rapporto che pertanto non può validamente essere estinto da un nuovo licenziamento; ne consegue il diritto del dipendente di continuare a percepire, in forza dell'originario ordine cautelare, le retribuzioni maturate e maturande successivamente al primo licenziamento. (Trib. Firenze 16/8/2002, ord., Est. Muntoni, in D&L 2002, 984)
  • La revoca di un licenziamento comporta l’inapplicabilità delle conseguenze di cui all’art. 18 SL solo ove vi sia stata immediata e piena restitutio in integrum dei diritti derivanti al lavoratore dal rapporto di lavoro o comunque l’offerta, da parte del datore di lavoro di un risarcimento pieno, tale da eliminare tutti gli effetti pregiudizievoli del licenziamento (Trib. Milano 30/1/99, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in D&L 1999, 403)
  • La prosecuzione del rapporto di lavoro, oltre il termine del periodo di preavviso convenzionalmente stabilito, deve intendersi quale revoca tacita del licenziamento intimato (Trib. Napoli 8/9/94, pres. Baccari, est. De Luca, in D&L 1995, 201)