Comunicazione dei motivi

  • Nel regime normativo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, fermo restando l’obbligo della forma scritta, non era necessario che la comunicazione di licenziamento contenesse anche i motivi del licenziamento, in quanto tali motivi potevano essere richiesti da parte del dipendente entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento, con conseguente obbligo del datore di fornirli nei successivi 7 giorni. (Cass. 19/12/2013 n. 28426, Pres. Lamorgese Rel. Amoroso, in Lav. nella giur. 2014, 407)
  • I motivi del licenziamento devono contenere le necessarie precisazioni per consentire al lavoratore di esercitare il suo diritto di difesa, che non si risolve nella sola difesa giudiziaria, ma anche nel diritto di impugnare consapevolmente il licenziamento nei termini previsti dalla legge. (Cass. 3/8/2004 n. 14873, Pres. Senese Rel. Cataldi, in Lav. nella giur. 2005, 79)
  • Il mero richiamo, nella comunicazione del licenziamento, alle formule linguistiche adoperate dal legislatore ai fini dell'esercizio del potere di recesso (nella specie "per riduzione del personale") non integra motivazione del licenziamento ai sensi dell'art. 2 L. 15/7/66 n. 604, onde il licenziamento, sempre che sussista tempestiva richiesta di motivi formulata dal dipendente e rimasta inevasa, deve essere dichiarato inefficace. (Corte d'appello Potenza 4/12/2003, Pres. Scermino Est. Di Nicola, in D&L 2004, 197)
  • L'obbligo del datore di lavoro, sancito dall'art. 2, 2° comma, L. 15/7/66 n. 604, di comunicare al lavoratore i motivi del licenziamento, se richiesti, sussiste solo nel caso di recesso da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Trib. Milano 26 ottobre 1999, est. Frattin, in D&L 2000, 154)
  • L'obbligo del datore di lavoro di comunicare, ove richiesto, i motivi del licenziamento è soddisfatto solo da un atto specificamente indirizzato al dipendente (nella specie è stato ritenuto insufficiente il mero richiamo a quanto esposto nelle assemblee condominiali) (Trib. Milano 9/2/94, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1995, 220, nota GUARISO, Licenziamenti nulli e inefficaci: crisi e resurrezione del diritto comune)