Forma del licenziamento

  • Al termine della cassa integrazione straordinaria per Covid il datore deve intimare un nuovo licenziamento in forma scritta e non può rifarsi a una precedente comunicazione, inefficace per contrasto con il divieto di licenziamento durante la pandemia.
    Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da un lavoratore, licenziato senza alcuna comunicazione scritta al termine del periodo coperto da cassa integrazione straordinaria per Covid, dopo che aveva già subito un licenziamento durante il periodo in cui operava il divieto di licenziamento dovuto all’emergenza pandemica. Secondo il Tribunale, infatti, non rileva che il lavoratore fosse già stato precedentemente licenziato per motivi economici, in quanto il datore di lavoro aveva revocato il licenziamento perché contrastante con il divieto stabilito dall’art. 18 DL 18/2020. Al termine della cassa integrazione straordinaria per Covid, il datore non ha né richiesto al ricorrente il rientro al lavoro, né intimato un nuovo licenziamento in forma scritta: di conseguenza, al lavoratore deve essere riconosciuta la tutela reintegratoria piena. (Trib. Castrovillari 16/1/2023, dott.ssa Caputo, in Wikilabour, Newsletter n. 8/23)
  • La mera cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l’effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale ad estromissione, parola che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo, per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di “licenziamento” e quindi nel senso di allontanamento dell’attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L’accertata cessazione nell’esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l’onere probatorio sul medesimo gravante circa l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale. (Cass. 8/1/2021 n. 149, Pres. Balestrieri Rel. Arienzo, in Lav. nella giur. 2021, 415)
  • Nel caso di licenziamento comunicato via sms non può configurarsi una violazione dell’art. 2, co. 1, l. n. 604/1966. Il messaggio sms può assimilarsi al telegramma dettato per telefono o a una comunicazione via e-mail da valutare ai sensi dell’art. 20, co. 1-bis, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale). (Corte app. Firenze 5/7/2016 n. 629, Pres. Nistico Rel. Santoni Rugiu, in Riv. It. Dir. Lav. 2016, con nota di A. Rota, “Sul licenziamento intimato via sms”, 120)
  • In tema di licenziamento, qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio l’inefficacia o la invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c. (Css. 17/6/2016 n. 12586, Pres. Venuti Rel. Berrino, in Lav. nella giur. 2016, 923)
  • Il lavoratore che deduca di essere stato licenziato oralmente ha l’onere di provare solo la sua estromissione dal rapporto, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare che il rapporto è cessato per altra causa, a esempio per risoluzione consensuale o per dimissioni del lavoratore o che vi è stato licenziamento scritto, trattandosi di eccezione in senso stretto ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c. (Trib. Firenze 13/1/2015, Giud. Santoni, in Lav. nella giur. 2015, 643)
  • In caso di licenziamento intimato oralmente, il datore deve essere condannato all’immediato ripristino del rapporto di lavoro e a pagare al lavoratore tutte le retribuzioni dalla data di messa in mora, con offerta della prestazione lavorativa, sino all’effettiva riammissione in servizio, detratto l’aliunde perceptum. (Trib. Milano 19/7/2013, Giud. Colosimo, in Lav. nella giur. 2013, 1046)
  • La consegna al dipendente del prospetto contenente l’indicazione dell’ammontare delle competenze spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, in assenza di altri elementi utili a supportarne la valenza, non è idonea a integrare la forma scritta richiesta per l’atto scritto di licenziamento. (Cass. 2/4/2013 n. 7980, Pres. Roselli Rel. Curzio, in Lav. nella giur. 2013, 615)
  • Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace per inosservanza dell’onere della forma scritta imposto dall’art. 2 l. 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall’art. 2 l. 11 maggio 1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale o obbligatorio). (Cass. 10/9/2012 n. 15106, Pres. Roselli Est. Balestrieri, in Lav. nella giur. 2012, 1218)
  • L'art. 6 sopra richiamato non [può] trovare applicazione in caso di licenziamento orale ovvero di licenziamento in cui non siano stati comunicati per iscritto i motivi. In questi casi trattandosi infatti di licenziamento nullo e/o inefficace per difetto di un requisito, la forma scritta, richiesta ad substantiam, il lavoratore che intenda agire per far valere tale vizio è tenuto a rispettare esclusivamente l'ordinario termine prescrizionale. (Trib. Milano 16/10/2008, Est. Lualdi, in Lav. nella giur. 2009, 312) 
  • Il licenziamento orale, disposto dal datore nei confronti di una lavoratrice qualificata come subordinata, in occasione della cessione in affitto di un proprio ramo d'azienda, è inefficace e può essere provato mediante una testimonianza de relato ex parte actoris. (Trib. Roma 13/5/2008, Est. Forziati, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Stefano Tortini, 278) 
  • Deve ritenersi idonea, ai fini del requisito della forma scritta, la riconsegna del libretto di lavoro con indicazione che il rapporto di lavoro è cessato e l'indicazione della data, avvenuta quando il rapporto è già interrotto e con lettera raccomandata, in quanto manifestazione indiretta ma inequivocabile della cessazione del rapporto medesimo e come tale dotato della forma scritta richiesta dall'art. 2 della L. n. 604 del 1966. (Trib. Venezia 26/2/2008, Giud. Coppetta Calzavara, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Silvia Foffano, 285)
  • Il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta, a pena di nullità. Il licenziamento del lavoratore marittimo è soggetto, senza alcuna attenuazione, a tale requisito di forma. Tale requisito di forma non può essere ravvisabile nell'annotazione della dicitura "fine contratto" sul libretto di navigazione. (Trib. Grosseto 8/1/2008, Rel. Ottati, in Lav. nella giur. 2008, 851)
  • Il licenziamento intimato oralmente è inefficace e, quindi, inidoeno a risolvere il rapporto di lavor. Tale inefficacia determina la persistenza dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro sino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto di lavoro o la effettiva riassunzione. (Trib. Milano 21/12/2007, d.ssa Vitali, in Lav. nella giur. 2008, 961)
  • Ai fini della validità formale del licenziamento non occorre che la comunicazione scritta, intesa alla risoluzione del rapporto di lavoro, sia formalmente diretta al lavoratore, ma è necessario almeno che essa sia portata a sua conoscenza. Così, la comunicazione del licenziamento indirizzata e spedita all'Ufficio del lavoro non è idonea a integrare i requisiti della forma scritta previsti per l'efficacia del recesso, se copia di essa non è inoltrata anche al lavoratore. (Cass. 19/6/2006 n. 14090, Pres. Ianniruberto Est. Di Nubila, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Valeria Nuzzo, "La forma scritta è richiesta o no ad substantiam per la comunicazione del licenziamento?", 438)
  • Non integra il requisito della forma scritta del licenziamento, richiesto dall'art. 2 della L. 15/7/66 n. 604, la consegna al lavoratore della busta paga con indicazione delle competenze di fine rapporto e della data di cessazione del rapporto di lavoro. (Corte app. Firenze 6/4/2006, Pres. Drago Est. Amato, in D&L 2007, con nota di Roberto Muller, "Sul requisito della forma scritta del licenziamento", 237)
  • Il licenziamento inefficace per mancanza di forma scritta dà diritto al lavoratore di ottenere le retribuzioni maturate senza necessità di un atto di costituzione in mora del datore di lavoro. (Corte app. Firenze 6/4/2006, Pres. Drago Est. Amato, in D&L 2007, con nota di Roberto Muller, "Sul requisito della forma scritta del licenziamento", 237)
  • La forma scritta del licenziamento è richiesta ad substantiam sicchè, a norma dell'art. 2 L. 15/7/66 n. 604 sia l'intimazione del licenziamento che la comunicazione dei relativi motivi (ove il lavoratore ne abbia fatto richiesta), debbono, a pena di inefficacia, rivestire la forma scritta, con la conseguente irrilevanza di un'intimazione e di una contestazione espresse in forma diversa e della conoscenza che il datore ne abbia altrimenti avuto. Ai fini del risarcimento del danno, da determinarsi in base alle regole generali sull'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, non è necessaria la costituzione in mora del datore di lavoro, mediante l'offerta delle prestazioni, occorrendo tuttavia che il lavoratore non abbia tenuto una condotta incompatibile con la reale volontà di proseguire il rapporto e di mettere a disposizione del datore le proprie prestazioni lavorative. (Cass. 9/3/2006 n. 11670, Pres. Mattone Est. Balletti, in D&L 2006, con nota di Enrico U.M. Cafiero, "Inefficacia del licenziamento, risarcimento del danno e non necessità della costituzione in mora del datore di lavoro", 936)
  • A norma dell’art. 2 della legge n. 604/1966, il licenziamento deve essere intimato per iscritto e la forma scritta del licenziamento è richiesta ad substantiam, per cui è stata considerata irrilevante la circostanza che il lavoratore destinatario del provvedimento abbia avuto conoscenza del provvedimento estintivo con mezzi diversi. Inoltre, qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697, comma secondo, c.c. Segnatamente, ai fini della prova delle dimissioni, va verificato che la dichiarazione o il comportamento cui si intende attribuire il valore negoziale di recesso del lavoratore contenga la manifestazione univoca dell’incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che questa volontà sia stata comunicata in modo idoneo alla controparte, considerando che le dimissioni costituiscono un atto a forma libera, a meno che sia convenzionalmente pattuita la forma scritta ad substantiam. (Cass. 20/5/2005 n. 10651, Pres. Balletti Rel. Sciarelli, in Lav. e prev. oggi 2005, 1277)
  • La forma scritta richiesta per il licenziamento e la sua impugnazione stragiudiziale può essere integrata da un telegramma, nella concorrenza del requisito della sottoscrizione da parte del mittente dell’originale consegnato all’ufficio postale oppure della consegna del medesimo da parte del mittente o per suo incarico, con l’ulteriore precisazione che alle stesse conclusioni deve pervenirsi in caso di telegramma dettato per mezzo dell’apposito servizio telefonico, qualora, in caso di contestazione, sia provata, anche per mezzo di testimoni o presunzioni, la effettiva provenienza del telegramma dall’apparente autore della dichiarazione. (Cass. 17/5/2005 n. 10291, Pres. Ravagnani Est. Toffoli, in Orient. Giur. Lav. 2005, 363)
  • In base alle regole dettate dall’art. 2, L. n. 604/1966 (modificato dall’art. 2, L. n. 108/1990) sulla forma dell’atto e la comunicazione dei motivi del recesso, qualora l’atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto separato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore – il quale, particolarmente nel caso di comporto per sommatoria, ha l’esigenza di poter opporre propri specifici rilievi – ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento, con la conseguenza che nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, il licenziamento deve considerarsi illegittimo. (Cass. 3/8/2004 n. 14873, Pres. Senese Rel. Cataldi, in Lav. nella giur. 2005, 171, e in Dir e prat. Lav. 2005, 81)
  • Nei rapporti sottratti alla tutela reale, il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e come tale inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio. (Corte d’appello Roma 3/6/2004, Pres. Zecca, in Lav. nella giur. 2005, 492)
  • Come il telegramma dettato per telefono costituisce atto scritto idoneo ad impugnare il licenziamento ex art. 6, L. n. 604/1966, così analogo telegramma costituisce atto idoneo ad integrare la forma scritta richiesta dall'art. 2, comma 1, della stessa legge e successive modificazioni. Infatti la regola dettata dall'art. 2705, comma 1, c.c. è applicabile estensivamente all'ipotesi di telegramma dettato per telefono all'operatore dell'apposito servizio, in relazione al quale, in caso di contestazione, l'interessato dovrà fornire la prova della provenienza della dichiarazione da lui medesimo, anche con il ricorso a presunzioni, ponendosi al riguardo fare riferimento, in particolare, all'indicazione dell'autore della dichiarazione contenuta nel testo del telegramma, al possesso della copia del telegramma inviata la mittente in base alle vigenti norme postali, alla titolarità o all'uso esclusivo dell'utenza telefonica attraverso cui è avvenuta la dettatura del telegramma, all'eventuale pacificità per il destinatari, prima del giudizio, della provenienza del telegramma da parte dell'apparente autore della dichiarazione. (Corte d'appello Milano 6/8/2003, Pres. Ruiz Rel. De Angelis, in Lav. nellagiur. 2047, 88)
  • Poiché, in tema di licenziamento intimato oralmente, l'inefficia dell'atto consegue alla sua nullità per mancanza della forma scritta ad substantiam, la domanda con la quale il lavoratore chiede la dichiarazione di nullità del licenziamento non si pone in contrasto con la contestazione del licenziamento per il fatto di essere stato intimato in forma orale; né il fatto che il lavoratore abbia formulato anche altre conclusioni o abbia attivato la procedura conciliativa presso la Commissione dell'Ufficio provinciale del lavoro può ritenersi incompatibile con la volontà del lavoratore stesso di far valere la inefficacia del licenziamento per tale ragione. (Cass. 16/9/2002, n. 13543, Pres. Sciarelli, Rel. Cataldi, in Lav. nella giur. 2003, 233, con commento di Gianluigi Girardi)
  • La comunicazione del licenziamento acquista efficacia solo dal momento della ricezione della stessa da parte del destinatario, ed in caso di mancato recapito per assenza del destinatario la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. opera solo nel momento del rilascio, da parte dell'ufficio postale, dell'avviso di compiuta giacenza, e non dal momento in cui la comunicazione è giunto al recapito ove non è stata possibile la consegna. (Trib. Napoli 26/2/2003, Est. Caroppoli, in D&L 2003, 800)
  • È inefficace il licenziamento intimato con lettera non recante la sottoscrizione del legale rappresentante della società datrice di lavoro. (Trib. Parma 16/12/2002, Est. Brusati, in D&L 2003, 414)
  • Il licenziamento inefficace per vizi di forma (nella specie, perché intimato oralmente) rende improduttivo di effetti il recesso del datore di lavoro; tuttavia tenuto conto della natura corrispettiva delle obbligazioni a carico delle parti, in mancanza delle prestazioni lavorative il lavoratore non può avere diritto alla retribuzione ma al risarcimento del danno, presumibilmente commisurato alla mancate retribuzioni, restando a carico del datore di lavoro l'onere di provare l'aliud perceptum che il lavoratore possa aver conseguito svolgendo una qualsiasi attività lavorativa. A tale proposito, il datore di lavoro per essere ammesso a dedurre ed a provare tardivamente circostanze idonee a dimostrare l'aliud perceptum da parte del lavoratore, deve altresì provare di non aver avuto conoscenza delle stesse e di avere, una volta acquisita tale conoscenza, formulato le relative deduzioni nell'osservanza del principio, desumibile dagli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., di tempestività di allegazione dei fatti sopravvenuti, all'uopo utilizzando il primo atto utile successivo alla conoscenza dei medesimi. (Cass. 16/9/2002, n. 13543, Pres. Sciarelli, Rel. Cataldi, in Lav. nella giur. 2003, 233, con commento di Gianluigi Girardi)
  • E' inefficace il licenziamento non comunicato per iscritto al lavoratore, ma posto direttamente in esecuzione con il suo allontanamento dal posto di lavoro, in tal caso spettando al lavoratore stesso, che abbia continuato ad offrire la prestazione al datore di lavoro, le retribuzioni non percepite durante il periodo di mancato svolgimento della prestazione stessa (nella specie, l'assemblea dei condomini di uno stabile aveva deliberato il licenziamento del portiere, al quale la delibera stessa non era però stata comunicata per iscritto) (Cass. 18/11/00, n. 14949, pres. Sciarelli, est. Amoroso, in Foro it. 2001, pag. 77)
  • La finalità di certezza della manifestazione della volontà di licenziare e di ricezione della stessa da parte del destinatario, perseguita dal legislatore attraverso l'imposizione della forma scritta, è soddisfatta ogni qual volta il documento scritto basti alla estrinsecazione formale di detta volontà, ciò che si verifica anche col telegramma, purché il destinatario non ne disconosca la provenienza (Cass. 23/10/00, n. 13959, pres. Amirante, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 1049)
  • Il licenziamento orale (privo dei requisiti di forma di cui all'art. 2 L. 604/66 come modificato dalla L. 108/90) è inefficace e, pertanto, il rapporto di lavoro prosegue di diritto, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni per il periodo dal giorno del licenziamento fino all'effettiva riammissione del dipendente nel suo posto di lavoro (Trib. Napoli 8/9/94, pres. Baccari, est. De Luca, in D&L 1995, 201. In senso conforme. v. Cass.1/10/97 n. 9606, est. Putaturo, pres. Panzarani, in D&L 1998, 472)