Normativa comunitaria

  • Gli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano a una normativa nazionale che consenta la qualificazione di "prestazioni previdenziali" per i crediti insoluti dei lavoratori allorché tali crediti sono pagati da un organismo di garanzia. (Corte di Giustizia 16/7/2009 C.69/08, Pres. Timmermans Rel. Kuris, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Marco Mocella, "La Corte di Giustizia e i limiti di applicabilità del Fondo di Garanzia per le retribuzioni diverse dal TFR", 493)
  • La direttiva 80/987 non osta a una normativa nazionale che utilizzi il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato come mero termine di paragone per determinare la prestazione da garantire con l'intervento di un fondo di garanzia. (Corte di Giustizia 16/7/2009 C.69/08, Pres. Timmermans Rel. Kuris, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Marco Mocella, "La Corte di Giustizia e i limiti di applicabilità del Fondo di Garanzia per le retribuzioni diverse dal TFR", 493)
  • Nell'ambito di una domanda di un lavoratore subordinato intesa a ottenere da un fondo di garanzia il pagamento di crediti retribuivi insoluti, la direttiva 80/987 non osta all'applicazione di un termine di prescrizione di un anno (principio d'equivalenza). Spetta, tuttavia, al giudice nazionale accertare se, per come è strutturato, tale termine non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). (Corte di Giustizia 16/7/2009 C.69/08, Pres. Timmermans Rel. Kuris, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Marco Mocella, "La Corte di Giustizia e i limiti di applicabilità del Fondo di Garanzia per le retribuzioni diverse dal TFR", 493) 
  • Quando uno Stato membro riconosce nel suo diritto interno, prima dell'entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CE, il diritto del lavoratore a ottenere la copertura dell'organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro con riferimento a un'indennità per scioglimento del contratto, l'applicazione di tale normativa, nel caso in cui l'insolvenza del datore di lavoro sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore di detta direttiva, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concrenente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, quale modificata dalla direttiva 2002/74/CE. (Corte di Giustizia CE 7/9/2006, n. C-81/2005, Pres. Jann Rel. Colneric, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Davide Casale, 1089)
  • Nell'ambito di applicazione della direttiva 80/987/CEE, quale modificata dalla direttiva 2002/74/CE, il principio generale di uguaglianza, quale riconosciuto dall'ordinamento giuridico comunitario, esige che allorchè, secondo una normativa nazionale quale quella controversa nella causa principale, indennità legali dovute in seguito allo scioglimento del contratto di lavoro, riconosciute da una decisione giudiziaria, sono a carico dell'organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro, indennità della stessa natura, riconosciute in un accordo tra lavoratore e datore di lavoro concluso in presenza del giudice e approvato dall'organo giurisdizionale, devono essere considerate nella stessa maniera. (Corte di Giustizia CE 7/9/2006, n. C-81/2005, Pres. Jann Rel. Colneric, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Davide Casale, 1089)
  • Il giudice nazionale deve disapplicare una normativa interna che, in violazione del principio di uguaglianza quale riconosciuto dall'ordinamento giuridico comunitario, escluda la presa in carico, da parte dell'organismo di garanzia competente, delle indennità per scioglimento del contratto riconosciute in un accordo tra lavoratori e datori di lavoro concluso in presenza del giudice e approvato dall'organo giurisdizionale. (Corte di Giustizia CE 7/9/2006, n. C-81/2005, Pres. Jann Rel. Colneric, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Davide Casale, 1089)
  • La Direttiva n. 80/987/Cee (concernente la legislazione in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), cui è stata data attuazione in Italia attraverso il D. Lgs. 27/1/92 n. 80, non autorizza gli stati membri a ridurre il massimale complessivo stabilito dalla legge dello stato membro, in misura corrispondente agli acconti eventualmente versati dal datore di lavoro per il periodo coperto dalla garanzia. (Corte di Giustizia CE 4/3/2004, cause riunite C-19/01, C-50/01 e C-84/01, Pres. Skouris, Rel. Colneric, in D&L 2004, 273, con nota di Silvia Balestro, "Fondo di garanzia e massimale")
  • La direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980 n. 80/987/Cee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ed agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, osta a che un lavoratore subordinato, che disponga di una partecipazione significativa nella società a responsabilità limitata in cui lavora, ma non eserciti un'influenza dominante su questa, perda in applicazione della giurisprudenza austriaca relativa ai prestiti di soci equiparabili ad un conferimento in capitale, il diritto alla garanzia dei crediti da lavoro, non pagati per insolvenza del datore di lavoro e riconducibili all'art. 4, n. 2, di tale direttiva quando, una volta resosi conto del venir meno del credito di tale azienda, abbia omesso per più di sessanta giorni di far seriamente valere il diritto alla retribuzione periodica che avrebbe dovuto essergli corrisposta. (Corte di Giustizia CE 11/9/2003 n. C-201/01, Pres. Puissochet, in Foro it. 2003, parte quarta, 493)
  • Uno Stato membro è, in linea di principio, autorizzato ad adottare, onde evitare abusi, misure che neghino ad un lavoratore subordinato, che disponga di una partecipazione significativa nella società a responsabilità limitata in cui lavora, ma non eserciti un'influenza dominante su questa, il diritto alla garanzia dei crediti da lavoro sorti dopo la data in cui il lavoratore che non abbia lo status di socio avrebbe lasciato le sue funzioni per mancato pagamento della retribuzione, a meno che venga provata la mancanza di pagamento dei crediti rientranti nell'art. 4, n. 2, della direttiva 80/987/Cee, lo Stato membro non è legittimato a presumere che, di regola, un lavoratore che non abbia lo status di socio avrebbe lasciato le sue funzioni per tale motivo fintantochè la retribuzione non pagata non riguardi un periodo di tre mesi. (Corte di Giustizia CE 11/9/2003 n. C-201/01, Pres. Puissochet, in Foro it. 2003, parte quarta, 493)
  • Il punto G della sezione I dell'allegato della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980 n. 80/987/Cee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ed agli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non autorizza il Regno di Svezia ad escludere dalla categoria dei beneficiari della garanzia del pagamento dei salari prevista da tale direttiva i lavoratori subordinati nel caso in cui un parente stretto deteneva almeno un quinto delle quote della società di cui erano dipendenti, meno di sei mesi prima della domanda di fallimento di quest'ultima, qualora i lavoratori interessati non detenessero essi stessi nessuna quota del capitale di tale società. (Corte di Giustizia CE 18/10/2001 n. C-441/99, Pres. Jann, in Foro it. 2003, parte quarta, 494)
  • Qualora uno Stato membro designi se stesso come debitore dell'obbligo di pagamento dei crediti salariali garantiti in forza della direttiva 80/987/Cee, un lavoratore subordinato, il cui congiunto era proprietario della società di cui tale lavoratore era dipendente, può far valere il diritto al pagamento dei suoi crediti salariali nei confronti dello Stato membro interessato dinanzi ad un giudice nazionale, benchè, in violazione di detta direttiva, la normativa di tale Stato membro escluda espressamente dalla categoria dei beneficiari della garanzia i lavoratori subordinati nel caso in cui un parente stretto detenga almeno un quinto delle quote della società ma essi stessi non detenevano nessuna quota del capitale della stessa. (Corte di Giustizia CE 18/10/2001 n. C-441/99, Pres. Jann, in Foro it. 2003, parte quarta, 494)