In genere

  • Se l’impresa condannata alla reintegrazione è medio tempore fallita, le tre ultime mensilità dovute dall’INPS sono quelle inglobate nell’indennità risarcitoria.
    Una dipendente reintegrata nell’impresa nel frattempo fallita, dopo aver inutilmente insinuato nel passivo fallimentare l’indennità risarcitoria, aveva chiesto al Fondo di garanzia istituito presso l’INPS il pagamento delle ultime tre mensilità, corrispondenti alle tre mensilità incluse nell’indennità risarcitoria precedenti all’estinzione del rapporto per cessazione dell’impresa. In giudizio, l’INPS aveva contestato la natura retributiva del credito indennitario attinto e di cui alla condanna di reintegrazione, mai eseguita. La Corte conferma viceversa la fondatezza delle ragioni della lavoratrice, rilevando che, per effetto della reintegrazione, il rapporto di lavoro viene ricostituito retroattivamente, come se non fosse mai stato interrotto e l’indennità risarcitoria ha appunto la funzione di ripristinare lo status quo ante tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la effettiva reintegrazione o l’estinzione del rapporto. Da qui la conseguenza che la tutela previdenziale apprestata dall’ordinamento per le ultime tre mensilità di retribuzione copre le mensilità dell’indennità risarcitoria anteriori alla cessazione del rapporto. 
    (Cass. 24/3/2023 n. 8523, Pres. Esposito Rel. Buffa, in Wikilabour, Newsletter n. 8/23)
  • L’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo, oltre che delle ritenute fiscali, di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, ove il datore di lavoro non abbia tempestivamente adempiuto all’obbligo di versamento contributivo, perché in tal caso anche la quota a carico grava sul datore. (Cass. 3/9/2020 n. 18333, Pres. Doronzo, Rel. Ponterio, in Lav. nella giur. 2021, con nota di F. Buttà, Crediti retributivi, ritenute previdenziali e adempimenti datoriali, 732)
  • Soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versare all’ente previdenziale; mentre, in caso di intempestività, detta quota contributiva rimane definitivamente a suo carico, con la duplice conseguenza che - secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dalla L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 - il lavoratore rimane liberato dall’obbligazione contributiva per la quota a suo carico e il suo credito retributivo si espande fino a comprendere la stessa quota e l’intero credito, in sede fallimentare, segue nell’ordine dei privilegi la natura retributiva che gli è propria. (Cass. 3/9/2020 n. 18333, Pres. Doronzo, Rel. Ponterio, in Lav. nella giur. 2021, con nota di F. Buttà, Crediti retributivi, ritenute previdenziali e adempimenti datoriali, 732)
  • In seguito alla dichiarazione di fallimento il rapporto di lavoro rimane sospeso ai sensi dell’art. 72 l. fall. senza che maturino a favore del lavoratore crediti retributivi e contributivi in attesa della dichiarazione del curatore, che può scegliere di proseguire nel rapporto medesimo ovvero di sciogliersi da esso. (Cass. 23/3/2018 n. 7308, Pres. Di Cerbo Est. Amendola, in Riv. It. dir. lav. 2018, con nota di L.A. Cosattini, “Effetti del fallimento sul rapporto di lavoro e recesso del curatore: disciplina vigente e ipotesi di riforma”, e A. Giuliani, Fallimento del datore di lavoro e licenziamento inefficace: l’imputabilità al datore di lavoro del recesso illegittimo determina la maturazione dei crediti retributivi”, 490)
  • Ove il curatore intenda sciogliersi dal rapporto di lavoro, dovrà farlo nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi e, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, il lavoratore può impugnarlo con gli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento. (Cass. 23/3/2018 n. 7308, Pres. Di Cerbo Est. Amendola, in Riv. It. dir. lav. 2018, con nota di L.A. Cosattini, “Effetti del fallimento sul rapporto di lavoro e recesso del curatore: disciplina vigente e ipotesi di riforma”, e A. Giuliani, Fallimento del datore di lavoro e licenziamento inefficace: l’imputabilità al datore di lavoro del recesso illegittimo determina la maturazione dei crediti retributivi”, 490)
  • Nel caso in cui il licenziamento intimato dalla curatela fallimentare venga dichiarato inefficace, il legislatore ha inteso attribuire diritti retributivi al lavoratore nonostante la mancata erogazione della prestazione lavorativa. Tale eccezione al regime generale del sinallagma trova il proprio fondamento giuridico nel fatto che, in ipotesi di illegittimità del licenziamento, l’equiparazione della mera utilizzabilità delle energie lavorative del prestatore alla loro effettiva utilizzazione discende non solo dalla ricostituzione del rapporto e dal ripristino della lex contractus, ma anche dall’accertamento in giudizio dell’illegittimità del comportamento del datore di lavoro, al quale va imputata la mancata erogazione della prestazione lavorativa. (Cass. 23/3/2018 n. 7308, Pres. Di Cerbo Est. Amendola, in Riv. It. dir. lav. 2018, con nota di L.A. Cosattini, “Effetti del fallimento sul rapporto di lavoro e recesso del curatore: disciplina vigente e ipotesi di riforma”, e A. Giuliani, Fallimento del datore di lavoro e licenziamento inefficace: l’imputabilità al datore di lavoro del recesso illegittimo determina la maturazione dei crediti retributivi”, 490)
  • La dichiarazione di fallimento di una società non costituisce di per sé motivo sufficiente a giustificare la risoluzione dei rapporti di lavoro in essere e, in caso di licenziamento illegittimo, il dipendente ha diritto all’integrale risarcimento del danno, a prescindere dalla utilizzabilità, in concreto, della prestazione lavorativa. (Cass. 11/1/2018 n. 522, Pres. Amoroso Rel. Amendola, in Riv. it. dir. lav. 2018, con nota di F. Marzachì, 529)
  • In tema di licenziamenti collettivi, la disciplina prevista dalla l. 23 luglio 1991 n. 223 ha portata generale ed è obbligatoria anche nelle ipotesi in cui, nell’ambito di una procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell’attività aziendale e, nelle condizioni normativamente previste, si intenda procedere ai licenziamenti (nella specie, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza con la quale i Giudici di primo e secondo grado avevano dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato dal curatore del fallimento in ragione del mancato rispetto della procedura di cui all’art. 4, l. 223/91). (Cass. 2/3/2009 n. 5032, Pres. Ianniruberto Est. Napoletano, in Orient. Giur. Lav. 2009, con nota di Alessandro Corrado, “Fallimento, cessazione dell’attività dell’impresa e procedura di licenziamento collettivo: gli obblighi per il curatore fallimentare”, 157) 
  • Deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, 2° comma, c.c. in riferimento agli artt. 3, 35, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non consente in favore del dipendente danneggiato da infortunio sul lavoro, l'esercizio dell'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del datore di lavoro e, quindi, in ipotesi di fallimento, la prededuzione del relativo credito, che invece viene proposto alla previa falcidia dei crediti della procedura. (Cass. 13/5/2008 n. 11921, ord. interlocutoria, Pres. Ciciretti Est. De Matteis, in D&L 2008, con nota di Aldo Garlatti, "Il risarcimento diretto del danno differenziale alla persona da infortunio sul lavoro nell'ipotesi di apertura del concorso sui beni del fallito: il principio di concentrazione delle tutele ex artt. 24 e 111, 2° comma, Cost. dà nuove opportunità per il riconoscimento dell'azione diretta contro la compagnia assicuratrice", 1049)
  • Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, da un lato, degli artt. 1917, commi 1 e 2, c.c., e 42, 46, comma 1, e 111 l. fall., nella parte in cui non consentono al dipendente danneggiato da infortunio sul lavoro, derivante da una violazione del dovere di sicurezza, l'esercizio dell'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del datore di lavoro e, quindi, in ipotesi di fallimento la prededuzione del relativo credito, che viene invece posposto alla previa falcidia dei crediti della procedura e, dall'altro lato, degli artt. 2751 bis, 2767 e 2778, n. 11, c.c. e 111 l. fall., nella parte in cui non pongono in primo grado il privilegio del credito da risarcimento del danno del lavoratore, quando abbia subito un infortunio sul lavoro, e lo ammettono al privilegio generale sui mobili in concorso con crediti di lavoro retributivi, contributivi e risarcitori non da infortunio. Atteso che unico possibile oggetto del giudizio a quo è l'ammissione al passivo del credito azionato e il suo rango, non è in alcun modo rilevante la questione relativa all'azionabilità diretta, da parte del danneggiato, del suo credito risarcitorio nei confronti dell'assicuratore nè, ancor meno e a prescindere da ogni rilievo circa la sua fondatezza, una questione di assimilabilità del credito da infortunio del fallito verso l'assicuratore al suo debito verso il danneggiato. (Cost. 28/12/2006 n. 457, ord., Pres. Flick Red. Vaccarella, in Giust. Civ. 2007, 799)
  • Ha privilegio generale sui mobili, ai sensi del n. 1 dell'art. 2751 bis c.c. in relazione all'art. 2749 c.c. e può essere fatto valere con tale prelazione nel fallimento, a mente dell'art. 54 RD 16/3/42 n. 267, il credito per spese, competenze e onorari attribuiti al difensore distrattario in esito al giudizio di esecuzione forzata instaurato per il soddisfacimento di credito di lavoro subordinato riconosciuto da sentenza irrevocabile nei confronti del soggetto in seguito fallito. (Cass. 10/11/2006 n. 24052, Pres. Losavio Est. Del Core, in D&L 2007, con nota di Antonio Manna, "Privilegio generale mobiliare e credito per distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.", 581)
  • L’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di un creditore escluso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 e 98 l. fall., costituisce un’azione tipica del fallimento, la quale va proposta con il rito ordinario e non già con il rito speciale del lavoro, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa assoggettata alla procedura concorsuale. (Cass. 3/5/2005 n. 9163, Pres. Lo savio Est. Celentano, in Giust. Civ. 2006, 129)
  • In caso di fallimento dell'impresa datrice di lavoro successivamente al licenziamento di un lavoratore alle dipendenze della stessa, l'interesse di quest'ultimo alla reintegrazione nel posto di lavoro, previa dichiarazione giudiziale dell'illegittimità del licenziamento, non ha ad oggetto solo il concreto ripristino della prestazione lavorativa-che presuppone la ripresa dell'attività aziendale previa autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa-ma anche le utilità connesse al ripristino del rapporto in uno stato-per così dire-di quiescenza attiva dalla quale possono scaturire una serie di utilità, quali sia la ripresa del lavoro (in relazione all'eventualità di un esercizio provvisorio, di una cessione in blocco dell'azienda, o della ripresa della sua amministrazione da pare del fallito a seguito del concordato fallimentare), sia la possibilità di ammissione ad una serie di benefici previdenziali (indennità di cassa integrazione, di disoccupazione, di mobilità). In questi casi infatti la situazione di reintegra rimane idonea a produrre effetti, ancorchè diversi da quelli tipici del fattuale ripristino del rapporto che normalmente da esse conseguono. (Cass. 28/4/2003 n. 6612, Pres. Mileo Est. La Terza , in D&L 2003, 815)
  • In caso di fallimento del datore di lavoro esula dai poteri del giudice del lavoro l'emanazione di sentenze di condanna del fallito al pagamento di somme di denaro. (Cass. 28/4/2003 n. 6612, Pres. Mileo Est. La Terza , in D&L 2003, 815)
  • Il fallimento non comporta automaticamente la sospensione dei rapporti di lavoro subordinato in corso, attesa l'inapplicabilità dell'art. 72 L. Fall. che concerne il contratto di compravendita e che è incompatibile con la speciale disposizione contenuta nell'art. 2119, 2° comma, c.c.; ne consegue la continuazione di diritto dei rapporti di lavoro alle dipendenze della procedura concorsuale, fino a che non intervenga un legittimo atto di recesso da parte del curatore. (Corte d'Appello Torino 29/11/2001, Est. Rossi, in D&L 2002, 197, con nota di Maddalena Martina, "Una breve rassegna di giurisprudenza (ed un interrogativo) su licenziamento e procedure concorsuali"; in Giur. italiana 2003, 272)
  • Qualora il licenziamento intimato dal curatore di un fallimento sia dichiarato illegittimo, con conseguente applicazione dell'art. 18 SL, il risarcimento dei danni deve essere commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dal dipendente dal momento del licenziamento fino al momento in cui possa presuntivamente considerarsi cessato lo stato di disoccupazione (nella specie il giudice ha parametrato tale periodo a un anno). (Corte d'Appello Torino 29/11/2001, Est. Rossi, in D&L 2002, 197, con nota di Maddalena Martina, "Una breve rassegna di giurisprudenza (ed un interrogativo) su licenziamento e procedure concorsuali"; in Giur. italiana 2003, 272)
  • Non è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., nella parte in cui non riconosce il privilegio generale mobiliare, oltre che ai crediti dei lavoratori subordinati per il risarcimento dei danni subiti per effetto di licenziamento inefficace, nullo, o annullabile, anche ai crediti dei dirigenti per indennità supplementare da ingiustificato licenziamento, non potendosi tali ultimi crediti ricondurre alla categoria dei crediti risarcitori da licenziamento annullabile per difetto di giusta causa o giustificato motivo, essendo l'ingiustificatezza del licenziamento del dirigente nozione autonoma, non coincidente né con quella della carenza di giusta causa, né con quella della carenza di giustificato motivo (Trib Milano 29 giugno 2000 (ord.), est. Macchi, in D&L 2000, 997, n. Tagliagambe)
  • È costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 35 Cost., l’art. 2751 bis, n.2, c.c., laddove, nel disciplinare il privilegio generale sui mobili in relazione a talune categorie di crediti, non accorda tale privilegio ai crediti relativi ai compensi dei prestatori d’opera non intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione (Corte Costituzionale 29/1/98 n.1, pres.Guizzi, rel.Marini, in D&L 1998, 305)
  • Ove sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società operante nel settore dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli e si sia quindi provveduto alla ripartizione del portafoglio dei contratti di tale società fra altre imprese autorizzate all’esercizio della detta assicurazione, ai sensi dell’art. 11 DL 23/12/76 n. 857, convertito nella L. 26/2/77 n. 39, i lavoratori già dipendenti della società in liquidazione hanno diritto a proseguire i rapporti di lavoro con la società assegnataria nel precedente inquadramento (Trib. Milano 22/6/96, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1997, 343)