Competenza per materia

  • È competente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per i crediti dei lavoratori verso il datore di lavoro sottoposto alle misure di prevenzione di cui al Codice Antimafia (D. Lgs n. 159/2011).
    La Corte d’Appello di Roma chiarisce che i creditori di società sottoposte a misure di prevenzione non sono tenuti ad attivare lo speciale procedimento incidentale di verifica dei crediti previsto dagli artt. 52 e ss, del Codice Antimafia, ma devono agire in sede civile laddove la Società continui ad operare con i propri organi statutari (anche se sotto il controllo dell’amministratore giudiziario). Nel caso di specie, infatti, era stata posta sotto sequestro la maggioranza delle quote societarie. (Corte app. Roma 26/6/2020, Pres. e Rel. Franchini, in Wikilabour, Newsletter n. 16/2020)
  • L’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso tra quelli previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c.; tuttavia, la natura societaria del rapporto intercorrente tra amministratore e società non preclude l’instaurazione tra i medesimi soggetti di un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o d’opera. Pertanto, in tema di competenza, allorché la responsabilità del direttore generale di una società per azioni sia stata prospettata sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell’ambito del rapporto di lavoro, l’azione, dovendosi effettuare una valutazione alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi come in essa allegati, non va proposta alla sezione specializzata del Tribunale delle imprese, di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, ma al giudice del lavoro, attesa l’espressa salvezza stabilita dall’art. 2396 c.c. (Cass. 13/01/2020 n. 235, ord., Pres. Frasca Est. Scrima, in Lav. nella giur. 2021, con nota di S. Rossi, La natura del contratto con il direttore generale e l’azione di responsabilità, 267)
  • La disposizione normativa di cui all’art. 428, comma 1, c.p.c., a seguito del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 c.p.c. al rilievo della incompetenza, va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell’udienza fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’art. 415 c.p.c. La ratio della citata disposizione è da individuarsi nella esigenza che la questione relativa alla competenza sia definita, nel modo più sollecito possibile, prima della emanazione di qualsiasi altro provvedimento, anche di carattere istruttorio, attinente al merito della causa. Ne consegue la tardività dell’incompetenza rilevata dal giudice, su eccezione di parte, in un’udienza successiva a quella nella quale è avvenuto il compimento di quelle attività afferenti al merito della causa che segnano il radicamento dei poteri istruttori del giudice. (Cass. 21/7/2014 n. 16953, Pres. Curzio Rel. Marotta, in Lav. nella giur. 2014, 1021)
  • La richiesta di danni iure proprio degli eredi di un lavoratore deceduto sul lavoro rientra nella competenza del giudice del lavoro in quanto tale domanda è intesa a far valere non già la lesione del generale precetto del “neminem laedere”, bensì la violazione dei doveri di tutela delle condizioni di lavoro specificatamente incombenti sul convenuto come datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. Invero, nella sfera dell’art. 409, n. 1, c.p.c. non rientrano solo le domande relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la “causa petendi” di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l’eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro. (Trib. Ravenna 21/12/2010, Giud. Riverso, in Lav. nella giur. 2011, con commento di Maria Cristina Vanz, 811)
  • Ai fini dell'individuazione del giudice competente ratione materiae, la determinazione della materia va compiuta alla stregua del contenuto della domanda, e cioè in base alla sostanza della pretesa e ai fatti dedotti a fondamento di questa. (Cass. 31/5/2010 n. 13263, Pres. Vidiri Est. Meliadò, in Lav. nella giur. 2010, 837)
  • Competente a decidere sul reclamo avverso le ordinanze in materia di azione civile contro la discriminazione proposto ai sensi dell'art. 44 TU immigrazione, è il Tribunale in composizione collegiale e non la Corte d'Appello (nella specie, posto che il Tribunale aveva già declinato la sua competenza in favore di quella della Corte d'Appello, la Corte ha sollevato regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.). (Trib. Roma 12/1/2010, ord., pres. Sorace Est. Palladini, in D&L 2010, con nota di Alberto Guariso e Daniele Bergonzi, "Sulla competenza per il reclamo nell'azione antidiscriminatoria, la parola passa alla Cassazione", 671)
  • La competenza del giudice del lavoro si estende a tutte le pretese che hanno fondamento nel rapporto di lavoro, anche se relative a fatti verificatisi dopo la sua cessazione, quali i comportamenti del lavoratore che integrino la violazione di un patto di non concorrenza. (Cass. 10/7/2008 n. 19001, Pres. Mercurio Est. Morcavallo, in Lav. nella giur. 2009, 81, e in Dir. e prat. lav. 2009, 457) 
  • Ai sensi dell'art. 38 c.p.c., sost. dall'art. 4, L. 26 novembre 1990, n. 353, l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 c.p.c.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 c.p.c. al rilievo dell'incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell'art. 428 c.p.c. (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell'udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato art. 415, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione. (Cass. 19/1/2007 n. 1167, Pres. Mercurio Est. Figurelli, in Lav. nella giur. 2007, 1024)
  • Nell'espressione "controversie relative a rapporti di lavoro subordinato" contenuta nell'art. 409 c.p.c. è compresa ogni controversia comunque collegata ad un rapporto di lavoro, in atto, estinto o ancora da costituirsi. Pertanto, sono devolute alla competenza del giudice del lavoro anche le cause nelle quali si fanno valere diritti all'assunzione nel posto di lavoro privato (nella specie, nascenti dall'obbligo, previsto dalla contrattazione collettiva, di assunzione di dipendenti di società svolgente servizio di pulizia cui succeda altra società nel contratto di appalto) o altri diritti nascenti dalla mancata assunzione in violazione di obblighi contrattuali o di legge. (Cass. 21/5/2003 n. 8022, Pres. Sciarelli, Rel. Guglielmucci, in Lav. nella giur. 2004, 180)
  • In ipotesi di atti di libidine violenti e violenza carnale commessi in danno di lavoratrice subordinata, qualora il rapporto di lavoro costituisca presupposto necessario e non occasionale della situazione di fatto in ordine alla quale sia stata invocata la tutela giudiziaria in sede civile mediante la proposizione di domande risarcitorie, sussiste la competenza del Giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 n. 1 c.p.c. (Trib. Milano 9/5/2003, Est. Ianniello, in D&L 2003, 649, con nota di Franco Bernini, "Le voci di danno alla persona e la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro")
  • Tra i rapporti di lavoro c.d. parasubordinati, le cui controversie sono attribuite dall'art. 403, n. 3, c.p.c. alla competenza del giudice del lavoro, sono inclusi-purché si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata-tutti quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni di facere riconducibili allo schema generale di lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri, purché caratterizzati dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale. (Nella specie, è stata affermata la competenza del giudice del lavoro per la controversia relativa alle prestazioni di un soggetto impegnato con continuità e con mezzi propri al trasporto ed alla consegna di prodotti di una impresa secondo termini e modalità dalla stessa indicati). (Cass. 25/11/2002, n. 16582, Pres. Trezza, Rel. Foglia, in Lav. nella giur. 2003, 379)
  • Perché sia configurabile un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., con conseguente devoluzione della controversia alla competenza per materia del tribunale quale giudice del lavoro, devono sussistere i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale. Pertanto, la promozione giornalistica dell'immagine e del prodotto della società committente, qualora sia stato svolto direttamente dal preposto per un apprezzabile periodo di tempo (oltre un anno e mezzo) e con assoggettamento alle direttive ed all'ingerenza della società stessa (consistenti in stretti contatti con il cliente al fine di verificare, passo passo, i tipi di comunicazione da fornire ai giornalisti), configura un rapporto di collaborazione con quest'ultima, rientrante nella competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. (Cass. 9/3/01, n. 3485, pres. Giustiniani, est. Manzo, in Dir. informazione e informatica 2002, pag. 382)
  • L'azione diretta degli ausiliari dell'appaltatore nei confronti del committente ex art. 1676 c.c. non determina una situazione processuale di litisconsorzio necessario tra lo stesso committente e l'appaltatore, con la conseguenza che i lavoratori, quando agiscono nei confronti del solo committente, non sono obbligati a chiamare in causa anche l'appaltatore ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; tale azione appartiene alla competenza funzionale del giudice del lavoro ed è esperibile anche in pendenza di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico dell'appaltatore o del committente (Cass. 4/9/00, n. 1607, pres. Santojanni, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 382, con nota di Cattani, Sulla competenza e il litisconsorzio necessario nell'azione promossa dal lavoratore contro il committente ex art. 1676 c.c.)
  • Il giudice ordinario difetta di giurisdizione nella controversia promossa da un soggetto, già occupato in un progetto di lavoro socialmente utile, avverso l'ente (nel caso, un comune) promotore del progetto - ente, che affidi tramite convenzione l'espletamento del servizio (nel caso, guardiania e pulizia degli edifici scolastici), in precedenza oggetto del progetto stesso, ad una società cooperativa - e avverso la società cooperativa affidataria del servizio in convenzione con l'ente, per vedere riconosciuto il diritto ad essere inserito da parte del Comune nella lista dei lavoratori da assumersi dalla società cooperativa quale affidataria del servizio, nonché il diritto ad essere assunto da quest'ultima (Trib. Roma 17/5/00, pres. e est. Sordi, in Dir. lav. 2001, pag. 78)
  • Il giovane che partecipa alla realizzazione delle iniziative, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva, prefigurate dall'art. 23, 1° comma e ss., L. 11/3/88, n. 67, è destinato ad essere inquadrato in una struttura aziendale ed è chiamato a svolgere un'attività lavorativa con modalità che prevedono orari di lavoro e modalità di compenso a carattere retributivo, nonché l'applicazione di alcune garanzie tipiche del rapporto di lavoro subordinato. La situazione in esame dà luogo, dunque, a un rapporto di lavoro, che, in ragione della esclusione di legge, è solo assimilabile a quello subordinato e per il quale, però, parimenti deve essere riconosciuta la competenza del giudice del lavoro, atteso che nei confronti della fattispecie in esame si ravvisano gli stessi presupposti che, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., sottopongono al rito speciale i rapporti di lavoro subordinato (Cass. 21/12/99, n. 14409, pres. Sommella, in Riv. it. dir. lav.2000, pag. 797, con nota di Lassandari, Il giudice del lavoro di fronte a rapporti di "non lavoro" subordinati)
  • La giurisdizione e la competenza per materia del giudice del lavoro si determinano in base alla prospettazione della domanda; le eccezioni di carenza di giurisdizione ovvero di incompetenza per materia, fondate sull’applicabilità di clausola arbitrale ovvero sull’allegazione di un rapporto societario, devono pertanto essere rigettate ove la domanda prospetti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (comportante le limitazioni all’ammissibilità dell’arbitrato di cui all’art. 5 L. 11/8/73 n. 553) e il carattere fittizio del rapporto societario (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L 1999, 345)
  • Il giudice del lavoro è competente a decidere sulla domanda di risarcimento del danno biologico derivante da molestie sessuali avanzata da una lavoratrice subordinata contro il suo superiore gerarchico in quanto la dizione "controversie relative a" contenuta nell’art. 409 n.1 c.p.c. ricomprende le domande in cui i rapporti ivi indicati, pur non costituendo la causa petendi della pretesa, sono presupposti necessari e non occasionali della situazione di fatto in ordine alla quale sia invocata la tutela giudiziale (Trib. Milano 21/4/98, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1998, 957)
  • La competenza del Pretore del lavoro, stabilita in ragione della natura della causa, si determina sulla base della prospettazione della domanda, mentre sono irrilevanti le eccezioni formulate dal convenuto, salvo che questo deduca che la natura del rapporto sia stata dedotta dall’attore in maniera pretestuosa al fine di sottrarre la causa al giudice precostituito per legge (Pret. Milano 20/4/98 (ord.), est. Cincotti, in D&L 1998, 1095; in senso conforme, v. Pret. Milano, sez. Rho, 25/3/98, est. Ferrari da Passano, in D&L 1998, 1095)
  • La competenza del Pretore del lavoro, stabilita in ragione della natura della causa, si determina, secondo la regola generale, sulla base della prospettazione della domanda (Pret. Milano, sez. Rho, 10/1/98, est. Ferrari da Passano, in D&L 1998, 1094)