Novazione del rapporto

  • Un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo a seguito di specifico negozio novativo, ma a tal fine è necessario che all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto si accompagni un effettivo mutamento delle prestazioni lavorative come conseguenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ancorchè rimanga identico il contenuto della prestazione (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, in quanto il giudice di merito ha correttamente ritenuto che la prestazione di lavoro del ricorrente, originariamente svolta in regime di subordinazione, era proseguita nelle identiche forme, anche a seguito di negozio novativo e formale conversione in rapporto di lavoro autonomo. (Cass. 20/5/2002, n. 7310, Pres. Mercurio, Est. Stile, in Foro it. 2003, parte prima, 1148)