Nomen iuris

  • Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il nomen iuris utilizzato dalle parti, se costituisce elemento certamente rilevante, non esime tuttavia dall'accertamento delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Dovendo il giudice accertare in maniera rigorosa se quanto dichiarato nel documento contrattuale si sia tradotto nella realtà attribuendo prevalenza agli elementi di fatto rispetto ai dati formali risultanti dal contratto. (Trib. Milano 6/5/2009, d.ssa Pattumelli, in Lav. nella giur. 2009, 848)
  • Il principio per cui, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è necessario aver riguardo all’effettivo contenuto del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non implica che – specialmente nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l’uno o con l’altro tipo di rapporto – la dichiarazione di volontà delle parti stesse in ordine alla fissazione di detto contenuto, o di un elemento di esso qualificante ai fini della distinzione medesima, debba essere stralciata nell’interpretazione del precetto contrattuale e che non debba tenersi conto del relativo affidamento delle parti e della disciplina giuridica del rapporto da esse voluta nell’esercizio della loro autonomia contrattuale. Così, allorché, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l’elemento della subordinazione,non si può pervenire a una diversa qualificazione del rapporto,se non si dimostra che in concreto tale elemento si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo. (Corte app. Roma 23/8/2005, Consigliere Relatore Ciampi, in Lav. Nella giur. 2006, 709)
  • Il nomen iuris attribuito dalle parti oppure l’iscrizione del lavoratore nell’albo delle imprese artigiane o in una gestione previdenziale separata, come del resto la cadenza e la misura fissa della retribuzione o l’assenza di rischio, costituiscono elementi meramente sussidiari ai fini dell’accertamento della natura, subordinata o meno, di un rapporto di lavoro, giacchè l’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato consiste nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca in specifiche disposizioni, le quali si risolvono nell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato la subordinazione di un’impiegata di un servizio di autonoleggio, attribuendo decisiva rilevanza al fatto che parte del compenso fosse commisurata su una percentuale dei corrispettivi pagati dai clienti, omettendo di considerare le precise mansioni espletate, la facoltà della lavoratrice di rifiutare la stipula di contratti di locazione, l’eventuale addebito di responsabilità per danni derivati da contratti stipulati, nonché l’orario di lavoro esattamente pattuito, essendo irrilevante la facoltà di allontanarsi dai locali dell’impresa, che è compatibile con l’esercizio delle prestazioni subordinate).  (Cass. 13/5/2004 n. 9151, Pres. Dell’Anno Rel. Roselli, in Lav. nella giur. 2004, con commento di Fabio Massimo Gallo, 1163)
  • Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, il criterio del nome iuris adottato dalle parti non ha valore prevalente, dovendo la qualificazione medesima desumersi, oltre che dal dato formale, dalle concrete modalità della prestazione e di attuazione del rapporto. (Cass. 20/5/2002, Pres. Mercurio, Est. Stile, in Foro it. 2003 parte prima, 1148, con nota di A.M. Perrino, "Prime note a margine della legge delega 30/03: in particolare le modifiche del part-time e l'introduzione di figure di lavoro flessibile")
  • La qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante stante l'idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere una diversa effettiva volontà contrattuale. (Corte d'appello di Potenza 9/5/2002, Est. Vetrone, in Lav. nella giur.2003, 193)
  • Ai fini dell'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, alla stregua del criterio di effettività, devono ritenersi prevalenti, sull'assetto formale della obbligazione lavorativa concordato ab initio o modificato in corso di rapporto, le modalità concrete di esecuzione dello stesso, se sono tali da poter contraddire e vanificare la qualificazione ad esso attribuita dalle parti (Cass. 13/7/00, n. 9292, pres. Grieco, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 220, con nota di Tiraboschi, Lavoro dirigenziale e novazione simulata)
  • Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato deve farsi riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e alle sue specifiche modalità di svolgimento, potendo il richiamo alla iniziale volontà delle parti, cristallizzatasi nella redazione del contratto di lavoro, valere come elemento di valutazione ai fini dell'identificazione della natura del rapporto solo se ed in quanto le concrete modalità di svolgimento dello stesso lascino margini di ambiguità e/o incertezze (Cass. 9/6/00, n. 7931, pres. De Musis, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 663)
  • Ove le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere la natura subordinata di un rapporto di lavoro, è possibile pervenire ad una diversa qualificazione di esso soltanto se si dimostra in concreto l'elemento della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale, che assoggetta il prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, che si deve estrinsecare nella specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore medesimo; subordinazione che deve essere in fatto provata nello svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. 22/11/99 n. 12926, pres. Lanni, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 633, con nota di Granata, Organizzazione di tendenza, contratto di lavoro subordinato e licenziamento individuale: il caso del telefono Azzurro)
  • Ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, anche in presenza della qualificazione in via autonoma operata dalle parti, deve attribuirsi rilevanza decisiva alla sussistenza del requisito della subordinazione da accertarsi alla luce delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, con la conseguenza che non possono ravvisarsi gli estremi del rapporto di agenzia, bensì quelli del rapporto di lavoro subordinato, nell'attività svolta da alcuni venditori con stabile inserimento della loro prestazione nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro, senza alcun rischio di impresa e nel rispetto delle direttive impartite dal datore di lavoro (Pret. Torino 7/12/95, in D&L 1996, 694, n. SCORCELLI, Contratto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato)
  • Ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, può essere riconosciuto un ruolo rilevante alla volontà manifestata dalle parti al momento dell'instaurazione del rapporto stesso, soprattutto in quei casi in cui la prestazione del lavoratore sia di notevole valore intellettuale e/o professionale, il lavoratore non sia persona sprovveduta né in posizione di inferiorità rispetto al datore di lavoro sotto il profilo economico – sociale – culturale e il lavoratore medesimo sia pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dalla qualificazione in via autonoma del rapporto di lavoro in termini di perdita delle tutele e delle garanzie connesse al rapporto di lavoro subordinato, talché le stesse possano considerarsi ultronee rispetto alla reciproca soddisfazione degli scopi e degli interessi perseguiti dalle parti (nella fattispecie, ai fini dell'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso tra una biologa e un centro di analisi mediche, è stata attribuita rilevanza decisiva alla volontà delle parti di instaurare un rapporto di lavoro autonomo in considerazione del fatto che in concreto il rapporto non si è svolto con modalità che potessero far presumere il superamento dell'originario intendimento delle parti attraverso la realizzazione della subordinazione, non essendo state considerate tali la corresponsione di un compenso mensile e l'utilizzazione da parte del lavoratore delle strutture del datore di lavoro, in quanto compatibili anche con un rapporto di lavoro autonomo (Pret. Pistoia 14/1/95, est. Amato, in D&L 1995, 631, nota SCORCELLI, Accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e rilevanza della volontà negoziale delle parti)