Casistica

  • Il diritto di critica può ritenersi legittimo ove esercitato nel rispetto dei canoni di pertinenza e continenza, formale e sostanziale. In particolare, la critica deve rispondere a un interesse meritevole di tutela del lavoratore e, quindi, concernere direttamente o indirettamente le condizioni di lavoro o sindacali (pertinenza), deve conformarsi nell’esposizione a canoni di correttezza, misura e civile rispetto della dignità del datore di lavoro senza eccedere nell’attribuzione di qualità apertamente disonorevoli, in affermazioni ingiuriose ovvero in offese meramente personali (continenza formale) e, ove consista nell’attribuzione al datore di lavoro di determinati fatti, deve rispondere a verità, quanto meno secondo il prudente apprezzamento soggettivo del lavoratore (continenza sostanziale). Il superamento di tali limiti, anche uno solo di essi, rende la condotta lesiva dell’onore datoriale non scriminata dal diritto di critica e suscettibile di rilievo disciplinare, in quanto contraria al dovere di fedeltà sancito dall’art. 2105 c.c. (Cass. 18/1/2019 n. 1379, Pres. Di Cerbo Rel. Amendola, in Riv. It. Dir. Lav. 2019, con nota di P. Tosi e E. Puccetti, “Il diritto di critica nella rinnovata rilevanza del limite di pertinenza”, 221)
  • Il diritto di critica può ritenersi legittimo ove esercitato nel rispetto dei canoni di pertinenza e continenza, formale e sostanziale. In particolare, la critica deve rispondere a un interesse meritevole di tutela del lavoratore e, quindi, concernere direttamente o indirettamente le condizioni di lavoro o sindacali (pertinenza), deve conformarsi nell’esposizione a canoni di correttezza, misura e civile rispetto della dignità del datore di lavoro senza eccedere nell’attribuzione di qualità apertamente disonorevoli, in affermazioni ingiuriose ovvero in offese meramente personali (continenza formale) e, ove consista nell’attribuzione al datore di lavoro di determinati fatti, deve rispondere a verità, quanto meno secondo il prudente apprezzamento soggettivo del lavoratore (continenza sostanziale). Il superamento di tali limiti, anche uno solo di essi, rende la condotta lesiva dell’onore datoriale non scriminata dal diritto di critica e suscettibile di rilievo disciplinare, in quanto contraria al dovere di fedeltà sancito dall’art. 2105 c.c. (Cass. 18/1/2019 n. 1379, Pres. Di Cerbo Rel. Amendola, in Riv. It. Dir. Lav. 2019, con nota di P. Tosi e E. Puccetti, “Il diritto di critica nella rinnovata rilevanza del limite di pertinenza”, 221)
  • È legittima l’irrogazione di una sanzione disciplinare come la multa al dipendente che comunichi l’assenza, immotivata, a sé medesimo, quale ex responsabile del personale, costituendo la condotta evidente insubordinazione. (Trib. Roma 28/11/2012, ord., in Riv. It. Dir. lav. 2013, con nota di A. Bussolaro, “Licenziamento, mobbing e insubordinazione in un gruppo parlamentare”, 305)
  • Il rifiuto immotivato, opposto da un insegnante di scuola media all'invito, rivolto dalle autorià scolastiche, a sottoporsi ad accertamento dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività scolastica costituisce atto in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione di insegnante, tale da giustificare l'adozione del provvedimento di destituzione, in quanto configura una violazione non solo dell'interesse dell'amministrazione al regolare svolgimento del servizio ma anche dell'interesse degli studenti a ricevere un insegnamento di qualità adeguata alle loro esigenze, in ambiente sano e sereno. (Rigetto, App. Bologna, 11 dicembre 2003). (Cass. 9/8/2006 n. 17969, Pres. Ravagnani Est. Roselli, in Dir. e prat. lav. 2007, 1008)
  • Polemiche, situazioni di tensione, recriminazioni espressioni di malumore contrastanti con l’ordinata e serena convivenza in azienda ed immediatamente conseguenti ad un grave furto perpetrato da ignoti nei locali dell’azienda stessa, ben possono dar luogo a provvedimenti disciplinare ma non alla sanzione espulsiva, capace di privare il lavoratore e la sua famiglia dei mezzi di sussistenza. (Cass. 23/6/2005 n. 13465, Pres. Senese Rel. Roselli, in Lav. e prev. oggi 2005, 1279)
  • È illegittima la sanzione inflitta ex art. 4 L. 12/6/90 n. 146 della Commissione di Garanzia alla O.S. proclamante uno sciopero legittimo, qualora il comportamento censurato sia ascrivibile ad un gruppo di lavoratori che, pur non essendo destinatari della proclamazione, avevano spontaneamente aderito allo sciopero. (Trib. Milano 6/10/2003, Est. Negri della Torre, in D&L 2004, 58)
  • L'inosservanza degli obblighi del lavoratore non si limita al rifiuto di adempimento di disposizioni superiori, ma implica necessariamente qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione del corretto svolgimento delle disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale. E' legittima pertanto la sanzione disciplinare inflitta al dipendente che si sottrae ad accertamenti sanitari da protocolli sanitari stabiliti dal datore per il controllo dell'idoneità psicofisica del lavoratore alle mansioni e giustificati sia dall'esigenza di servizio, come il determinare l'idoneità ad effettuare il servizio stesso, che ad esigenze di tutela della salute del lavoratore consentendone l'applicazione a mansioni confacenti al suo stato psicofisico. (Trib. Milano 9/7/2003, Est. Peragallo, in Lav. nella giur. 2004, 92)
  • Non costituisce comportamento disciplinarmente rilevante l’aver disatteso un ordine di servizio emanato dal datore di lavoro, qualora le disposizioni in esso contenute difettino di specificità e abbiano un carattere di mera raccomandazione non vincolante (Pret. Roma 3/12/98, est. Perra, in D&L 1999, 356, n. PAVONE)
  • La richiesta, svolta con congruo anticipo, dei tecnici della manutenzione, di essere accompagnati presso le proprie postazioni, in luogo di utilizzare l’autovettura aziendale, realizzando una parziale e programmata astensione dalla prestazione (accessoria) per la tutela di un interesse collettivo e non per il perseguimento di finalità esorbitanti da questo, è da ritenersi legittimo (nella fattispecie sono state conseguentemente dichiarate illegittime le sanzioni inflitte ai lavoratori che avevano attuato l’astensione dalla prestazione accessoria) (Pret. Roma 6/6/98, est. Mariani, in D&L 1998, 920)
  • E’ illegittima in quanto sproporzionata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro giorni, volta a sanzionare l’ipotesi di risposta "arrogante" del dipendente a una disposizione impartita dal superiore gerarchico, qualora il comportamento del lavoratore non costituisca "grave insubordinazione" e la disposizione sia stata comunque eseguita (Pret. Roma 3/12/98, est. Perra, in D&L 1999, 356, n. PAVONE) <