Proporzionalità della sanzione

  • È infondata la domanda della ricorrente di annullamento della sanzione disciplinare della censura: stante la gravità del fatto la sanzione avrebbe potuto essere anche più grave e, quindi, non si può nemmeno ipotizzare la non proporzionalità della sanzione comminata che, peraltro, dopo l’avvertimento scritto, costituisce il provvedimento più lieve, e consiste “in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio” (artt. 492 e 493, D.Lgs. n 297 del 1994). (Trib. Bologna 2/12/2020, Giud. Cosentino, in Lav. nella giur. 2021, 559)
  • La sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni a seguito di contestazione di uso del telefono aziendali a fini personali appare sproporzionata in considerazione di una precisa disposizione di divieto, di una tolleranza protratta per anni, di un'effettiva contestazione precedente e soprattutto in assenza di precedente provvedimento disciplinare cui far discendere la recidiva. (Trib. Milano 10/10/2003, Est. Peragallo, in D&L 2004, 117)
  • Ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità, anche se i precedenti disciplinari non costituiscono recidiva specifica, alla luce del contratto collettivo, oltre che della legge, è insita nella graduazione delle sanzioni una valutazione di maggiore gravità dell'illecito quando questo non sia il primo commesso dal lavoratore, soprattutto in relazione all'elemento soggettivo (grado della colpa). (Trib. Milano 14/7/2003, Est. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2004, 192)
  • Nel caso in cui le norme disciplinari del Ccnl applicabile prevedano per determinate tipologie di infrazioni la sanzione della multa, è illegittima, in ragione della commisione di tali infrazioni, la comminazione della sanzione di sospensione (Tribunale Milano 30 giugno 2000, est. Peragallo, in D&L 2000, 985)
  • Ai fini della valutazione della gravità di un certo comportamento del lavoratore devono essere considerate le particolari circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e l'intensità dell'elemento intenzionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la sanzione disciplinare del tutto sproporzionata in relazione all'oggettiva gravità del fatto e all'intensità dell'elemento intenzionale (Pret. Monza 28/11/95, est. Padalino, in D&L 1996, 453)
  • La gravità della sanzione disciplinare deve essere proporzionata a quella dell'addebito, tenendo conto dell'oggettiva gravità del fatto e dell'intensità dell'elemento intenzionale; ove risulti sproporzionata, la sanzione deve essere annullata (Pret. Monza 25/7/95, est. Padalino, in D&L 1996, 160, nota MAZZONE, Sanzioni disciplinari: termine finale per la loro comminazione e obbligo di motivazione)