Specificità della contestazione

  • In tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione per relationem, mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell’interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio. (Cass. 15/5/2014 n. 10662, Pres. Roselli Rel. Tria, in Riv. it. dir. lav. 2015, con nota di G. Centamore, “La specificità ex art. 7 St. lav. della contestazione disciplinare effettuata per relationem agli atti del processo penale”, 17)
  • Il requisito della specificità della contestazione dell’addebito, la cui ricorrenza è necessaria (ai fini della validità ovvero efficacia della sanzione in seguito irrogata) nella particolare ipotesi di provvedimenti qualificabili come disciplinari, non è integrato dalla certezza dei fatti addebitati, bensì dalla idoneità della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla normativa dettata in subiecta materia, ossia a consentire al lavoratore di apprestare una puntuale difesa. A tal fine si richiede che la contestazione quanto meno individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se in modo sintetico, per modo che non risulti incertezza circa l’ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi, essendo, in ossequio all’ulteriore principio che regola la normativa dettata in subiecta materia, ossia a quello dell’immutabilità dell’addebito, comunque consentita, anche, quindi, successivamente all’adozione del provvedimento disciplinare, la mera precisazione degli elementi di fatto non puntualmente indicati nella motivazione del provvedimento medesimo. (Trib. Nocera Inferiore 5/5/2011, Giud. Ruggiero, in Lav. nella giur. 2011, 851)
  • La sanzione disciplinare non è nulla per genericità della contestazione di addebiti allorché questa rivesta il carattere della specificità, che si ritiene integrato allorché siano fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto che il datore di lavoro considera illecito disciplinare, senza che rilevi la mancata indicazione delle disposizioni legali o contrattuali violate. (Trib. Modena 7/10/2008, Est. Ponterio, in Lav. nelle P.A. 2008, 1132) 
  • E' illegittima la sanzione disciplinare irrogata senza una previa contestazione dell'addebito avente il carattere della specificità, ossia contenente l'esposizione chiara e puntuale dei dati e degli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità (Cass. 28/3/96 n. 2791, pres. Lanni, est. Trezza, in D&L 1996, 981. In senso conforme, v. Cass. 27/5/95 n. 5967, pres. Taddeucci, est. Roselli, in D&L 1996, 487, nota Muggia, Licenziamento per giusta causa e funzione della pena)