Condotta antisindacale

  • Nell'ipotesi di proclamazione e attuazione di uno sciopero, gli avvisi con i quali il datore di lavoro rifiuti preventivamente le prestazioni dei lavoratori che decidano di non aderire all'astensione collettiva, sono dotati di una oggettiva valenza dissuasiva sull'esercizio futuro del diritto costituzionalmente tutelato. Tali avvisi, pertanto, integrano gli estremi di condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. (Trib. Bologna 7/4/2010 Est. Marchesini, 344)
  • Non costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, adibisca il personale rimasto in servizio alle mansioni dei lavoratori scioperanti (Trib. Massa Carrara 14/2/2008, Giud. Agostini, in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Fabrizio De Falco, "Astensione 'selettiva' e diritto di sciopero", 193) 
  • Costituisce comportamento antisindacale il licenziamento di un gruppo di lavoratori che avevano partecipato a uno sciopero di protesta per il mancato pagamento della retribuzione, non avendo rilevanza l'accertamento della legittimità delle ragioni per il quale lo sciopero era stato indetto. (Trib. Milano 31/7/2007, decr., in D&L 2007, con nota di Alberto Vescovini, "Sul licenziamento discriminatorio: considerazioni in materia di cooperative di lavoro ed elementi indiziari della natura antisindacale", 1032) 
  • È antisindacale la sostituzione dei lavoratori in sciopero con lavoratori assunti con contratto a termine, qualora tale assunzioni siano avvenute sulla scorta di un contratto aziendale, che prevede la possibilità di stipulare contratti a termine per prestazioni nei giorni di sabato e domenica, e sempre che l’utilizzazione di tali lavoratori, ai fini sostitutivi anzidetti, avvenga in giornate diverse dal sabato o dalla domenica. (Cass. 9/5/2006 n. 10624, Pres. Mileo Est. Cuoco, in D&L 2006, con n. Eleonora Perini, “La sostituzione dei lavoratori in sciopero”, 411 e in Lav nella giur. 2006, con commento di Giorgio Mannacio, 1113)
  • È antisindacale disporre, al fine di sostituire lavoratori in sciopero, lo svolgimento di lavoro supplementare da parte di dipendenti assunti a tempo parziale e a termine, in contrasto con quanto disposto dall’art. 3, 13° comma, D.Lgs. 25/2/2000 n. 61 che, prima dell’abrogazione della norma a opera del D.Lgs. 10/9/03 n. 276, vietava il ricorso al lavoro supplementare nei confronti di tali lavoratori. (Cass. 9/5/2006 n. 10624, Pres. Mileo Est. Cuoco, in D&L 2006, con n. Eleonora Perini, “La sostituzione dei lavoratori in sciopero”, 411)
  • Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che, in violazione dell’art. 24, 4° comma, D.Lgs. 10/9/03 n. 276 e dei correlati obblighi informativi, omette di comunicare alle Rsu elenchi nominativi e qualifiche dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione; tuttavia non può essere emessa dal giudice adito una condanna in futuro a effettuare detta comunicazione. (Trib. Milano 9/3/2006, Est. Porcelli, in D&L 2006, con n. Giuseppe Cordedda, “La repressione della condotta antisindacale di fronte al bivio tra dichiarazione formale e tutela effettiva”, 420)
  • Costituisce esercizio legittimo del diritto di sciopero l’astensione parziale dal lavoro nell’ambito di una protesta sindacale che, svolgendosi nel periodo di chiusura delle scuole, non può incidere sui diritti dell’utenza; configura pertanto una condotta antisindacale l’irrogazione, da parte dell’Amministrazione, di sanzioni disciplinari a carico dei partecipanti alla protesta. (Trib. Milano 11/1/2005, decr., Est. Vitali, in D&L 2005, con nota di Giuseppe Cordedda, “Modifiche unilaterali (e antisindacali) dell’organizzazione del lavoro nella PA”, 136)
  • Poiché il limite delle iniziative datoriali dirette a limitare i danni da sciopero è dato dalla normalità e legittimità dello strumento utilizzato, deve ritenersi antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero e per far fronte ai disagi causati dallo stesso, utilizzi soggetti che non siano suoi dipendenti e richieda, in violazione dell'art. 3, 13° comma, D. Lgs. 25/2/2000 n. 61, attività di lavoro straordinario al personale interinale con rapporto di lavoro part-time. (Corte d'appello Milano 9/2/2004, Pres. ed est. Mannacio, in D&L 2004, 63)
  • Non può essere considerato comportamento antisindacale la sostituzione di lavoratori in sciopero con personale interno che non aderisca allo sciopero, sia pure con una distribuzione del lavoro diversa da quella programmata. La manomissione degli impianti da parte di personale scioperante, al fine di contrastare la continuazione dell’attività aziendale o distruggere la merce già prodotta, non costituisce legittimo esercizio del diritto di sciopero e giustifica il comminato licenziamento disciplinare. (Trib. Bari 26/11/2003, ord., Est. Caso, in Lav. nella giur. 2004, con commento di Alessia Muratorio, 1185)
  • E' legittimo e non integra gli estremi della condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro il quale, in occasione di uno sciopero, adibisca il personale rimasto a disposizione alle mansioni proprie dei lavoratori scioperanti. La disposizione dell'art. 2103 c.c. non impedisce che al lavoratore possa essere richiesto lo svolgimento di attività corrispondenti a mansioni inferiori, laddove ciò avvenga eccezionalmente e marginalmente, per specifiche ed obiettive esigenze aziendali, quale quella di evitare la paralisi della produzione in occasione di uno sciopero. (Cass. 4/7/2002, n.9709, Pres. Mercurio, Est. Di Lella, in Foro it. 2003 parte prima, 205)
  • Nell'ambito dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 SL l'individuazione unilaterale da parte del datore di lavoro, in occasione degli scioperi stessi, delle quote dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili con conseguente imposizione della loro osservanza. (Trib. Milano 20/6/2002, decr., Est. Atanasio, in D&L 2002, 858)
  • Costituisce comportamento antisindacale, per la valenza oggettivamente intimidatoria, l'invio alle lavoratrici che si siano astenute dal lavoro per aver aderito ad uno sciopero, di una richiesta di giustificazioni ai sensi dell'art. 7 SL (nella fattispecie il Giudice ha ordinato alla parte convenuta di non dare seguito a tali contestazioni e d'astenersi per il futuro dall'utilizzare il potere disciplinare per limitare l'esercizio della libertà sindacale, nonché del diritto di sciopero). (Trib. Milano 3/4/2002, decr., Est. Di Ruocco, in D&L 2002, 602)
  • Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che ricorre all'utilizzo di propri dipendenti in sostituzione di lavoratori scioperanti e dipendenti della società appaltatrice (nel caso di specie, è stato escluso qualsiasi comportamento antisindacale a carico della società appaltatrice che era risultata del tutto estranea all'attività autonomamente posta in essere dall'appaltante). (Trib. Milano 16/2/2002, decr., Est. Marasco, in D&L 2002, 325)
  • E' antisindacale la condotta del datore di lavoro che, qualora non sussista un fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, ma sia rimasta inosservata la proposta della commissione di garanzia seguita al giudizio di inidoneità dell'accordo di determinazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, abbia comandato l'espletamento di tali prestazioni nei limiti stabiliti dalla commissione con la sua proposta, non esplicante efficacia vincolante (Cass. 15/3/01, n. 3785, pres. Santojanni, est. Balletti, in Foro it. 2001, pag.1127)
  • E' antisindacale la comandata di lavoratori scioperanti a effettuare prestazioni non previste come essenziali (nel caso di specie, la società - prima dello sciopero - aveva effettuato comandate per garantire treni non essenziali, la cui partenza era programmata dopo l'inizio dello sciopero; pertanto, tali comandate non erano conformi a quanto disposto dalla Commissione di Garanzia al fine di assicurare l'arrivo a destinazione dei treni partiti prima dell'inizio dell'astensione del lavoro) (Trib. Milano 26 aprile 2000 (decr.), est. Chiavassa, in D&L 2000, 687)
  • E' antisindacale la sostituzione degli scioperanti con altri dipendenti di livello superiore (Trib. Milano 26 aprile 2000 (decr.), est. Chiavassa, in D&L 2000, 687)
  • Costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che – in presenza di presidi minimi concordati ex art. 2, 2° comma, L. 12/6/90 n.146 – determini unilateralmente, in assenza del parere della Commissione di garanzia, i presidi minimi in caso di astensione dal lavoro e comandi alcuni lavoratori per assicurare, durante uno sciopero, prestazioni inerenti servizi non contemplati nell’accordo vigente (Pret. Milano 17/3/98, est. Vitali, in D&L 1998, 632, n. SCORBATTI, In tema di dolo antisindacale. In senso conforme, v. Trib. Milano 14 febbraio 2000, est. Cincotti, in D&L 2000, 333 )
  • Costituisce comportamento antisindacale la comandata unilaterale in servizio effettuata dal datore di lavoro nei confronti dei lavoratori scioperanti, anche nel caso in cui essa consegua a un parere della Commissione di garanzia che abbia ritenuto insufficienti le prestazioni minime garantite da un accordo collettivo tra le parti (Trib. Trento 19/3/96, pres. Ancora, est. Forlenza, in D&L 1996, 932, nota Franceschinis. In senso contrario, v. Pret. Bologna 7/11/95, ivi 1996, 379)
  • Integra gli estremi della condotta antisindacale la decisione di una società datrice di lavoro di sostituire i lavoratori in sciopero con altri lavoratori dipendenti da una società a essa collegata (Trib. Cassino 25 maggio 2000 (decr.), est. Di Giulio, in D&L 2000, 909)
  • Nel caso di sciopero dei redattori di una testata giornalistica, la sostituzione di questi collaboratori esterni costituisce comportamento antisindacale laddove numericamente gli esterni siano in misura tale da farne gli autori esclusivi della rivista (Trib. Milano 2/7/99 (decr.), est. Canosa, in D&L 1999, 811)