Precettazione

  • Configura comportamento antisindacale ex art. 28 Statuto dei lavoratori l'iniziativa del datore di lavoro pubblico, il quale, in occasione di uno sciopero-adducendo la necessità di assicurare l'erogazione di prestazione indispensabile ai sensi della l. n. 146 del 1990- adibisca il personale rimasto a disposizione alle mansioni proprie dei lavoratori scioperanti. (Trib. Caltagirone 26/9/2002, Giud. Rao, (dec), in Foro it. 2003 parte prima, 205)
  • L'impugnazione di un'ordinanza di precettazione del Ministero dei trasporti è assoggettata alla giurisdizione del giudice amministrativo. E' illegittima l'ordinanza di precettazione che riduca la durata dello sciopero proclamato senza una valutazione della fattispecie concreta e della sua inidoneità ad assicurare i diritti minimi dell'utenza. Nel caso di concomitanza di altre azioni di sciopero, il momento in indizione dello sciopero non incide sul contenuto dell'ordinanza di precettazione (TAR Lazio 15/9/99, n. 2784, sez. III ter, pres. Giulia, est. Sanduli, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 187, con nota di De Carlo, Impugnazione dell'ordinanza di precettazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali)
  • L'impugnazione di un'ordinanza di precettazione del Ministero dei trasporti è assoggettata alla giurisdizione del giudice amministrativo. E' illegittima l'ordinanza di precettazione che differisca uno sciopero senza tenere conto della data in cui lo stesso risulta essere stato proclamato, dando la preferenza a quello indetto per primo. Costituisce corretto esercizio di precettazione il fatto che l'ordinanza di precettazione disponga il differimento sine die dello sciopero proclamato (TAR Lazio 15/9/99, n. 2785, sez. III ter, pres. Giulia, est. Sanduli, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 187, con nota di De Carlo, Impugnazione dell'ordinanza di precettazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali)
  • L'impugnazione di un'ordinanza di precettazione del Ministero dei trasporti è assoggettata alla giurisdizione del giudice amministrativo. La proposta della Commissione di garanzia relativa alla definizione delle prestazioni indispensabili, emanata ex art. 13, 1° comma, lett. a), l. 146/90, può assumere, indirettamente, un carattere cogente, se per il persistere del disaccordo delle parti intervenga un'ordinanza di precettazione nella quale l'autorità precettante rinvia a esse, appropriandosi dei suoi contenuti. È illegittima l'ordinanza di precettazione che detti in astratto le misure idonee a garantire le prestazioni indispensabili: le misure idonee per garantire le prestazioni indispensabili sono quelle proprie della situazione interessata da una determinata astensione dal lavoro. L'applicazione del principio della cd. rarefazione oggettiva, secondo il quale tra uno sciopero e un altro successivo deve intercorrere un intervallo di tempo necessario e predeterminato, è subordinata a valutazioni concrete relative agli elementi capaci di incidere sulla soglia minima dei servizi da garantire (TAR Lazio 15/9/99, n. 2786, sez. III ter, pres. Giulia, est. Sanduli, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 187, con nota di De Carlo, Impugnazione dell'ordinanza di precettazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali)
  • L'impugnazione di un'ordinanza di precettazione del Ministero dei trasporti è assoggettata alla giurisdizione del giudice amministrativo. E' illegittima l'ordinanza che valuti aprioristicamente le modalità dello sciopero proclamato: l'ordinanza di precettazione deve dettare regole relative al caso concreto e determinate dall'agitazione sindacale in questione (TAR Lazio 15/9/99, n. 2787, sez. III ter, pres. Giulia, est. Sanduli, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 187, con nota di De Carlo, Impugnazione dell'ordinanza di precettazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali)
  • In caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali l’art. 8 L. 12/6/90 n. 146 prevede, quale presupposto indefettibile per il legittimo esercizio del potere di precettazione, il previo esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti, a opera (per i conflitti di rilevanza nazionale) della Presidenza dei Consiglio dei Ministri. In mancanza di tale essenziale fase procedimentale l’ordinanza di precettazione è illegittima e tale illegittimità può essere accertata incidenter tantum dal giudice ordinario, nell’ambito del giudizio di impugnazione delle sanzioni individuali conseguenti al mancato rispetto della precettazione (Cass. 5/11/88 n. 11109, pres. Sensale, est. Proto, in D&L 1999, 53, n. Paganuzzi)