Responsabilità solidale del cessionario

  • L'art. 2112, comma 2, c.c., prevede che, in caso di trasferimento d'azienda, "il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento", ma tale responsabilità presuppone la vigenza del rapporto di lavoro e non è quindi riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati anteriormente al trasferimento medesimo, salvo il disposto dell'art. 2560 c.c. (Trib. Bologna 21/5/2010, Giud. Coco, in Lav. nella giur. 2010, 846)
  • La disciplina posta dal 2° comma dell’art. 2112 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d’azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone – al pari di quella prevista dal 1° e 3° comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili – la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l’applicabilità dell’art. 2560 c.c. che contempla, in generale la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori (fattispecie relativa a rapporto di lavoro, non ancora costituitosi al momento della cessione di azienda, a seguito di giudicato mai attuato, di condanna della società cedente all’assunzione del lavoratore e al risarcimento del danno). (Cass. 29/3/2010 n. 7517, Pres. Vidiri Est. Napoletano, in Orient. Giur. Lav. 2010, 401)
  • Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, stante la dedotta permanenza dell'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica e il mutamento del solo titolare, l'impresa conferitaria può essere ritenuta responsabile per i crediti maturati del lavoratore nei confronti dell'azienda cedente, in base all'art. 2112 c.c., ma la necessaria verifica da parte del giudice dei presupposti di fatto dai quali dipende l'applicazione di detta norma richiede una specifica devoluzione degli stessi, configurandosi in caso contrario violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, per sostituzione della causa petendi dedotta in giudizio con una differenza basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti. (Trib. Bari 10/3/2009, Giud. Spagnoletti, in Lav. nella giur. 2009, 639)
  • La responsabilità solidale del cedente e del cessionario, prevista dall'art. 2112 c.c. per i crediti vantati dal lavoratore, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda e non è riferibile ai rapporti di lavoro cessati anteriormente al trasferimento; per questi ultimi trova applicazione il solo art. 2560 c.c. che consente al lavoratore di agire nei confronti del nuovo titolare solo se il suo credito risulta dai libri contabili. (Trib. Milano 25/10/2001, Est. Sala, in D&L 2002, 151, con nota di Monica Rota, "Ancora sulla responsabilità solidale di cedente e cessionario")
  • La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 c.c., come novellato dall'art. 47 L. 29/12/90 n. 428, che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario) presuppone (al pari di quella prevista dal primo e terzo comma dello stesso art. 2112 c.c. quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili) la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda (Trib. Milano 15/3/00, est. Sala, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 464)
  • Nel caso di cessione d’azienda il cessionario non è responsabile in solido con il cedente per i crediti maturati in periodo anteriore alla cessione, se il rapporto di lavoro non sia proseguito in capo a lui (Trib. Verona 12/11/97, pres. Chimenz, est. Caracciolo, in D&L 1998, 510)