Trasferimento d'azienda e licenziamento

  • Elusiva scissione di ramo d’azienda: inefficace il licenziamento intimato dal non dominus e tutela di diritto comune.
    Attraverso una serie di fittizie operazioni di cessione d’azienda e appalto, il ramo d’azienda per attività di imballo e imbustamento veniva scisso, retrocedendo al committente i beni strumentali all’attività e lasciando all’appaltatore la titolarità dei rapporti di lavoro, sui quali andava poi ad incidere una procedura di riduzione del personale. La Corte d’Appello di Bologna accerta il carattere frodatorio dell’operazione di scissione dei beni e il diritto del lavoratore alla costituzione del rapporto di lavoro, ex art. 2112 c.c., in capo al cessionario dei beni e committente del servizio, con inefficacia del licenziamento intimato dalla società formale datrice di lavoro. (Corte app. Bologna 19/2/2020, Pres. Coco Rel. Vaccari, in Wikilabour, Newsletter n. 8/2020)
  • I principi vigenti in tema di licenziamenti collettivi di cui alla l. n. 223 del 1991, artt. 4 e seguenti, e in particolare quelli relativi alla obbligatoria indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e delle modalità di applicazione di questi criteri, non si estendono analogicamente alla selezione relativa al passaggio parziale di manodopera in caso di trasferimento di azienda sottoposta a procedura liquidatoria, stante la diversità di ratio dei due istituti e l’assoluta diversità di disciplina. (Cass. 11/3/2018 n. 1383, Pres. Bronzini Est. Boghetich, in Riv. it. dir. lav. 2018, con nota di A. Riccio, “Trasferimento di azienda in crisi e scelta dei lavoratori nel caso di passaggio parziale di manodopera”, 576)
  • La deroga al divieto di licenziamenti in occasione del trasferimento d’azienda può operare, secondo la Direttiva n. 2001/23/Ce, come interpretata dalla Corte di Giustizia (e, da ultimo, dalla recentissima sentenza del 22.6.2017, C-126/16), solo nell’ambito di una procedura lato sensu liquidativa dell’impresa cedente. (Trib. Milano 25/7/2017, ord., Est. Mariani, in Riv. Giur. Lav. prev. soc. 2018, con nota di D. Calderara, “In che termini è possibile la deroga al divieto dei licenziamenti nei trasferimenti d’azienda”, 64)
  • Il licenziamento, motivato con la cessazione dell’attività e la liquidazione della società datrice di lavoro, ma in realtà dovuto alla cessione di ramo d’azienda, è nullo o inefficace, il che giustifica la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna del datore al risarcimento del danno. (Trib. Firenze 7/10/2014, Giud. Rizzo, in Riv. it. dir. lav. 2015, con nota di Angelo Danilo De Santis, “Errore sul rito, inammissibilità dell’impugnativa del licenziamento e impedimento della decadenza”, 478)
  • Alla stregua dell'art. 1334 c.c. - secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati - la dichiarazione di volontà, espressa con l'atto unilaterale di recesso, si perfeziona con la sola emissione e a tale momento occorre risalire per valutare la capacità e volontà del dichiarante. Conseguentemente, il cessionario dell'azienda subentra in tutti i rapporti dell'azienda ceduta nello stato in cui si trovano, ivi compreso il rapporto caratterizzato da un licenziamento intimato dal cedente, con onere, per il lavoratore, di impugnare il recesso nei sessanta giorni per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 6 della L. n. 604/1966. (Cass. 11/7/2006 n. 15678, Pres. Sciarelli Est. Celentano, in Lav. nella giur. 2007, 86)
  • La comunicazione (con cui l'azienda cedenta invita il dipendente a presentarsi presso la società cessionaria per la prosecuzione del rapporto di lavoro) non presenta glui estremi del licenziamento. (App. Roma 20/3/2006, Pres. Pacioni Est. Blasutto, in Lav. nella giur. 2006, 206)
  • Deve ritenersi illegittimo il licenziamento di fatto intimato dall'impresa cedente allorché risulti provato, sulla base di circostanze gravi, precise e concordanti, che la cessione dello stabilimento cui erano addetti i lavoratori sia stata effettuata al fine di fruire della cessione ex lege dei relativi contratti di lavoro e di conseguenza di concludere i corrispondenti rapporti lavorativi, eludendo in tal modo il sistema di garanzie e tutele previsto per il caso di licenziamento collettivo, con particolare riferimento alle norme (art. 5, L. n. 223/91) che impongono un confronto tra le posizioni di tutti i dipendenti per l'individuazione del personale da porre in mobilità. (Trib. Padova 25/5/2002, Est. Balletti, in Lav. nella giur. 2003, 361, con commento di Enrico Barraco)
  • Il trasferimento di ramo d'azienda disposto in favore di un soggetto privo di effettiva autonomia imprenditoriale, il quale-presi in carico i lavoratori appartenenti al predetto ramo-ne utilizzi la prestazione per brevissimo tempo e cessi quindi l'attività restituendo i beni aziendali al cedente, costituisce negozio in frode alla legge essendo volto ad eludere le norme in tema di licenziamento collettivo; in tale ipotesi la comunicazione del cedente ai dipendenti, essendo comunque volta ad interrompere il rapporto di lavoro con lo stesso, deve essere equiparata a licenziamento illegittimo con conseguente applicazione dell'art. 18 SL. (Trib. Padova, 25/5/2002, Est. Balletti, in D&L 2002, 978)
  • In caso di trasferimento d'azienda, una volta accertata la nullità del licenziamento intimato dall'impresa cedente per violazione dell'art. 2112 c.c., il giudice - senza fare riferimento agli artt. 8 L. 15/7/66 n. 604 o 18 SL - emette una sentenza di mero accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario e, eventualmente, condanna quest'ultimo al risarcimento del danno causato al lavoratore dall'illegittimo recesso, da determinarsi secondo i criteri codicistici dell'illecito contrattuale. (Trib. Firenze 29/11/2001, Est. Bronzini, in D&L 2002, 390)
  • In ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., una volta accertata la nullità del licenziamento intimato dal cedente, il conseguente obbligo di ripristino del rapporto di lavoro sussiste in capo al cessionario (Pret. Milano, sez. Abbiategrasso, 17/5/99, est. Fagnoni, in D&L 1999, 569)
  • E' illegittimo il licenziamento intimato per cessazione di attività qualora, successivamente alla cessazione, venga ceduta l'azienda cui erano addetti i lavoratori licenziati, con conseguente responsabilità solidale del cedente e del cessionario per il risarcimento del danno dovuto al lavoratore (Pret. Monza 9/1/96, est. Padalino, in D&L 1996, 752. In senso conforme, v. Pret. Milano 27/7/98, est. Curcio, in D&L 1998, 1007)