Questioni retributive

  • Il trattamento economico aggiuntivo corrisposto al lavoratore inviato in missione (o trasferito) all'estero può, in base alle particolari pattuizioni che lo prevedono e alla stregua delle circostanze del caso concreto, avere sia natura riparatoria, assolvendo la funzione risarcitoria delle maggiori spese connesse alla prestazione lavorativa all'estero, sia natura retributiva, assolvendo la funzione compensativa del disagio e/o della professionalità propria di detta prestazione lavorativa, sia, infine, natura composita o mista, assolvendo sia una funzione risarcitoria che una funzione retributiva (nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto natura indennitaria - escludendone, quindi, l'incidenza nel calcolo dell'indennità di anzianità e del Tfr - alle sole spese rimborsate al lavoratore per il canone di locazione dell'immobile nel nuovo luogo di residenza sul presupposto, presunto, che il lavoratore data la temporaneità della missione all'estero, avesse continuato a sostenere spese per il mantenimento anche della casa familiare in Italia). (App. Milano 1/8/2006, Pres. D.ssa Ruiz, Rel. D.ssa Togni, in Lav. nella giur. 2007, 527)
  • L’istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro; la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere e i ripetuti spostamenti dall’una all’altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione. Pertanto, lo speciale emolumento previsto dalla contrattazione collettiva per compensare la peculiare connotazione di tale prestazione lavorativa ha natura retributiva. (Cass. 22/5/2005 n. 8468, Pres. Sciarelli Est. Cuoco, in Orient. Giur. Lav. 311)
  • L'indennità di trasferta prevista a favore degli ufficiali giudiziari dall'art. 133 d.P.R. 15 dicembre n. 1229, per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio non ha sede, ha natura retributiva e non di mero rimborso spese e, pertanto, anteriormente alle modifiche (prive di efficacia retroattiva) introdotte dall'art. 3 d.lgs. n. 314 del 1997 sono soggette a Irpef nei sensi e nei limiti di cui all'art. 48 d.P.R. n. 917 del 1986. (Cass. 12/3/2004 n. 5078, Pres. Cristarella Orestano, Est. Ebner, in Giust. civ. 2005, 471)
  • La tassa del dieci per cento dovuta dagli ufficiali giudiziari sull'indennità di trasferta, ai sensi dell'art. 154, comma 1, d.P.R. n. 1229 del 1959 (come sostituito dall'art. 10 l. 15 gennaio 1991 n. 14) integra una vera e propria tassa su singoli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario, e non già un'imposta diretta, a titolo di acconto ai fini dell'Irpef, senza che rilevi, in senso contrario, la qualificazione di acconto data a detta tassa dall'art. 35 l. 21 novembre 2000 n. 342. (Cass. 12/3/2004 n. 5078, Pres. Cristarella Orestano, Est. Ebner, in Giust. civ. 2005, 471)
  • In caso di trasferta del lavoratore, il tempo giornalmente impiegato da quest'ultimo per raggiungere la sede di lavoro resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria, non si somma al normale orario di lavoro e non può pertanto essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più laddove venga corrisposta l'indennità di trasferta, volta proprio a compensare il disagio dello spostamento. (Corte d'appello Trento 5/11/2003, Pres. Zanon Est. Caracciolo, in D&L 2004, 125)
  • L'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro; la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione. Pertanto, lo speciale emolumento previsto dalla contrattazione collettiva per compensare la peculiare connotazione di tale prestazione lavorativa ha natura retributiva, e quindi va incluso nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ex artt. 2120 e 2121 c.c. (nel regime anteriore alla L. 29 maggio 1982, n. 297), sia pure nella misura assoggettata a contribuzione ai sensi dell'art. 9 ter, D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modifiche nella L. 1 giugno 1991, n. 166, applicabile retroattivamente ex art. 4 quater, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella L. 17 marzo 1993, n. 63. (Nella specie-concernente compensi percepiti nei tre anni anteriori alla L. n. 297/1982 ed anteriore al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314-la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'indennità di trasferta e l'indennità di cantiere-prevista dal contratto collettivo per i dipendenti Enel, in particolare per i cosiddetti "cantieristi"-dalla base di calcolo dell'indennità di anzianità). (Cass. 30/10/2002, n. 15360, Pres. Senese, Rel. Cuoco, in Lav. nella giur. 2003, 273)
  • Allorquando con il termine trasferta il datore di lavoro intenda indicare il corrispettivo della maggiore onerosità delle prestazioni rese fuori sede, il relativo emolumento ha natura esclusivamente retributiva; per contro quando il datore di lavoro intenda indennizzare il lavoratore delle spese sostenute, occorrerà dunque indagare se sussistano elementi (quali la determinazione a forfait, il pagamento a cadenza fissa mensile pur in presenza di trasferte variabili ecc.) che ne indichino una natura parzialmente retributiva: in tal caso la distinzione delle due quote deve essere effettuata in via equitativa, assumendo come riferimento la quota del 50% di cui all'art. 12 L. 30/4/69 n. 153. (Trib. Genova 16/10/2001, Est. Basilico, in D&L 2002, 172)
  • Al lavoratore che sia inviato in missione in località diversa da quella in cui si trova l'abituale sede di lavoro spetta l'indennità di trasferta anche nel caso in cui detta località coincida con la sua residenza anagrafica, peraltro molto distante dal luogo di abitazione abituale effettiva (Cass. 8/4/00, n. 4482, pres. Santojanni, est. Sciarelli, in Riv. It. dir. lav. 2001, pag. 59, con nota di Bartalotta)