In genere

 

  • Ai fini della configurazione della trasferta del lavoratore (da cui consegue il suo diritto a percepire la relativa indennità) che si distingue dal trasferimento (il quale comporta l'assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa dalla precedente), è necessaria la sussistenza del permanente legame del prestatore con l'originario luogo di lavoro, mentre restano irrilevanti, a tal fine, la protrazione dello spostamento per un lungo periodo e la coincidenza del luogo della trasferta con quello di un successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta medesima. L'accertamento degli inerenti presupposti è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Cass. 21/3/2006 n. 6240, in Dir. e prat. lav. 2008, 1427)
  • Posto che la legge - art. 51, c. 5 e 6 del D.P.R. n. 917/86 - prevede un diverso trattamento fiscale e contributivo da applicare alle somme agli stessi corrisposte come indennità o maggiorazioni di retribuzione, occorre distinguere i lavoratori inviati in trasferta dai c.d. trasfertisti. La trasferta è configurabile laddove ricorrano i seguenti requisiti: (1) l'esistenza di un immanente legame funzionale tra il dipendente e il luogo di lavoro "normale" (2) la temporaneità dello spostamento ad altra sede, ferma restando l'irrilevanza di una definizione preventiva del limite temporale (3) l'unilateralità dell'atto con cui il datore di lavoro dispone la trasferta; dunque, la trasferta, ancorchè frequente, resta una vicenda eventuale nello svolgimento del rapporto. Per i c.d. trasfertisti, viceversa, i quali, per contratto, sono obbligati a svolgere un lavoro itinerante - in luoghi sempre variabili e diversi - neppure esiste un "normale" luogo di lavoro - cioè un luogo dove "di norma" (id est,secondo contratto) si svolge la prestazione - mentre l'ordine di servizio del datore di lavoro che indica il cantiere in cui il lavoratore deve recarsi non costituisce esercizio di un potere unilaterale del datore, bensì specificazione del contenuto di un obbligo che il lavoratore ha già assunto con il contratto. (Trib. Milano 10/7/2006, Dott. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2007, 532)
  • Il lavoratore dislocato ad altra sede dell’Ente Poste, senza termine prefissato nel provvedimento, né deducibile dalla natura dell’incarico, deve considerarsi a tutti gli effetti trasferito e non "distaccato" (Pret. Nuoro 27/9/96, est. Passerini, in D&L 1998, 130)