In genere

  • È onere della cooperativa provare il carattere comparativamente più rappresentativo dei sindacati che hanno sottoscritto il contratto collettivo di riferimento per il trattamento economico dovuto al socio lavoratore.
    Nel caso particolare delle Cooperative la retribuzione del lavoratore è commisurata ai criteri di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost, stabilendosi che non possa essere inferiore alle disposizioni del CCNL stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative, a prescindere dalla sua concreta applicazione allo specifico rapporto di lavoro. Stante la presenza di una norma imperativa che attribuisce al socio lavoratore il diritto a una retribuzione minima, è onere della cooperativa dimostrare il carattere comparativamente più rappresentativo delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL da questa applicato e l’adeguatezza della retribuzione accordata. (Trib. Bologna 4/4/2022, Giud. Pucci, In Wikilabour, Newsletter n. 9/23)
  • Regolamento di competenza in tema di opposizione a delibera di esclusione da cooperativa del sociolavoratore e contestuale impugnazione del licenziamento.
    Il Tribunale sezione imprese, investito da un socio-lavoratore del giudizio di opposizione a delibera di esclusione da socio di cooperativa, dichiara la propria incompetenza per materia a giudicare in merito a tale domanda e a quella parallela di impugnazione del licenziamento subito dal socio, per la quale si era dichiarato a sua volta incompetente il Giudice del Lavoro. Il Tribunale afferma che nei casi caratterizzati da netta prevalenza del rapporto di lavoro, rispetto a quello associativo, debba operare la vis attractiva del Giudice del Lavoro, determinando la competenza di quest’ultimo anche sulla opposizione a esclusione da socio. Per tale motivo viene proposto regolamento di competenza avanti alla Corte di Cassazione. (Trib. Bologna 25/5/2020, ord., Pres. Florini Rel. Salina, in Wikilabour, Newsletter n. 12/2020)
  • Ai sensi dell’art. 97 CCNL Turismo (Federalberghi), i lavoratori adibiti ad un appalto dei servizi hanno diritto alla riassunzione presso la società cooperativa subentrante e al mantenimento delle condizioni economiche, delle ore settimanali, dell’anzianità maturata e dei livelli precedentemente accordati, in qualità di soci-lavoratori. Tale trattamento non è applicabile ai lavoratori che non siano soci e assunti successivamente alla data del cambio appalto. (Trib. Firenze 8/1/2020 n. 6, Giud. Est. Carlucci, in Lav. nella giur. 2021, con nota di G. Piglialarmi, Libertà sindacale e pluralismo contrattuale nel settore cooperativo: un’occasione per riflettere sulla parità di trattamento tra soci-lavoratori e dipendenti, 183)
  • Il Regolamento di cooperativa non può prevedere deroghe al trattamento economico minimo previsto dal CCNL di settore.
    Il consorzio è obbligato solidalmente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 per i crediti dei lavoratori delle cooperative consorziate. Nel caso di specie, il Regolamento di cooperativa si poneva in contrasto con alcune disposizioni del CCNL trasporto, spedizione e logistica. Il Giudice ha ritenuto nulle le disposizioni in materia di criteri di calcolo della maggiorazione per lavoro straordinario, ferie e festività, trattamento economico di malattia. La sentenza ribadisce inoltre la responsabilità solidale del consorzio: l’affidamento alle imprese consorziate dell’esecuzione di un appalto aggiudicato al consorzio può certamente qualificarsi in termini di sub committenza, dunque nuovamente come appalto rilevante ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003. (Trib. Milano 12/12/2019, Giud. Porcelli, in Wikilabour, Newsletter n. 7/2020)
  • In tema di società cooperative, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla l. n. 31 del 2008, in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, al socio lavoratore subordinato  spetta  un  trattamento  economico  complessivo  non  inferiore a quello previsto dai  contratti  collettivi  nazionali  sottoscritti  dalle  associazioni  datoriali  e sindacali  comparativamente  più  rappresentative  nella  categoria,  quale  parametro esterno e indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall’art. 36 Cost. (Trib. Milano 29/10/2019, n. 2457, Est. Pazienza, in Riv. It. Dir. Lav. 2020, con nota di S. Bellomo, “Determinazione giudiziale della retribuzione e individuazione del contratto collettivo-parametro tra art. 36 Cost. e norma speciale applicabile ai lavoratori di cooperative”, 3)
  • Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 6 della legge n. 142 del 2001, nel caso in cui la società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori, la contribuzione previdenziale deve essere calibrata sulla base dei minori importi concretamente erogati, in deroga alla disciplina del minimale contributivo di cui all’art. 1 della legge n. 389 del 1989, applicabile in generale anche alle cooperative. (Corte app. Genova 1/8/2013, Pres. De Angelis Rel De Luca, in Lav. nella giur. 2014, con commento di Pietro Capurso, 47)
  • Dopo l’entrata in vigore della modifica alla l. n. 142/2001, con l’abolizione dell’attributo “distinto” ma con il mantenimento di quelle definitorio di “ulteriore” ne è derivato che il rapporto di lavoro coesiste (nella diverse forme) con quello associativo più intimamente e non si vede in quale insanabile contraddizione sarebbe incorsa la ricorrente nel rivendicare l’annullamento di una clausola temporale apposta al rapporto di lavoro che, benché strettamente connesso, resta pur sempre ulteriore rispetto al vincolo associativo. (Corte app. Firenze 3/5/2013, Pres. Pieri Rel. Schiavone, in Lav. nella giur. 2013, 745)
  • È inammissibile, per errore nell’individuazione della norma denunciata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, c. 4, della legge 28 febbraio 2011, n. 31, che prevede il diritto del socio lavoratore di cooperativa a un trattamento economico complessivo non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di categoria, sollevata con riferimento alla determinazione degli obblighi contributivi, oggetto di una diversa disciplina, che afferisce al rapporto previdenziale. (Corte Cost. 29/3/2013 n. 59, Pres. Gallo Rel. Criscuolo, in Lav. nella giur. 2014, con commento di Pietro Capurso, 41)
  • Pur nella non felice formulazione della l. n. 142/2001 la lettura più attenta e costituzionalmente orientata delle sue previsioni induce ad affermare che con essa il legislatore abbia inteso escludere la possibilità che un soggetto già socio e lavoratore subordinato della cooperativa possa mantenere il suo rapporto di lavoro con la stessa pur avendo perso la sua qualifica di socio. La previsione dell’art. 2 della l. n. 142/2001 si giustifica dunque con il fatto che “ogni volta che venga a cessare col rapporto di lavoro, anche quello associativo” non può darsi ingresso alle tutele apprestate dall’art. 18 e in particolare alla reintegra del lavoratore perché tale effetto sarebbe inibito dall’esclusione del soggetto dalla compagine sociale. Conseguenza di ciò è innanzitutto che se il socio-lavoratore subordinato perde la sola qualità di lavoratore subordinato in seguito al licenziamento egli può invocare a proprio favore tutte le specifiche tutele previste dal nostro ordinamento, ivi incluso (sussistendone, come nel caso di specie, i previsti requisiti dimensionali) l’art. 18 della l. n. 300/1970 appunto perché in tale ipotesi non è soddisfatta l’ulteriore condizione (venir meno del rapporto associativo) sancita dall’art. 2 della l. n. 142/2001 per la sua inapplicabilità. (Trib. Trieste 10/3/2011, Giud. Rigon, in Lav. nella giur. 2011, 635)
  • Ai sensi dell’art. 7, 2° comma, DL 31/12/07 n. 248 (così come convertito in L. 28/2/08 n. 31) il socio lavoratore di cooperativa di produzione e lavoro ha diritto al trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale qualora sia migliorativo rispetto al trattamento adottato dalla cooperativa datrice di lavoro pur in applicazione di un diverso contratto collettivo della medesima categoria. (Trib. Milano 21/12/2009, est. Di Leo, in D&L 2010, con nota di Giovanni Paganuzzi, “Lo shopping del contratto collettivo: un ritorno all’art. 2070 c.c.?”, 529)
  • In ipotesi di passaggio di appalto, una società cooperativa che sia soggetta, per disposizione del Ccnl applicato, all'obbligo di riassunzione del personale ivi addetto, non può opporre a detto personale l'esistenza di una norma statutaria che riservi ai soli soci la prestazione lavorativa, giacché le norme dello statuto non sono opponibili a terzi, né l'assetto normativo introdotto dalla L. 3/4/01 n. 142 può essere interpretato nel senso di precludere alle cooperative di avvalersi anche della prestazione di dipendenti non soci; conseguentemente, la cooperativa subentrante ha l'obbligo di assumere anche i dipendenti del precedente appaltatore che non presentino domanda di associazione. (Corte app. Torino 31/5/2008, Pres. Peyron Est. Mancuso, in D&L 2008, con nota di Alberto Guariso, "Subentro di cooperativa nell'appalto, obbligo contrattuale di assumere il "non-socio" e vincoli dello statuto", 899)
  • Commette il reato di cui all’art. 37, legge 24 novembre 1981 n. 689, il datore di lavoro che licenzi fittiziamente i propri dipendenti i quali si costituiscano altrettanto fittiziamente come soci di una società cooperativa solo formalmente istituita ma in realtà inesistente e non operante come entità autonoma, in quanto i rapporti tra i c.d. nuovi soci della cooperativa e il vecchio datore di lavoro permangano inalterati e quindi debbano continuare a considerarsi come veri e propri rapporti di lavoro dipendente, e ciò proprio al fine di versare i minori contributi previdenziali previsti per i soci di società cooperative anziché i maggiori contributi effettivamente dovuti per i lavoratori dipendenti. (Cass. sez. III pen. 17/6/2005 n. 22883, Pres. Onorato Est. Franco, in Dir. e prat. lav. 2005, 2050)

  • Se il socio di una società cooperativa di lavoro non ha partecipato alla deliberazione con quale si ripianava il debito della società mediante rinuncia da parte dei soci al compenso per lavoro straordinario svolto, non avendo l’assemblea alcun potere di disporre di quei diritti con atto unilaterale, la delibera è nulla per impossibilità dell’oggetto, ai sensi dell’art. 2379 c.c., essendo inidonea a produrre l’effetto di estinguere il credito del socio, o di obbligarlo alla cessione del suo diritto, e la nullità è rilevabile d’ufficio ex art. 1421 c.c. Atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia – mediante partecipazione alla deliberazione dell’assemblea e sottoscrizione del relativo verbale – effettuata dal socio lavoratore di una società cooperativa, allo stesso modo di quella effettuata dal lavoratore subordinato al quale è equiparato ex art. 24 della legge n. 196 del 1997, è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 c.c., per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del soggetto e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato. (Cass. 7/3/2005 n. 4822, Pres. Mercurio Est. Maiorano, in Orient. Giur. Lav. 2005, 94)

  • Anche nel regime anteriore alla L. 3/4/01 n. 142, il socio lavoratore ha diritto, in applicazione dell’art. 36 Cost., a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare al socio stesso e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa; tale principio trova applicazione anche quando la forma autogestoria della prestazione sia tale da escludere i caratteri della subordinazione e può essere derogato solo allorchè la cooperativa datrice di lavoro dimostri che il livello retributivo riconosciuto è l’unico in concreto compatibile con la possibilità per cooperativa stessa di operare. (Cass. 28/8/2004 n. 17250, Pres. mattone Est. Amoroso, in D&L 2005, 208)

  • L'elemento fiduciario, caratterizzante ogni tipologia di rapporto lavorativo, assume significato più particolare e pregnante nel caso in cui operatori di cooperativa sociale abbiano l'esclusiva responsabilità, nel quotidiano, dei singoli utenti (nella fattispecie i due dipendenti della cooperativa sociale avevano proposto ad uno degli ospiti della struttura gestita dalla cooperativa una scommessa in base alla quale l'ospite, qualora non avesse superato la prova, avrebbe dovuto pagare L. 50.00 a ciascuno dei proponenti. La prova non era stata superata ed i ricorrenti avevano preteso dal "perdente" il pagamento della somma scommessa). (Trib. Prato 20/6/2003, Est. Rizzo, in D&L 2004, con nota di Filippo Pirelli, "Rapporto lavorativo del socio di cooperativa, elemento fiduciario e sanzioni disciplinari", 172)

  • Quando l'attività di un socio lavoratore di società cooperativa (sia essa "sociale" o di "produzione e lavoro") venga svolta con le finalità istituzionali della società, non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato, sicché, in caso di esclusione del socio-lavoratore, non sono applicabili le garanzie, anche restitutorie, previste per l'illegittimo licenziamento. (Corte d'appello Bari 12/11/2002, Pres. Berloco, Rel. Lucafò, in Lav. nella giur. 2003, 489)

  • A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 L. n. 196 del 1997, ai soci lavoratori di una cooperativa di produzione e lavoro posta in liquidazione coatta amministrativa - che abbia costantemente provveduto al versamento delle trattenute - spetta il trattamento di fine rapporto da parte dell'Inps, quale gestore del relativo fondo di garanzia (nella specie, la S.C. ha risolto la controversia sulla base dello ius superveniens, attribuendo efficacia retroattiva alla citata disposizione di legge) (Cass. 13/1/00, n. 304, in Foro it. 2000, pag. 1094, con nota di Ricci)

  • L'esistenza in capo ai soci delle cooperative di produzione e lavoro del diritto ad un trattamento retributivo adeguato e conforme alle previsioni della contrattazione collettiva trova fondamento, relativamente all'ipotesi dei soci ordinari delle cooperative sociali, nel disposto dell'art. 2 L. n. 381 del 1991, nonché nelle previsioni dei contratti collettivi di settore stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge stessa (Trib. Catania 30/11/99, est. Meliadò, in Foro it. 2000, pag. 913, con nota di Ricci, Tendenze giurisprudenziali in materia di lavoro nelle cooperative: qualificazione del rapporto, competenza giurisdizionale, trattamento retributivo, diritti sindacali)

  • Il r.d. 28/8/24, n. 1422 - tuttora vigente in forza dell'art. 140 L. 4/10/35, n. 1827 - estende in via eccezionale il sistema assicurativo in favore dei soci lavoratori delle società cooperative, i quali non sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato ordinario, essendo la loro prestazione in cooperativa una forma alternativa rispetto a quella (di sostanziale identico contenuto) espletabile in esecuzione di rapporti di lavoro subordinato ordinario. Tale principio in tanto vale , in quanto la prestazione del socio sia assimilabile, dal punto di vista della sua struttura, a quella del lavoratore subordinato (nel caso specifico è stata cassata la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile il regime previdenziale proprio del lavoro subordinato, senza verificare adeguatamente la suddetta assimilabilità) (Cass. 23/11/99 n. 13011, pres. Sommella, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 645, con nota di Fortunat, Una sentenza interessante della Cassazione in tema di equiparazione del cooperatore al lavoratore subordinato ai fini assicurativi)

  • L'estensione delle tutele previste per il lavoro subordinato al socio di cooperativa di produzione e lavoro va valutata secondo la logica del contemperamento tra la natura associativa e quella sinallagmatica del rapporto, ammettendo a favore dei soci lavoratori le tutele compatibili anche con l'ispirazione mutualistica della cooperativa; deve pertanto essere riconosciuta ai soci la facoltà di rinunziare parzialmente (nella specie alla retribuzione per tredicesima e a quella relativa al congedo ordinario per ferie) ai propri compensi a fronte di uno stato di dissesto della cooperativa e nel rispetto della libera determinazione dell'assemblea dei soci, in coerenza con il principio di cui all'art. 45 Cost. (Trib. Pistoia 31 agosto 1999, est. Amato, in D&L 2000, 393, n. Faleri, Cooperative di produzione e lavoro: compatibilità tra fine mutualistico e applicazione della disciplina del lavoro subordinato) <