Ultrattività

  • In presenza di clausola collettiva di ultrattività che non precisa se la disdetta da parte sindacale debba essere espressione di tutte le sigle sindacali ovvero possa essere sufficiente la disdetta comunicata solo da alcune di dette organizzazioni, ciascuna sigla è autonoma, in qualità di distinto soggetto di libertà e poteri sindacali e in funzione del diverso orientamento degli interessi dei lavoratori che ciascuna legittimamente rappresenta. Non costituisce condotta antisindacale l’adesione del datore di lavoro ad altro testo contrattuale se non viene negata in concreto la vigenza del precedente contratto che resta applicabile in favore dei lavoratori iscritti all’associazione sindacale non disdettante e a quelli che tacitamente o espressamente aderiscano al contenuto del contratto unitario. (Trib. Torino 2/5/2011, Giud. Visaggi, in Lav. nella giur. 2011, con commento di Maria Dolores Ferrara, 716)
  • Alla scadenza del contratto collettivo regolarmente disdetto secondo quanto previsto dalle parti stipulanti non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2074 c.c. o comunque una regola di ultrattività del contratto medesimo: il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge(in particolare, quanto alla retribuzione, dall'art. 36 Cost.) e da quelle convenzionali eventualmente esistenti, le quali ultime possono manifestarsi anche per facta concludentia, con la prosecuzione dell'applicazione delle norme precedenti. (Cass. 9/5/2008 n 11602, Pres. Mattone Est. Ianniello, in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Raffaele Galardi, "Sulla (non più) controversa questione dell'ultrattività dei contratti collettivi", 789)
  • In caso di mancato rinnovo del Ccnl a seguito della sua scadenza, la disposizione che prevede il protrarsi della vigenza dello stesso anche dopo tale scadenza e sino alla stipula di un nuovo e diverso contratto si riferisce al contratto scaduto nella sua integrità (fattispecie relativa all'art. 131 del Ccnl Turismo Aica che ne stabilisce il rinnovo tacito e, comunque, la sua ultravigenza fino alla stipula di un eventuale nuovo e diverso contratto). (Trib. Milano 3/4/2007, decr., Est. Di Leo, in D&L 2007, 403)
  • Poichè i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, le clausole a contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, mentre sul piano del rapporto individuale di lavoro - sul quale la norma collettiva opera dall'esterno, come fonte eteronoma di regolamento concorrente con la fonte individuale - la tutela è assicurata dall'art. 36 Cost. in relazione al quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto. (Trib. Milano 24/2/2006, Est. D.ssa Ravazzoni, in Lav. nella giur. 2006, 1133)
  • I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l’opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo – secondo la disposizione dell’art. 2074 c.c. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall’articolo 39 Costituzione; conseguentemente, le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, anche se, sul piano del rapporto individuale di lavoro, opera la tutela assicurata dall’art. 36 Costituzione, in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto. (Cass. 30/5/2005 n. 11325, Pres. Carbone Rel. Miani Canevari, in Lav. nella prev. oggi 2005, 1458)
  • La ritenuta inapplicabilità ai contratti collettivi post-corporativi del principio di ultrattività di cui all'art. 2074 c.c. non comporta l'automatica cessazione delle clausole relative al trattamento economico, stante la loro incidenza su beni di rilevanza costituzionale. (Trib. Firenze 16/2/2002, Est. Lococo, in D&L 2002, 855, con nota di Filippo Pirelli, "Ultrattività del contratto collettivo e giustificato motivo oggettivo di licenziamento")
  • I contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale delle parti; non si applica pertanto ai suddetti contratti il disposto dell'art. 2074 c.c. (circa la perdurante efficacia del contratto dopo la scadenza), valevole esclusivamente per i contratti collettivi corporativi, con la conseguenza che le clausole di contenuto retributivo vengono meno per il periodo successivo alla scadenza contrattuale (Trib. Brescia 5/10/01, pres. e est. Tropeano, in Lavoro giur. 2002, pag. 665, con nota di Zavalloni, Il principio di non ultrattività nei contratti collettivi di diritto comune)
  • Il contratto collettivo di diritto comune è regolato dalla libera volontà delle parti, le quali possono fissare il termine entro il quale cessa di efficacia. In presenza di detto termine, solo l'espressa previsione nel contratto collettivo di una clausola di ultrattività può determinare il protrarsi degli effetti oltre la naturale scadenza. Al fine di protrarre gli effetti del contratto collettivo oltre la sua naturale scadenza non può poi addursi il fatto che una delle parti non abbia dato disdetta nella forma prevista dal contratto stesso, richiedendo l'ultrattività degli accordi sindacali il consenso di entrambe le parti sociali (Cass. 12/2/00, n. 1576, pres. Lanni, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 617, con nota di Bano, Alcuni problemi in materia di accordi collettivi aziendali)
  • In assenza di clausola espressa, deve essere esclusa l’ultrattività del contratto collettivo scaduto, ed è legittima la retroattività del patto collettivo se prevista da questo (Trib. Firenze 19/2/97, pres. Stanzani, est. De Matteis, in D&L 1998,n. FIORAI, Deroga in pejus da parte di nuovo contratto collettivo e diritti acquisiti, 120