Successione nel tempo dei contratti

  • La disposizione contenuta nell’articolo 2077 del codice civile, secondo il quale le clausole meno favorevoli previste dal contratto individuale sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, riguarda unicamente i rapporti tra il contratto individuale e quello collettivo e non si applica alle disposizioni, anche peggiorative, introdotte da parte di un successivo contratto collettivo, con l’unico limite dei diritti quesiti che siano già entrati definitivamente a far parte del patrimonio individuale del prestatore di lavoro. (Cass. 19/2/2014 n. 3982, Pres. Stile Rel. Buffa, in Lav. nella giur. 2014, 609)
  • Gli unici diritti intangibili da parte di una norma collettiva successiva sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita. Per conseguenza, la tutela ad essi garantita non è estensibile a mere pretese alla stabilità nel tempo di discipline collettive più favorevoli, o di mere aspettative sorte alla stregua di tali precedenti regolamentazioni. (Cass. 29/8/2009 n. 18548, Pres. Di Cerbo Est. Matera, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di A. Sartori, "Aspettative e diritti quesiti nella successione tra contratti collettivi: un cammino giurisprudenziale ancora zoppicante", 928)
  • Nel caso in cui a una disciplina collettiva privatistica succeda altra disciplina di analoga natura, si verifica l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori, giacché il divieto di derogain peius è posto dall'art. 2077 c.c. unicamente per il contratto individuale di lavoro in relazione alle disposizioni del contratto collettivo, con la conseguenza che i lavoratori non possono vantare posizioni di diritto quesito trovando i loro interessi individuali tutela solo tramite quella dell'interesse collettivo. (Cass. 14/6/2007 n. 13879, Pres. Ciciretti Est. D'Agostino, in Lav. nella giur. 2008, 81 e in ADL 2008, con commento di Barbara De Mozzi, "Aumenti periodici di anzianità e indennità di contingenza", 177 e in Dir. e prat. lav. 2008, 913)

  • Il divieto in deroga in peius posto dall'art. 2077 c.c. è relativo solo alle disposizioni contenute nel contratto individuale di lavoro, in relazione alle disposizioni del contratto collettivo di lavoro, in relazione alle disposizioni del contratto collettivo e non viceversa, mentre i rapporti di successione temporale tra contratti collettivi sono regolati non dall'art. 2077 c.c., ma dal principio della libera volontà delle parti contraenti. (Cass. 5/6/2007 n. 13092, Pres. Mercurio Rel. Battimiello, in Lav. e prev. oggi 2007, 1691)
  • Nella successione di diversi contratti collettivi non è configurabile l'illegittimità della nuova disciplina per violazione dei principi di adeguatezza della retribuzione e di garanzia delle professionalità acquisite di cui agli artt.36 Cost. e 2103 c.c., nel caso in cui la modifica dei criteri di calcolo della retribuzione non determini un peggioramento del livello economico acquisito dai lavoratori e non incida sulla loro professionalità, comportando la loro assegnazione a mansioni meno qualificanti. (Cass. 12/2/00, n. 1576, pres. Lanni, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 617, con nota di Bano, Alcuni problemi in materia di accordi collettivi aziendali)
  • Un contratto collettivo successivo non può modificare diritti dei singoli lavoratori, non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, che siano già maturati ed entrati nel patrimonio giuridico dei lavoratori stessi (nel caso di specie il pretore ha ritenuto non vincolante per i lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti la previsione di un accordo collettivo che ha retroattivamente disposto l'erogazione di azioni dell'azienda in luogo di un'indennità) (Pret. Roma 9/3/99, est. Bonassi, in Riv. Giur. lav. 2000, pag. 66, con nota di Comanducci, Successione di contratti collettivi e interessi corrispettivi)
  • I contratti collettivi di diritto comune sono abilitati anche a modificare in senso peggiorativo precedenti e più favorevoli clausole contrattuali, ma esplicano la loro efficacia esclusivamente riguardo ai soggetti iscritti e rappresentati, quali non sono per antonomasia i pensionati cessati dal servizio (per i quali è necessaria un’esplicita e documentata adesione alla specifica nuova pattuizione) e nei limiti dei diritti quesiti (Pretura Pistoia 31/12/97, est. Amato, in D&L 1998, 338)
  • In ipotesi di successione nel tempo di più contratti collettivi, eventuali modifiche peggiorative devono far salvi gli intangibili diritti acquisiti di natura retributiva, per tali intendendosi quelli aventi a oggetto elementi retributivi collegati alla professionalità del lavoratore, e restandone esclusi quelli inerenti a particolari modalità della prestazione (Cass. 22/4/95 n. 4563, pres. De Rosa, est. Guglielmucci, in D&L 1995, 1012)