CCNL applicabile

  • L'applicazione sotto il profilo inquadramentale e retributivo del Ccnl del settore industriale esclude che il datore di lavoro iscritto all'albo delle imprese artigiane possa per ciò solo rivendicare l'applicabilità del Ccnl del settore artigiano. (Trib. Milano 31/1/2003, Est. Cincotti, in D&L 2003, 339)
  • L'art. 2070 detta una disciplina di natura pubblicistica e, in quanto tale, inderogabile dalla volontà delle parti con contratto individuale; questo, pertanto, non può prevedere la regolamentazione del rapporto di lavoro sulla base di un contratto collettivo diverso da quello in concreto applicabile in base ai criteri indicati dalla norma suddetta. (Trib. Milano 14/9/2002, Est. Martello, in Lav. nella giur. 2003, 585)
  • Per il contratto collettivo di diritto comune, che è disciplinato dal diritto privato, vige il principio della c.d. "autodefinizione della categoria professionale", in forza del quale spetta unicamente alle organizzazioni stipulanti definire il campo di applicazione del contratto collettivo, senza possibilità alcuna, in base al principio di libertà (artt. 18, 39, 41 Cost. ), né di sindacato del giudice né di imposizione eteronoma, non avendo più l'art. 2070 c.c. natura pubblicistica (Trib. Milano 18/9/00, est. Negri della Torre, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 610)
  • Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, l'individuazione del contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla eventuale protratta e non contestata applicazione di un contratto collettivo determinato. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 c.c., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicato alcun contratto collettivo, e sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto alla effettiva attività lavorativa esercitata (nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto insufficiente la retribuzione prevista da un contratto collettivo applicato dalle parti rispetto a quello oggettivamente applicabile ex art. 2070 c.c.) (Cass. 29/7/00, n. 10002, pres. Dell'Anno, est. Lupi, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 395, con nota di Manganiello, La Sezione Lavoro riapre il contrasto sulla inapplicabilità dell'art. 2070 c.c. al contratto collettivo di diritto comune)
  • Ai fini dell'individuazione del CCNL postcorporativo applicabile al rapporto di lavoro, l'appartenenza della categoria professionale si determina, ai sensi dell'art. 2070 c.c., secondo l'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, senza che al riguardo abbia rilevanza la circostanza che le parti abbiano aderito ad associazioni sindacali di categoria non corrispondenti all'attività medesima, atteso che le parti non possono – in ragione della natura pubblicistica della citata disposizione – convenire di sottoporre il rapporto alla disciplina di un contratto collettivo di verso da quello applicabile ai sensi della norma stessa, a meno che il contratto individuale non risulti più favorevole al lavoratore (Cass. 6/11/95 n. 11554, pres. Taddeucci, est. Vidiri, in D&L 1996, 997)
  • In ipotesi di accordo sindacale aziendale, che preveda l'applicabilità ai dipendenti di un determinato contratto collettivo nazionale, i rapporti di lavoro facenti capo all'azienda stipulante sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale individuato dalla contrattazione collettiva aziendale, posto che il criterio dell'attività effettivamente esercitata, previsto dall'art. 2070 c.c., ai fini dell'individuazione del contratto collettivo applicabile, deve ritenersi superato dal principio della libera autodeterminazione sindacale, in base al quale il contratto collettivo di diritto comune è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro iscritti all'associazione stipulante o, in difetto, a quelli che l'abbiano esplicitamente o implicitamente accettato (Pret. Lucca 2/1/95, est. Bartolomei, in D&L 1995, 647)