C.d. dolo antisindacale

  • L'adozione di provvedimenti attinenti l'organizzazione del lavoro presso una pubblica amministrazione senza l'osservanza dell'obbligo di informazione preventiva previsto dai contratti di categoria concreta un comportamento antisindacale ex art. 28 SL, in considerazione della lesione del diritto di informazione del sindacato, restando irrilevante l'elemento soggettivo della intenzionalità della condotta. (Trib. Torino 2/4/2010, ord., Est. Lanza, in D&L 2010, con nota di Nadia Marina Gabigliani, "Il nuovo modello di relazioni sindacali nelle pubbliche amministrazioni: questioni di diritto transitorio", 390)
  • Al fine di qualificare come antisindacale il comportamento del datore di lavoro è sufficiente che ricorra l'elemento oggettivo della concreta lesione dell'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, non essendo rilevante uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro. (Trib. Roma 3/3/2008, decr., Est. Mimmo, in D&L 2008, 515)
  • La definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970) non è analitica ma teleologica, poichè individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Pertanto per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sè far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obiettivamente tale da limitare la libertà sindacale. (Fattispecie relativa a licenziamento per asserita assenza arbitraria dal lavoro di un dipendente che si trovava in permesso sindacale non retribuito, regolarmente comunicato; la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha valorizzato la ratio decidendi della precedente pronuncia di annullamento del licenziamento individuale, per accertare l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto vietato dalla disposizione citata). (Cass. 18/4/2007 n. 9250, Pres. Sciarelli Est. Balletti, in Lav. nella giur. 2007, 1240)
  • L'intenzionalità è del tutto irrilevante ai fini della configurabilità della condotta antisindacale di cui all'art. 28 SL, essendo sufficiente che il datore di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le OO. SS. (Trib. Milano 5/3/07, decr., Est. Vitali, in D&L 2007, 393)
  • Ai fini della valutazione della sussistenza del comportamento antisindacale del datore di lavoro, non è necessario accertare l'elemento soggettivo dell'intenzionalità della lesione della libertà e della attività sindacale. (Trib. Milano 25/1/2002, Est. Atanasio, in D&L 2002, 335)
  • L’accertamento del comportamento antisindacale non richiede uno specifico intento lesivo, essendo sufficiente l’obiettiva idoneità della condotta a produrre l’effetto di ledere la libertà sindacale o il diritto di sciopero (Cass. 30/3/98 n. 3341, pres. Pontrandolfi, est. Miani Canevari, in D&L 1998, 627, n. ZEZZA, La Corte di Cassazione riconosce alla Cub la maggiore rappresentatività: una vittoria di Pirro. In senso conforme, v. Trib. Pistoia 29 febbraio 2000 (decr.), est. Amato, in D&L 2000, 916, n. Valluri)
  • Il comportamento del datore di lavoro, per integrare gli estremi della condotta antisindacale, deve essere oggettivamente idoneo a ledere l'attività sindacale, a nulla rilevando l'indagine circa l'intenzionalità della sua condotta (Pret. Milano 21/6/94, est. Sala, in D&L 1995, 104. In senso conforme, v. Pret. Milano 17/3/98, est. Vitali, in D&L 1998, 632, n. SCORBATTI, In tema di dolo antisindacale)
  • La condotta antisindacale è qualificata dalla presenza di un intento antisindacale del datore di lavoro e l'inesistenza di questo elemento rende legittimo il comportamento datoriale (Pret. Pistoia 3/10/96, est. Calvani, in D&L 1997, 78, nota CASAGNI)
  • Ai fini della configurabilità dell’antisindacalità della condotta, concretatasi nell’omessa consultazione del sindacato, è sufficiente che il comportamento sia sorretto dalla coscienza e dalla volontà del suo compimento (Pret. Napoli, sez. Barra, 16/4/96, est. Del Giudice, in D&L 1997, 277, n. Perrino, Sul riparto delle giurisdizioni in tema di condotta antisindacale della pubblica amministrazione)