Casse autonome

  • La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è titolare del potere di accertare, sia all'atto dell'iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l'esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui al D.P.R. n. 1067/1953, art. 3, (ora D.Lgs. n. 139/2005, art. 4 ), ancorché quest'ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell'Ordine competente. In particolare, detto autonomo potere di accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l'erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell'iscrizione all'Ordine, non potendosi ravvisare ostacolo alcuno nella carenza di una procedura specifica per l'esercizio di esso, risultando le garanzie procedimentali suscettibili di essere in ogni caso assicurate dall'osservanza delle norme generali di cui alla L. n. 241/1990. (Cass. 8/7/2020 n. 14377, Pres. Manna Rel. Calafiore, in Lav. nella giur. 2020, 1213)
  • Per i contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sicché va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO, mancando una disposizione legislativa che lo preveda. Né tale obbligo può conseguire alla equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza, che li rende assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e, solo in via residuale, in carenza di disposizioni, nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio. (Cass. 22/6/2020 n. 12196, ord., Pres. Manna Rel. D’Antonio, e Cass. 19/6/2020 n. 12033, ord., Pres. Manna Rel. E. D’Antonio, in Lav. nella giur. 2020, 1101)
  • Per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile, e per il fatto che l’obbligazione della Cassa Edile non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie ed, egualmente, la Cassa ha l’obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare, coerentemente con l’ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili, resta da dire che una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto - come avvenuto nel caso di specie - all’avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze. (Cass. 5/6/2020 n. 10782, ord., Pres. Berrino Rel. Calafiore, in Lav. nella giur. 2020, 997)
  • In caso di cessazione dall'iscrizione alla cassa forense senza avere maturato i requisiti per il diritto alla pensione, al professionista va restituito il contributo soggettivo nel suo complesso, senza possibilità di scindere i prelievi effettuati in base alle fasce di reddito. (Cass. 2/4/2003 n. 5098, Pres. Senese Est. D'Agostino, in Foro it. 2003, parte prima, 2736)
  • L'art. 3 d.l.C.p.S. 16/7/47, n. 708, nel prevedere la possibilità di estendere l'obbligo di iscrizione all'Enpals con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro ed altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal comma 1 dello stesso articolo, fa riferimento ai lavoratori dello spettacolo non in senso generico, ma tecnico. Pertanto è illegittimo (e va disapplicato dal giudice ordinario) il d.P.R. 19/3/87, n. 203, che ha esteso tale obbligo agli indossatori ed ai tecnici addetti alle manifestazioni di moda, la cui attività anche se espletata in luoghi pubblici e rivolta, in una cornice di spettacolarità, al grande pubblico anziché a categorie ristrette di operatori del settore, resta pur sempre caratterizzata dalla specifica funzione di suscitare l'interesse di un numero sempre più vasto di acquirenti sul prodotto delle case di moda e cioè da una finalità di promozione commerciale del tutto distinta ed indipendente da quella dello spettacolo, il quale assume per contro un ruolo di mero contorno. (Corte Appello Milano 11/5/01, pres. Ruiz, est. De Angelis, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 424)
  • La delibera di reiscrizione emessa dal consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali - C.N.P.R. - è da qualificarsi come proposta contrattuale di iscrizione, con caratteristiche di irrevocabilità ex art. 1329 c.c., comma primo (dal momento che fissa un termine di scadenza di sei mesi) e di atto recettizio (dal momento che non si rivolge ad un numero indeterminato di persone, ma solo a quei ragionieri - identificati o comunque identificabili - che nell'anno precedente hanno esercitato il recesso dalla Cassa), e come tale, per produrre effetti, deve prevenire all'indirizzo dei destinatari. Ne segue che la comunicazione datane a mezzo giornali di settore non raggiunge lo scopo, e pertanto trova applicazione l'art. 1334 c.c. per il quale l'efficacia dell'atto decorre dalla sua conoscenza, che si presume avvenuta dal momento di inoltro della domanda di reiscrizione alla Cassa (Trib. Parma 5/9/00, pres. e est. Vezzosi, in Lavoro giur. 2001, pag. 159, con nota di Voltattorni, Domanda di reiscrizione alla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri)