In genere

  • A seguito del D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, si è in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai rapporti previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall’agenzia delle Entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, sicché l’accertamento esperito in sede tributaria estende i suoi effetti sulla pretesa previdenziale di I.N.P.S., qualora l’Istituto lo invochi a sostegno della propria pretesa e qualora il contribuente non ne contesti l’esito con prove di segno contrario. (Cass. 20/1/2021 n. 950, ord., Pres. Manna Rel. Calafiore, in Lav. nella giur. 2021, 420)
  • Nel sistema che regola la Cassa di previdenza forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo. (Cass. 18/1/2021 n. 694, ord., Pres. Berrino Rel. Calafiore, 421)
  • Il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all’art. 2116, comma 1, c.c., pur menzionando i soli rapporti di lavoro subordinato, è applicabile, per interpretazione estensiva, anche ai regimi previdenziali relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto. (Trib. Bergamo 12/12/2013, Giud. Troisi, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Guido Canavesi, “L’automaticità delle prestazioni previdenziali per i lavoratori a progetto. Dalla giurisprudenza un segnale importante, ma insufficiente”, 436)
  • Nei ricorsi amministrativi e giudiziali in tema di indennizzo per danni da vaccinazione o trasfusione ex L. 25/2/92 n. 210, è sempre legittimato passivo il Ministero della Salute. (Cass. 6/11/2009 n. 23588, Pres. Roselli Est. Zappia, in D&L 2009, con nota di Alberto Cappellaro, "Indennizzi ex lege 210/92: la legittimazione passiva spetta sempre al Ministero della Salute", 1070) 
  • Nel caso di omessa o errata indicazione del termine per impugnare l'atto emesso dalla Pubblica Amministrazione, deve essere tutelato il ragionevole affidamento del destinatario dell'atto amministrativo, nonché deve essere riconosciuta rilevanza all'errore scusabile al fine dell'ammissibilità della rimessione in termini. (Cass. 6/7/2009 n. 15813, Pres. Battimiello Est. Amoroso, in D&L 2009, con nota di Giancarlo Esposti, "L'Inps omette o sbaglia a indicare il termine per impugnare l'atto: quale tutela per l'assicurato?", 1069) 
  • Per determinare la classificazione dell'impresa e il premio assicurativo da pagar, non si possono cercare definizioni delle lavorazioni nell'ambito di normative diverse, ma si deve applicare esclusivamente la tabella di cui al D.M. 12 dicembre 2000 (nella specie, è stato ritenuto che i villaggi turistici rientrino nella voce 0213, nella quale sono compresi gli stabilimenti balneari, i campeggi e i villaggi turistici, e non possano essere ritenuti "villaggi albergo" per farli rientrare nella voce 0211, nella quale sono compresi alberghi, pensioni, residence e motel). (Cass. 7/5/2009 n. 10522, Pres. Mercurio Rel. La Terza, in Lav. nella giur. 2009, 839)
  • La qualifica di lavoratori dello spettacolo non può essere negata agli animatori turistici, cioè a coloro che concorrono con la propria attività lavorativa all'organizzazione di giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti della struttura turistica. Il concetto di spettacolo va, infatti, esteso anche a quella forma di intrattenimento quale è l'animazione, con la conseguenza che la tutela assicurativa dell'Enpals vale anche per la categoria degli animatori. (Cass. 29/4/2009 n. 9996, Pres. De Luca Est. Bandini, in Lav. nella giur. 2009, 840)
  • Nel prevedere che, in caso di omesso versamento di ritenute previdenziali, il datore di lavoro non è punibile se non provvede al versamento entro tre mesi dalla conmtestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, l'art. 2, commi 1 bis e 1 ter, legge 11 novembre 1983 n. 638 non richiede particolari formalità per la notifica dell'accertamento, ma l'effettiva sicura conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti e del conseguente provvedimento amministrativo, conoscenza che può presumersi qualora l'atto sia notificato in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a condizione che la consegna dell'atto al destinatario sia regolarmente avvenuta. (Cass. pen. sez. fer. 28/11/2008 n. 44542, Pres. Pizzuti Est. Franco, in Dir. e prat. lav. 2009, 182)
  • In caso di omessa contestazione o notifica dell'accertamento di omissioni contributive, ai fini di cui all'art. 2, commi 1 bis e 1 ter legge 11 novembre 1983, n. 638, l'azione penale non può essere iniziata, con la conseguenza che nemmeno può essere emesso un valido decreto di citazione a giudizio e che quest'ultimo, se eventualmente emesso, deve considerarsi nullo per mancanza di una condizione di procedibilità dell'azione penale che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il giudice ha l'obbligo di rilevare e di dichiarare anche d'ufficio in goni stato o grado del processo. (Cass. pen. sez. fer. 28/11/2008 n. 44542, Pres. Pizzuti Est. Franco, in Dir. e prat. lav. 2009, 182) 
  • Anche con riguardo all'assegno per il nucleo familiare spettante al titolare di pensione ai superstiti affetto da inabilità va dunque confermato il principio secondo cui ove l'assicurato decida senza aver prestato la domanda amministrativa (omissione che di per sé non può essere considerata rinuncia al diritto), il credito alla prestazione economica, sorto in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e come tale trasmissibile agli eredi, i quali sono legittimati a far valere detto credito avanzando la relativa domanda all'Inps, tenuto ad accertare nei loro confronti l'esistenza delle condizioni per l'attribuzione del beneficio in capo al de cuius. (Cass. 2/9/2008 n. 22051, Pres. Senese Rel. D'Agostino, in Lav. nella giur. 2009, 86, e in Orient. giur. lav. 2008, 787)
  • L'attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali e assistenziali nel settore del commercio con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata L. 8 agosto 1995 n. 335, ex art. 2, comma 26, - non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabile all'attività professionale svolta dall'investigatore privato - ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, lett. d), che nel classificare - ai fini previdenziali e assistenziali attraverso una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso norme speciali successive alla sua entrata in vigore - le diverse attività lavorative e nell'includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi. (Cass. 5/8/2008 n. 21137, Pres. Sciarelli Est. Vidiri, in Orient. giur. lav. 2008, 781)
  • Il giudicato sull'associazione della silicosi con una malattia non professionale (associazione che, a differenza della semplice coesistenza, implica un nesso anatomo-funzionale-eziopatogenetico, e cioè l'interdipendenza causale tra la silicosi e l'altra patologia), preclude il riesame del rapporto di associazione nella successiva causa per la rendita ai superstiti, in quanto presupposto di fatto e di diritto comune alla due cause. (Cass. 9/7/2008 n. 18820, Pres. Sciarelli Est. De Matteis, in Orient. giur. lav. 2008, 766) 
  • Non sussiste alcun nesso di pregiudizialità tra giudizi e, di conseguenza, va cassata l'ordinanza sospensiva che lo dà per presupposto, allorquando in uno dei procedimenti si controverta di crediti vantati dall'Inps e dall'Inail mentre in altro giudizio figuri come parte soltanto l'Inps, il credito vantato dall'Inail non trovi fondamento in un verbale ispettivo comune ai due enti e il thema decidendum riguardi non tanto la riscossione dei premi assicurativi obbligatori ma la denuncia delle retribuzioni presentate dall'Impresa sulla base dell'autoliquidazione dalla stessa effettuata. (Cass. 7/5/2008 n. 11136, Pres. Mattone Est. Figurelli, in Lav. nella giur. 2008, 954)
  • Il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto dalla L. 25/2/92 n. 210 richiede come presupposto indefettibile l'inquadramento dell'infermità derivante da emotrasfusioni in una di quelle che - per incidere sulla capacità lavorativa generica - sia prevista in una delle categorie di cui alla Tabella A allegata al DPR 30/12/81 n. 834. La ratio della citata L. 210/92 è infatti quella di non estendere in maniera illimitata la platea dei destinatari dell'indennizzo ma di garantirlo unicamente a coloro che in ragione della natura dell'infermità e/o della malattia contratta subiscano - anche se con diversa gradualità - un danno concretizzantesi in una limitazione della loro capacità lavorativa. La l. 210/92 non trova pertanto applicazione nei casi di lesioni pur permanenti dell'integrità psicofisica che non hanno però, in ragione dello stato quiescente dell'infermità, incidenza alcuna sulla capacità di produzione di reddito. (Cass. 24/6/2008 n. 17158, Pres. Ianniruberto Est. Vidiri, in D&L 2008, con nota di Alberto Cappellaro, "Epatite C non attiva e diritto all'indennizzo ex lege 210/92", 1042)
  • In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività svolta dall'azienda è da equiparare all'ipotesi delle dichiarazioni inesatte di cui al comma 8 dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, essendo comune alle due ipotesi la "ratio" di assicurare la corrispondenza della classificazione alla effettiva attività dei datori di lavoro. (Cass. 23/5/2008 n. 13383, Pres. e Rel. De Luca, in Lav. nella giur. 2008, 1061) 
  • In caso di condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 2, comma 1-bis, legge 11 novembre 1983 n. 638, il beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso all'imputato può essere subordinato, a norma dell'art. 165 c.p., alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, tra le quali rientra il versamento dei contributi omessi. (Cass. pen. 2/7/2007 n. 25111, Pres. Grassi Est. Onorato, in Dir. e prat. lav. 2007, 2021)
  • La temerarietà della pretesa, che, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., deve concorrere con la manifesta infondatezza per giustificare la condanna del lavoratore soccombente nei giudizi previdenziali, va ravvisata nella coscienza dell'infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (nella specie la S.C., decidendo nel merito, ha cassato la pronunzia di condanna delle spese ritenendo la decisione della corte territoriale erronea e contraddittoria per aver, da un lato, ritenuto che l'infondatezza risultasse ictu oculi, e, dall'altro, per aver fatto esplicito riferimento anche alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio per motivare le conclusioni sulla insussistenza del diritto rivendicato). (Cass. 6/6/2007 n. 13269, Pres. Sciarelli Est. Di Cerbo, in Lav. nella giur. 2008, 84)
  • Ai fini della sussistenza del delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 2, comma 1 bis, legge 11 novembre 1983 n. 638, non è consentito negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento, nè le parti sono autorizzate a escludere, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto di lavoro subordinato; e pertanto, in forza del principio di effettività, nel caso in cui il rapporto tra la società da una parte e due collaboratori dall'altra risulti qualificato come di associazione in partecipazione con apporto di lavoro da parte di quest'ultimi sulla base di un contratto così denominato stipulato tra le parti, di ricevute mensili di acconti sugli utili sottoscritte dagli associati e di un rendiconto annuale della gestione a essi sottoposto annualmente dall'associante, e tali documenti siano "simulati" o "fittizi", i rapporti intercorsi sono da qualificare di natura subordinata. (Cass. pen. 16/4/2007 n. 15169, Pres. De Maio Est. Ianniello, in Dir. e prat. lav. 2007, 1859)
  • Il litisconsorzio necessario ricorr, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non essendo di per sé solo rilevante il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa. Conseguentemente, in controversia concernente il diritto alla ricostituzione della posizione assicurativa-previdenziale con il computo dei contributi da trasferirsi dall'Inpdap all'Inps e relativa condanna dell'Inps al pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi, non sussiste una situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, né ricorre un litisconsorzio necessario, per cui la decisione può conseguire il proprio scopo anche se non resa nei confronti dell'Inpdap, che si atteggia solo quale soggetto-mezzo per il mero trasferimento dei contributi previdenziali. (Nella specie la S.C. ha respinto, per il principio di cui in massima, le censure concernenti l'inammissibilità dell'appello, sollevate per il duplice profilo della violazione del contraddittorio in cause inscindibili e per la pretesa sussistenza di un giudicato). (Cass. 12/4/2007 n. 8788, Pres. Ianniruberto Rel. Stile, in Dir. e prat. lav. 2008, 381)
  • Sussiste il diritto ai benefici previdenziali ex art. 13 L. 27/3/92 n. 257 e successive modificazioni anche nell'ipotesi in cui il lavoratore sia stato esposto in maniera discontinua a rischio amianto, ma a condizione che la stima della media ponderale delle concentrazioni delle polveri di amianto sia comunque superiore alle 100 ff/ll per un periodo non inferiore a dieci anni. (Trib. Milano 18/1/2007, Est. Di Leo, in D&L 2007, con nota di Aldo Garlatti, 273)
  • In tema di sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, si connotano come violazioni di carattere meramente formale, ai sensi dell'art. 116, comma dodicesimo, della L. n. 388 del 2000, comportante l'abolizione delle sanzioni amministrative, quelle che non determinano una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato, quali le comunicazioni di assunzioni errate o incomplete che non incidono, di fatto, sull'essenziale funzione di controllo e monitoraggio, che caratterizza la materia del collocamento; di carattere sostanziale, e dunque, non colpite dall'abolitio, devono ritenersi, di contro, tutte le violazioni relative, come nella specie, all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro, in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità. (Cass. 8/1/2007 n. 65, Pres. Sciarelli Est. Figurelli, in Lav. nella giur. 2007, 828)
  • La domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'ente erogatore ex art. 7, L. n. 533 del 1973, è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'Autorità Giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata a una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio. (Cass. 15/1/2007 n. 732, Pres. Mercurio Est. Roselli, in Lav. nella giur. 2007, 823)
  • Qualora l’Inail – per aver pagato un’indennità in seguito ad infortunio “in itinere” al lavoratore assicurato – intenda aumentare il premio assicurativo attraverso il tasso specifico aziendale, ha l’onere di provare un proprio pregiudizio economico, che non sussiste se abbia conseguito l’integrale rimborso dell’indennizzo agendo in surroga contro il terzo responsabile dell’infortunio. Conseguentemente, se l’Istituto riceve dal terzo una somma minore per effetto di transazione ha diritto all’aumento del premio, mentre spetta all’assicurante – che tale diritto neghi – provare la manifesta sproporzione nell’accordo transattivo, sfavorevole all’Istituto, tale che possa imputarsi allo stesso il suddetto pregiudizio economico. (Cass. 13/6/2005 n. 12648, Pres. Mercurio Rel. Roselli, in Dir. e prat. lav. 2005, 2665)
  • È illegittima l’iscrizione a ruolo di crediti previdenziali (e la conseguente emissione della cartella di pagamento) nei confronti di società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. n. 270/1999. L’effetto preclusivo si verifica anche qualora si volesse attribuire al ruolo, oltre che natura di mero titolo esecutivo stragiudiziale, anche la ulteriore funzione di accertamento del credito, soggetto com’è tale accertamento al procedimento di verificazione dello stato passivo a garanzia della par condicium creditorum. (Trib. Parma 14/5/2005, Est. Brusati, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Giovanni Ferraù, 69)
  • In tema di prestazioni previdenziali l’azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa – a pena di improponibilità – solo ove la stessa sia espressamente prevista dalla legge. Pertanto, la domanda giudiziaria non deve essere preceduta da quella amministrativa all’Ente erogatore della prestazione previdenziale, quando non sia in contestazione la prestazione, ma si verta esclusivamente sulla interpretazione da dare ad una disposizione di legge al fine di accertare il diritto a non subire decurtazioni pensionistiche una volta che i lavoratori posti in pensione abbiano svolto un lavoro autonomo. (Cass. 14/4/2005 n. 7710, Pres. Mileo Rel. Guglielmucci, in Dir. e prat. lav. 2005, 1897)
  • I crediti degli istituti previdenziali per i contributi e le sanzioni civili dovuti in caso di omesso o ritardato pagamento contributivo discendono dalla legge e non hanno natura affittiva; pertanto a essi non si applica la disciplina dettata per l’irrogazione e la contestazione delle sanzioni amministrative dalla l. n. 689 del 1981, né è necessaria la previa contestazione degli addebiti. (Cass. 21/1/2005 n. 1257, Pres. Mattone Est. Toffoli, in Orient. Giur. Lav. 2005, 176)
  • Il lavoratore che, sostituendosi al datore di lavoro, intenda egli stesso provvedere al versamento della riserva matematica per la costituzione della rendita vitalizia (per periodi non coperti da contribuzione ormai prescritta) e che, pertanto, agisca direttamente nei confronti dell’Inps, deve allegare e comprovare che non ha potuto far valere quella pretesa nei confronti del datore di lavoro. (Nella specie la impossibilità di ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro erroneamente era stata individuata dai giudici di merito nell’avvenuto decesso del datore stesso e nel lungo periodo di tempo trascorso, circostanze, entrambe, che non integravano il requisito in esame). (Cass. 20/12/2004 n. 23584, Pres. Senese Rel. La Terza , in Dir. e prat. lav. 2005, 1250)
  • In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995 n. 335- secondo cui i provvedimenti adottati dall'Inps, d'ufficio o a domanda degli interessati, di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato (e quando si tratta di provvedimenti aventi efficacia per intere categorie di datori di lavoro, dalla data fissata dall'Inps nel rispetto del principio di non retroattività)- ha efficacia sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e non ha efficacia retroattiva; pertanto, gli atti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali emessi dall'Inps in periodo precedente all'entrata in vigore di entrambe tali leggi hanno natura dichiarativa e non provvedimentale e come tali potevano essere annullati dall'Ente previdenziale in sede di autotutela senza particolari formalità ed anche con la semplice richiesta di contributi. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non dovute le somme richieste dall'Inps a titolo di omesso versamento per assegni familiari nel periodo 1983-1989, nei confronti di un Ente prima classificato come assimilato agli enti pubblici e poi riclassificato dall'Inps nel settore commercio, con comunicazione del 1990 con la quale si chiedeva il pagamento dei contributi non versati). (Cass. 19/3/2004 n. 5592, Pres. Senese Rel. Senese, in Dir. e prat. lav. 2004, 2254 e in Lav. Nella giur. 2004, 999)
  • In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l’art. 3, comma ottavo, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (secondo cui i provvedimenti adottati dall’Inps, d’ufficio o a domanda degli interessati, di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato) ha efficacia sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice dell’art. 49, L. 9 marzo 1989, n. 88, e non si riferisce ai provvedimenti estranei alla nuova classificazione e disposti secondo la disciplina ad essa anteriore. (Cass. 12/2/2004 n. 2741, Pres. Senese Rel. Lupi, in Lav. nella giur. 2004, 703)
  • In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995 n. 335- secondo cui i provvedimenti adottati dall'Inps, d'ufficio o a domanda degli interessati, di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato (e quando si tratta di provvedimenti aventi efficacia per intere categorie di datori di lavoro, alla data fissata dall'Inps nel rispetto del principio di non retroattività)- ha valenza generale ed è applicabile ad ogni ipotesi di variazione della classificazione del datore di lavoro adottata d'ufficio dall'Inps dopo la sua entrata in vigore -o anche prima se la sua controversia sia ancora in corso- indipendentemente dal riferimento ai parametri di classificazione di cui all'art. 49, della legge n. 88 del 1989, restando irrilevante anche la natura costitutiva o ricognitiva dell'atto classificatorio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa dell'Inps di maggiori contributi, dovuti per l'inquadramento di un'azienda operante da epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, ritenendo operanti le limitazioni poste dall'art. 3, comma 8 cit., ai provvedimenti di variazione). (cass. 3/12/2003 n. 18500, Pres. Sciarelli, Rel. D'Agostino, in Dir. e prat. lav. 2004, 921)
  • La preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce-nelle controversie previdenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo-un presupposto dell'azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l'improponibilità di tale azione (e della relativa domanda); senza che in contrario possano trarsi argomenti dall'art. 8 della legge n. 533 del 1973 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusione ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo) o dall'art. 443 c.p.c., che-con disposizione insuscettibile d'interpretazione estensiva ed adoperando (con riguardo alla fase amministrativa) il termine "ricorso" nella sua accezione propria e non coincidente con quella del termine di "domanda"-sancisce (con previsione con la quale è in sintonia la norma dell''art. 148 disp. Att. C.p.c.) la semplice improcedibilità-anziché l'improponibilità-della domanda giudiziale solo per il caso di mancato esaurimento del procedimento amministrativo (iniziato con la proposizione della domanda in sede amministrativa e proseguito, dopo il mancato accoglimento di questa, con la presentazione del ricorso nella stessa sede). ( Cass. 28/11/2003 n. 18265, Pres. Senese Rel. Amoroso, in Dir. e prat. lav. 2004, 553)
  • Nell'ambito di una struttura complessa ed articolata in più settori o unità operative quale un ospedale, il direttore sanitario designato datore di lavoro può sottrarsi alle responsabilità inerenti alla sua qualità in ordine all'osservanza delle norme antinfortunistiche solo se dimostri di avere con atto espresso, inequivoco e certo, delegato le proprie funzioni a persona tecnicamente capace, dotata dei relativi poteri decisionali e di spesa, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque il suo obbligo di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega. (Cass. 11/6/2003, n. 25157, Pres. Fattori, Est. Petitti, in Dir. e prat. lav. 2003, 1862)
  • A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 388/2000, sono invalide le ordinanze ingiunzione relative a violazioni di carattere formale commesse in epoca anteriore nell'assunzione di lavoratori dipendenti. Per violazioni formali si devono intendere quelle che non comportino conseguenze pregiudizievoli reali sul rapporto di lavoro e sulla relativa copertura previdenziale ed assicurativa, e che non contrastino l'interesse tutelato dal legislatore con la previsione degli obblighi di comunicazione posti a carico del datore di lavoro. (Trib. Parma 15/5/2003, Est. Brusati, in Lav. nella giur. 2003, 1143, con commento di Paolo Banzola)
  • Gli estratti contributivi su modulo a stampa prodotti in giudizio dall'Inps sono la riproduzione a stampa di un documento elettronico, secondo quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e come tali non abbisognano per spiegare i loro effetti di alcuna sottoscrizione; ad essi devono quindi essere riconosciuti gli effetti di cui all'art. 2712 c.c., e pertanto, in mancanza di contestazione della controparte, costituiscono piena prova dei fatti in essi rappresentati. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto tali estratti privi di ogni valore probatorio in quanto dotati del timbro tondo della sede Inps di provenienza, ma privi di firma certificativa del dirigente Inps che ne attestasse la provenienza). (Cass. 24/3/2003, n. 4297, Pres. Sciarelli, Est. Filadoro, in Dir.e prat. lav. 2003, 1868)
  • In riferimento al pagamento di prestazione previdenziale effettuato in favore di Ente diverso dall'effettivo creditore, l'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che il pagamento-se effettuato in buona fede-ad un Ente previdenziale pubblico diverso dal titolare del credito ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. (In applicazione di tale principio di diritto, introdotto da una normativa entrata in vigore successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, affinché il giudice di merito accertasse la sussistenza o meno della buona fede del solvens). (Cass. 24/3/2003, n. 4289, Pres. Prestipino, Rel. Lamorgese, in Dir. e prat. lav. 2003, 1784)
  • L'istituto scolastico deve essere inquadrato tra le imprese industriali, ai sensi dell'art. 2195, n. 1 c.c. - che comprende nel settore industriale anche le imprese che producono servizi - in quanto, quale attività economica organizzata che utilizza un complesso strumentale costituito da fattori materiali e personali (art. 2082 c.c.), produce un servizio rappresentato dalla diffusione del sapere e della scienza, e cioè un risultato nuovo ed originale, autonomo e diverso dalle utilità fornite dai beni preesistenti (così Cass. Sez. lav., 6/9/95, n. 9395). (Trib. Salerno 4/12/01, pres. Mainetti, est. Di Maio, in Lavoro e prev. oggi 2002, pag. 178)
  • Sulla base del rapporto assicurativo instauratosi per legge tra il lavoratore e l'Istituto previdenziale sorge per quest'ultimo un preciso obbligo di informativa che si concretizza nel cosiddetto potere di certazione. Nell'ipotesi in cui l'Inps abbia comunicato all'assicurato una indicazione erronea - nella fattispecie per omonimia, superabile con la comune diligenza - il danno subito dall'interessato per tale erronea comunicazione (determinante dimissioni dall'azienda e mancata percezione della pensione) è riconducibile non già ad un illecito extracontrattuale, in base al quale incombe sul danneggiato l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore, bensì ad un illecito contrattuale ricollegabile all'inadempimento di specifici obblighi dell'Istituto nascenti dalla legge (in fattispecie l'Inps è stato condannato al versamento al lavoratore dell'equivalente per la contribuzione volontaria utile al conseguimento della pensione di vecchiaia oltre alle mensilità di pensione non percepite comprese tra la data della cessazione del rapporto e quella dell'effettiva percezione della pensione di vecchiaia) (Cass. 22/5/01, n. 6995, pres. Francesco, est. Capitanio, in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 1390)
  • In tema di classificazione di una impresa ai fini previdenziali, ove l'attività dell'imprenditore abbia carattere promiscuo occorre tener conto, in relazione alle finalità economiche perseguite, dell'attività primaria svolta dall'impresa rispetto alla quale le altre risultino secondarie, ponendosi in rapporto di mera complementarietà, a meno che l'imprenditore eserciti una pluralità di attività con organizzazioni autonome e distinte tra loro non reciprocamente condizionate e riconducibili ad aziende separate, nel qual caso per ciascuna di esse deve valere la corrispondente qualificazione di azienda industriale o commerciale. (Fattispecie nella quale è stata affermata la natura commerciale di una impresa esercitante le attività promiscue di vendita di veicoli e di officina). (Cass. 3/3/01, n. 3115, pres. Santojanni, est. Lupi, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 429)
  • La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge purtuttavia una attività suscettibile di valutazione economica, sicché va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico) quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa. Il fondamento di tale diritto, specie quando la casalinga sia componente di un nucleo familiare legittimo (ma anche quando lo sia in riferimento ad un nucleo di convivenza comunque stabile), è, difatti, pur sempre di natura costituzionale, ma riposa sui principi di cui agli artt. 4 e 37 Cost. (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro, ed i diritti della donna lavoratrice), mentre il fondamento della risarcibilità del danno biologico si fonda sul diverso principio della tutela della salute. (Cass. 11/12/00, n. 15580, pres. Duva, est. Petti, in Dir. lav. 2001, pag. 397, con nota di Pietropaoli)
  • Il contratto di lavoro è il presupposto per il sorgere del distinto rapporto previdenziale e, per altro verso, l'obbligazione relativa al versamento dei contributi e all'effettuazione delle relative ritenute per la parte a carico del prestatore di lavoro, è posta a carico esclusivo del datore di lavoro, sì che un'eventuale inadempienza di questi all'obbligo legalmente posto a suo carico (quand'anche accettata dal prestatore) è estranea al rapporto negoziale delle parti del contratto di lavoro, che non può ritenersi contrario a norme imperative ex art. 1418 c.c. o stipulato per motivo illecito ex art. 1345 c.c. (Trib. Firenze 5/7/00, pres. Franco, est. D'Amico, in Lavoro giur. 2001, pag. 163, con nota di Damiani, Prova del rapporto di volontariato e nesso tra contratto di lavoro e rapporto previdenziale)
  • La nozione di impresa artigiana data dall'art.3, 2° comma, L. 8/8/85 n. 443 (modificato dall'art. 1 , L. 20/5/97, n. 133), quando rileva ai fini della disciplina dei rapporti previdenziali, di esclusiva competenza statale, trova applicazione in tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome aventi competenza primaria in materia di artigianato, poiché le disposizioni dell'art. 13, 6° comma, della suindicata L. n. 443/85, che danno esclusivo rilievo alla normativa di tali regioni in materia di artigianato e in particolare di iscrizione negli albi delle imprese artigiane, vanno interpretate in maniera compatibile con la ripartizione di competenze tra lo Stato e detti enti (cfr. la sentenza interpretativa di rigetto della Corte cost. 28/5/99, n. 196) (Cass. s.u. 5/6/00 n. 401, pres. Grossi, in Lavoro giur. 2000, pag. 1143, con nota di Ferraù, Impresa artigiana e società cooperative a responsabilità limitata)
  • Il diritto alla salute non contempla anche la possibilità di ottenere la somministrazione gratuita di un farmaco che sia inserito nel prontuario farmaceutico per la cura di una diversa malattia (nella fattispecie, il Pretore ha rigettato la domanda volta a ottenere la somministrazione dell’interferone per la cura della policitemia vera) (Pret. Milano 14/5/99, est. Santosuosso, in D&L 1999, 939, n. Satolli, Medicinali a carico dello Stato: desiderio, burocrazia o scienza?)