Altre ipotesi di intermediazione illecita

  • Deve ritenersi mera interposta in rapporti di lavoro la cooperativa che lasci il governo complessivo dell’attività aziendale e la direzione del lavoro dei singoli addetti affidati a una relazione informatizzata con l’apparente committente, tenendo per sé una funzione residuale di controllo e di intervento paradisciplinare. (Trib. Padova 16/7/2019, n. 550, Est. Dellacasa, in Riv. It. Dir. Lav. 2020, con nota di A. Ingrao, “Marchandage du travail tra appalto e distacco illeciti. Quando il datore di lavoro è un software nella logistica 4.0”, 98)
  • Il divieto di cui all'art. 1, comma 5, della l. n. 1369/1960 si applica senza limiti agli enti pubblici economici e alle imprese gestite da altri enti pubblici, mentre gli enti pubblici non economici che non svolgono attività imprenditoriale sono assoggettati al divieto in questione limitatamente alla attività contenutisticamente imprenditoriali o comunque latu sensu imprenditoriali. (Trib. Grosseto 9/5/2006, Est. Ottati, in Lav. nella giur. 2006, 1135)
  • Incorre nel divieto di interposizione di manodopera il contratto di appalto endoaziendale che determini lo sdoppiamento delle funzioni datoriali, affidano la gestione amministrativa del rapporto all'appaltatore e la direzione tecnica al committente. (Corte d'appello Napoli 26/9/2003, Pres. Bonajuto Est. Musella, in Foro it. 2003, parte prima, 2942)
  • Si configura un'ipotesi dell'interposizione illecita di manodopera ex L. 23/10/60 n. 1369 quando il committente, oltre a determinare le linee organizzative dell'attività dei lavoratori addetti all'appalto, si incarichi direttamente della gestione di tale attività, fornendo gli strumenti di lavoro necessari, assegnando i vari compiti e imponendo modi e tempi operativi da rispettare, sotto il suo diretto controllo (Trib. Milano 10 luglio 2000, est. Ianniello, in D&L 2000, 965, n. Villamira)
  • In caso di impiego di manodopera negli appalti concessi dall'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per il periodo successivo al 5/2/88 (data di introduzione del regime privatistico del rapporto di lavoro dei ferrovieri) in seguito alla successione all'azienda autonoma dello Stato prima dell'ente pubblico economico Ferrovie dello Stato e, quindi, della s.p.a. Ferrovie dello Stato, non potendo considerarsi più in vigore il D.P.R. n. 1192/1961 (che prevedeva un'apposita disciplina in favore dei dipendenti delle imprese appaltatrici de quibus) è divenuto operante l'art. 1, 5° comma, l. n. 1369/60 (secondo cui l'interpositore, effettivo utilizzatore delle prestazioni, si sostituisce all'interposto nel rapporto di lavoro) per i casi in cui i lavoratori risultassero formalmente dipendenti di imprese appaltatrici di mere prestazioni di lavoro, rendendo, però, effettivamente la loro attività direttamente a vantaggio delle Ferrovie (Cass. 29/5/00, n. 7089, pres. De Musis, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 247, con nota di Russo, Il divieto di interposizione nel sistema ferroviario)
  • L’illegittimo appalto di manodopera, vietato dall’art. 1 L. 23/10/60 n. 1369 ricorre, oltre che nell’ipotesi prevista al 3° comma di tale articolo, ogniqualvolta risulti carente l’autonomia gestionale dell’appaltatore, che trova espressione nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L 1999, 345)
  • Ai sensi dell’art. 1, 1° comma, L. 23/10/60 n. 1369, si configura un’ipotesi di violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni lavorative, qualora il committente fornisca all’appaltatore le attrezzature essenziali per l’espletamento dell’attività che forma oggetto dell’appalto e l’apparente subappaltatore non possieda alcuna reale autonomia organizzativa e imprenditoriale, rimanendo assoggettato all’effettiva direzione della ditta appaltante (Pret. Milano 23/9/97, est. Porcelli, in D&L 1998, 431)
  • Ove sia accertato, in relazione a subappalto di lavori edili, che l’impresa subappaltatrice sia priva di qualsivoglia autonomia organizzativa o imprenditoriale, e operi con macchinari e attrezzature di proprietà della subappaltante, senza poter intervenire nella gestione del cantiere, va ritenuta l’illecita intermediazione di mano d’opera di cui all’art. 1 L. 23/10/60 n. 1369, con la conseguenza che i lavoratori formalmente assunti dalla subappaltatrice vanno considerati alle dipendenze della subappaltante a tutti gli effetti (Pret. Milano 5/7/97, est. Cecconi, in D&L 1998, 155)
  • Sono indici rivelatori di un appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 L. 1369/60, lo svolgimento delle mansioni secondo modalità rivelatrici di un vincolo di subordinazione diretta tra prestatore e appaltante, nonché l'eccedenza delle prestazioni lavorative rispetto a quelle dedotte nel contratto di appalto e l'intraneità delle prime al ciclo produttivo dell'impresa appaltante, nell'ambito di un rapporto di intromissione stretta e necessaria (Trib. Roma 4/3/96, pres. Zecca, est. Leone, in D&L 1996, 975)