Pubblico impiego

  • L’art. 16 della l. 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro) non è in contrasto con gli artt. 10, 35 e 117, primo comma, Cost., né con l’art. 5, comma 2, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, allegato alla direttiva 97/81/CE del 15 dicembre 1997, sul rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto a tempo pieno a tempo parziale o viceversa. Ciò in quanto il potere di rivalutazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale attribuito al datore di lavoro pubblico deve essere esercitato in modo non arbitrario, essendo necessariamente ancorato alla presenza oggettiva di esigenze di funzionalità dell’amministrazione e condizionato dal rispetto dei canoni generale di correttezza e buona fede. (Corte Cost. 19/7/2013 n. 224, Pres. Gallo Est. Mazzella, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Elena Pasqualetto, “Il potere di nuova valutazione dei part-time già concordati con la PA e il ripudio della logica del consenso”, 320)
  • In base ai principi di buona fede e correttezza (da intendersi in senso oggettivo), l’esercizio del potere di cui all’art. 16 della l. n. 183/2010 non può prescindere, non solo dalla sussistenza di obiettive esigenze funzionali e da una effettiva ponderazione degli interessi in conflitto, ma anche da un’adeguata motivazione delle ragioni di esercizio dello stesso potere; il mancato esercizio dell’onere di motivazione, infatti, violando i precetti di correttezza e buona fede espressamente richiamati dalla l. n. 183/2010, preclude al lavoratore, sottoposto all’esercizio unilaterale del detto potere, di verificare la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti, nonché di potere apprestare un’adeguata tutela in sede stragiudiziale o giudiziale, assoggettando, in sostanza, il dipendente a possibili arbitri o abusi o condizionamenti da parte della dirigenza o del vertice politico-amministrativo. (Trib. Modica 17/12/2011, ord., Giud. Fiorentino, in Lav. nella giur. 2012, 315)
  • La carenza di motivazione formale del provvedimento di revoca dell’orario part-time, ai sensi dell’art. 16, l. n. 183/2010, in assenza di un obbligo espresso di legge, non costituisce ex se una violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede. L’atto di revoca è legittimo se sostenuto da reali ragioni di interesse pubblico, benché la relativa motivazione sia formalmente insufficiente. (Trib. Firenze 7/3/2011, ord., Pres. ed Est. Rizzo, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di A. Ventura, “Il ripensameto del datore di lavoro pubblico: prime pronunce giurisprudenziali sul diritto di revoca del part-time già autorizzato”, 458)
  • Nel settore pubblico a seguito del passaggio dal tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro del dipendente si qualifica a tempo parziale orizzontale nei casi in cui la riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno (fissato dalla legge o dai contratti collettivi di comparto) si riflette su alcuni o su tutti i giorni lavorativi, dato questo che segna la distinzionedal part-time verticale, che ricorre negli altri casi in cui invece la riduzione dell'orario lavorativo si articola su alcuni soltanto dei giorni della settimana, del mese e dell'anno, determinando una modifica nell'ordine e nella successione delle giornate lavorative. (Cass. 18/3/2008 n. 7313, Pres. Ciciretti Rel. Vidiri, in Lav. nelle P.A. 2008, 398)
  • Il dipendente in part-time orizzontale ha il diritto a usufruire del medesimonumero di giorni di ferie dei colleghi a tempo pieno. (Cass. 18/3/2008 n. 7313, Pres. Ciciretti Rel. Vidiri, in Lav. nelle P.A. 2008, 398)
  • E' legittima la trattenuta stipendiale corrispondente alle ore che il docente avrebbe dovuto prestare a favore della istituzione scolastica per la partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento, se l'amministrazione abbia previamente calendarizzato tali impegni specificando quelli ai quali il docente avrebbe dovuto partecipare e se la quantità di ore nel complesso richiesto al docente per gli stessi sia proporzionato alla quantità di part-time pattuito. La partecipazione del docente ai predetti impegni è doverosa, a prescindere dalla circostanza che gli stessi ricadano nelle giornate o nelle ore contrattualmente prescelte per lo svolgimento della (parziale) attività lavorativa. (Nel caso, il Giudice ha rilevato che la quantificazione operata dall'amministrazione in 22 ore di attività funzionali all'insegnamento a fronte di un part-time a 10 ore di attività didattica era assolutamente proporzionato al rapporto ordinario 40/18 e che l'assistenza alle sedute calendarizzate nel rispetto di tale monte ore non era stata assolutamente giustificata dal docente, nonostante le ripetute richieste dell'amministrazione). (Trib. Ferrara 8/2/2008 n. 322/07, Est. Vignati, in Lav. nelle P.A. 2008, 412) 
  • La disponibilità del posto in organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del posto a tempo pieno, a cui, ai sensi dell’art. 22, comma 5, ccnl del personale del comparto ministeri sottoscritto in data 16.2.1999, è subordinata la trasformazione del rapporto di lavoro instaurato ab origine a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, va ricercata su tutto il territorio nazionale, fatti salvi gli appositi criteri selettivi introdotti dalla contrattazione collettiva, ed, in assenza, le determinazioni del datore di lavoro, secondo propri criteri organizzativi di efficienza e funzionalità. (Trib. Brindisi, ord., 1/4/2004, Est. Sinisi, in Lav. nelle P.A. 2004, 516)
  • Il divieto di attribuire le "posizioni organizzative" di cui all'art. 17 Ccnl Enti Pubblici non economici ai lavoratori part-time, ove risponda ad esigenze organizzative reali volte ad una maggiore funzionalità del servizio, è legittimo, ma deve essere verificato se in concreto esso confligga con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale. (Trib. Milano 17/8/2002, ord., Est. Santosuosso, in D&L 2003, 110, con nota di Ilaria Zanesi, "Posizioni organizzative nel pubblico impiego ed esclusione del lavoratore part-time da funzioni di responsabilità")
  • E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56 bis, l. 23/12/96, n. 662, nella parte in cui consente ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di iscriversi agli albi professionali ed esercitare le libere professioni, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 Cost. (Corte Cost. 11/6/01, n. 189, pres. Ruperto, est. Vari, in Foro it. 2001, pag. 2121)
  • L'art. 1, 57° comma, L. 23/12/96 n. 662, che introduce il rapporto di lavoro a tempo parziale per la generalità dei pubblici dipendenti è applicabile anche al personale medico del SSN, a condizione che la relativa domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore dell'art. 20 L. 23/12/99 n. 448, che invece espressamente esclude il personale medico dal rapporto a tempo parziale (Trib. Milano 19 marzo 2000, est. Vitali, in D&L 2000, 971, n. Guariso)
  • Il diritto del dipendente pubblico di costituire un rapporto di lavoro a tempo parziale è sancito in via generale dall'art. 1, comma 57, l. n. 662/96 e non appare essere escluso, per la categoria dirigenziale del personale sanitario, dall'art. 20, comma 1, lett. f), l. n. 488/99, dovendosi, infatti, ritenere che la norma si applichi alle nuove assunzioni e non sia pertanto idonea a consentire all'amministrazione di trasformare a tempo pieno un rapporto che già era a tempo parziale (Trib. Genova 8/3/00, pres. e est. Melandri, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag.1142, con nota di Menegatti, Il part-time per il dirigente sanitario dopo l'art. 20, comma 1, lett. f), della legge 488/99)
  • Dalla domanda del lavoratore, dipendente di ente locale, avente a oggetto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non consegue un diritto soggettivo alla trasformazione del rapporto; ai sensi dell'art. 1, 58° comma, L. 23/12/96 n. 662, infatti, la trasformazione del rapporto si verifica automaticamente solo nell'ipotesi di omessa pronuncia da parte dell'amministrazione entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, fermo restando che, entro tale termine, l'amministrazione può sempre negare la trasformazione per conflitto di interessi tra la propria attività e quella che il dipendente intende intraprendere privatamente oppure differire, per ragioni di funzionalità di servizio, la trasformazione medesima, per un tempo non superiore a sei mesi (Trib. Chiavari 7 febbraio 2000, est. Del Nevo, in D&L 2000, 405)
  • Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, l. 23/12/96, n. 662, che disciplinano il rapporto d'impiego part-time dei dipendenti della publica amministrazione, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 Cost. (Corte cost. 18/5/99, n. 171, pres. Granata, est. Capotosti, in Foro it. 2001, pag. 59)
  • E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, l. 23/12/96, n. 662, nella parte in cui non prevede anche per gli enti di maggiori dimensioni l'inapplicabilità delle norme che disciplinano il rapporto d'impiego part-time dei dipendenti della pubblica amministrazione, disposta per gli enti locali la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità, in riferimento all'art. 3 Cost. (Corte cost. 18/5/99, n. 171, pres. Granata, est. Capotosti, in Foro it. 2001, pag. 59)