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- In tema di lavoro a tempo parziale, la violazione del divieto di espletamento di lavoro supplementare - previsto dall'art. 5, quarto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 276, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 - comporta per il datore di lavoro l'irrogazione della sanzione amministrativa quando non sia giustificato dalle eccezionali esigenze previste dalla contrattazione collettiva. (Cass. 30/3/2011 n. 5714, Pres. Miani Canevari Est. Berrino, in Orient. giur. lav. 2011, 101)
- In tema di lavoro a tempo parziale, poiché il lavoro supplementare, oggetto del divieto di cui all'art. 5, comma 4, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 viene individuato non già con riferimento all'orario di lavoro di fatto ma esclusivamente con riferimento all'orario di lavoro quale indicato nel contratto scritto e comunicato all'ufficio provinciale del lavoro, il divieto risulta violato qualora il lavoratore svolga una prestazione lavorativa ulteriore (supplementare) rispetto al suddetto orario indicato nel contratto scritto, senza che di conseguenza rilevi l'eventuale differente orario su cui le parti si erano eventualmente accordate e la natura simulata del primo. Alle parti, dunque, non è consentito modificare un contratto di lavoro a tempo parziale recante, nel testo comunicato all'organo pubblico, la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa e la distribuzione di tale riduzione per ciascun giorno (cosiddetto part-time orizzontale), mediante il riferimento alle giornate di lavoro comprese in una settimana, mese o anno (cosiddetto part-time verticale). (Cass. 8/9/2008 n. 22579, Pres. Senese Est. Picone, in Lav. nella giur. 2009, 82)
- Nel rapporto di lavoro a tempo parziale la maggiorazione prevista dal combinato disposto dell'art. 3, 4° comma, D.Lgs. 25/2/2000 n. 61 e dell'art. 34 Ccnl Imprese di pulizia, relativa alla forfetizzazione degli istituti retributivi indiretti e differiti, non è assorbita dalla maggiorazione prevista dal medesimo Ccnl per le ore di lavoro supplementare oltre le 8 ore al giorno e le 250 ore annuali, avendo tali maggiorazioni funzioni diverse. (Trib. Milano 18/6/2007, Est. Ravazzoni, in D&L 2007, con nota di Filippo Capurro, "Questioni retributive nel lavoro a tempo parziale", 1180)
- Nella disciplina del lavoro part-time antecedente il D. Lgs. 10/9/03 n. 276, il lavoro supplementare prestato oltre il limite annuo previsto dal contratto collettivo di categoria deve essere retribuito, ai sensi dell'art. 3, 6° comma, D. Lgs. 25/2/2000, con una maggiorazione del 50% da calcolarsi sulla stessa base retributiva su cui si calcola la diversa maggiorazione di cui all'art. 3, 4° comma, D. Lgs. Cit. (Corte d'appello Milano 29/4/2004, Pres. Ruiz Est. De Angelis, in D&L 2004, 381, con nota di Vincenzo Ferrante, "Lavoro supplementare nel part-time: conseguenze per il superamento dei limiti contrattuali")
- La clausola di un contratto collettivo che, a norma dell'art. 5, quarto comma, l. 19 dicembre 1984, n. 863, autorizzi prestazioni di lavoro supplementare in presenza di situazioni di carattere eccezionale espressamente individuate e, anche fuori di esse, consenta altresì genericamente di farvi ricorso per un periodo massimo di tre mesi, per quest'ultima parte non è idonea a derogare al divieto legale di lavoro supplementare, perché non integra il requisito del "riferimento a specifiche esigenze organizzative". (Cass. 5/3/2003, n. 3171, Pres. D'Angelo, Est. De Matteis, in Riv. it. dir. lav. 2003, 78, con nota di Marco Ferraresi, Il lavoro supplementare tra vecchia e nuova disciplina).
- La clausola del contratto collettivo con la quale vengono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare, nel contratto di lavoro a tempo parziale, deve essere giustificata con riferimento a specifiche esigenze lavorative dell'impresa, non essendo sufficiente la mera ripetizione del disposto legislativo (Cass. 17/6/2002, n. 8718, Pres. Ianniruberto, Est. Toffoli, in Riv. it. dir. lav. 2003, 566, con nota di Marco Mocella, Il consenso del lavoratore a tempo parziale allo svolgimento del lavoro supplementare)
- Lo svolgimento del lavoro supplementare da parte del lavoratore part-time nonché la modificazione ad opera del datore dei turni di lavoro in violazione dell'orario contrattualmente previsto non determinano di per sé un automatico diritto al risarcimento, dovendo il lavoratore dedurre e provare il danno concretamente subito a causa della condotta datoriale. Incombe, quindi, al lavoratore dimostrare la maggiore penosità ed onerosità della prestazione effettuata in ragione degli effetti pregiudizievoli prodotti dalla disponibilità richiesta. (Trib. Milano, 4/6/2002, Est. Atanasio, in Lav. nella giur. 2003, 386)
- In base all'art. 3, 6° comma, D. Lgs. 25/2/00 n. 61 ("Attuazione della direttiva 97/81/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall' Unice, dal Ceep e dalla Ces"), spetta la maggiorazione del 50% sulla retribuzione ordinaria per tutte le ore di lavoro supplementare, prestate dal lavoratore con contratto a tempo parziale, eccedenti il limite massimo stabilito dalla contrattazione collettiva. L'eventuale maggiorazione stabilita dalla contrattazione collettiva quale compenso forfettario sugli istituti indiretti e differiti ha natura e finalità diversa dalla maggiorazione prevista dall'art. 3 D. Lgs. 25/2/2000 n. 61, la quale si cumula quindi con la prima, senza però che possa essere utilizzata quale base di calcolo della maggiorazione del 50% la retribuzione oraria già comprensiva della forfettizzazione degli istituti indiretti e differiti. (Trib. Milano 23/11/2001, Est. Mascarello, in D&L 2002, 159, con nota di Lorenzo Franceschinis, "Part-time e lavoro supplementare dopo il D. Lgs. 61/2000: la maggiorazione del 50% sulle ore eccedenti il tetto annuo")