Questioni retributive

  • L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e la clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 1997/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio del 7 aprile 1998, deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o prassi nazionali in forza delle quali il numero di giorni di ferie annuali retribuite di cui un lavoratore occupato a tempo pieno non ha potuto beneficiare nel corso del periodo di riferimento – essendo passato a un regime di lavoro a tempo parziale – viene ridotto proporzionalmente alla differenza esistente tra il numero di giorni di lavoro settimanale effettuati da tale lavoratore prima e dopo tale passaggio a tempo parziale. (Corte di Giustizia 13/6/2013 C-415/12, Pres. Malenovsky Rel. Safjan e Prechal, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Marco Peruzzi, “Il principio di effettività del diritto alle ferie in caso di trasformazione del contratto a part-time”, 263)
  • L'indennità di mensa va corrisposta integralment, e non può riproporzionata e ridotta in ragione dell'orario di lavoro a tempo parziale, quando la fonte contrattuale (Accordo provinciale) che la prevede si limita a stabilire una misura mensile, senza alcuna ulteriore distinzione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a orario ridotto. (Trib. Milano 3/4/2008, Est. Sala, in D&L 2008, con nota di Marcella Mensi, "La questione del riproporzionamento dell'indennità sostitutiva mensa nel rapporto di lavoro part-time", 1003)
  • Nella nozione di istituti indiretti e differiti forfetizzati dai Ccnl ai sensi dell'art. 3, 4° comma, D.Lgs. 25/2/2000 n. 61, non rientrano malattia, ferie e maternità, talché per essi la base di calcolo deve essere determinata con riferimento all'effettivo rapporto prestato. (Trib. Milano 18/6/2007, Est. Ravazzoni, in D&L 2007, con nota di Filippo Capurro, "Questioni retributive nel lavoro a tempo parziale", 1180)
  • Nel rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità di mensa deve essere riproporzionata in ragione della ridotta entità del lavoro prestato. (Trib. Milano 18/6/2007, Est. Ravazzoni, in D&L 2007, con nota di Filippo Capurro, "Questioni retributive nel lavoro a tempo parziale", 1180) 
  • Ai lavoratori impiegati a tempo parziale, secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua, non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una eadem ratio, la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione. (Cass. 21/12/2066 n. 27287, Pres. Mercurio Rel. Lamorgese, in Lav. nella giur. 318)
  • In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo perché privo della forma scritta richiesta a pena di nullità dell’art. 5, secondo comma, L. n. 863/1983, la misura della contribuzione dovuta non è commisurata alla minore retribuzione spettante in conseguenza della minore durata della prestazione lavorativa, ma va determinata applicando l’ordinario regime di contribuzione, prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile a fini contributivi. (Cass. 28/8/2004 n. 17271, Pres. Ravagnani Rel. La Terza , in Lav. nella giur. 2005, 179)
  • Alla violazione del limite orario minimo di 14 ore settimanali previsto per il lavoro a tempo parziale dall'art. 26 del Ccnl per le imprese di pulizie consegue la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione per la prestazione minima che il lavoratore aveva diritto di eseguire (e che, nella fattispecie, risultava in concreto eseguita, alla luce di diverse circostanze di valore indiziario). (Trib. Milano 31/1/2003, Est. Cincotti, in D&L 2003, 339)
  • Nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time in part-time, la proporzionale riducibilità della retribuzione è riferibile anche agli scatti di anzianità (Cass. 28/12/99 n. 14633, pres. Trezza, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 684, con nota di De Falco, Lavoro a part-time e riducibilità degli scatti di anzianità)
  • La retribuzione complessiva è costituita dal prodotto tra valore specifico della prestazione lavorativa e quantità della medesima, cosicché la riduzione della quantità della prestazione e, cioè, dell'orario di lavoro, determina una proporzionale riduzione della retribuzione complessiva in tutte le sue componenti compresi gli scatti di anzianità (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore con contratto a tempo parziale a percepire per intero gli scatti di anzianità maturati nel periodo in cui il rapporto era a tempo pieno, in base al rilievo che gli scatti di anzianità retribuirebbero direttamente l'esperienza complessiva maturata dal lavoratore) (Cass. 24/11/99 n. 13093, in Mass. Giur. lav. 2000, pag. 234, con nota di Sbrocca, Passaggio dal tempo pieno al tempo parziale e aumenti di anzianità "pregressi")
  • Ai sensi dell'art. 26 Ccnl per i dipendenti delle imprese di pulimento, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, gli elementi retributivi indiretti, legali e contrattuali, dovuti ai lavoratori a tempo parziale, vanno calcolati unicamente sulla base dell'orario contrattuale e non delle ore effettivamente lavorate, comprensive di lavoro supplementare, computabile soltanto per il calcolo della tredicesima e della quattordicesima (Pret. Milano 15 febbraio 1999, est. Porcelli, in D&L 2000, 177, n. Alessi, Flessibilità senza regole. Su un'interpretazione distorta delle norme contrattuali in materia di part-time)