Trasformazione del rapporto

  • Illegittima l’unilaterale trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale del dipendente in sede di reintegrazione.
    A seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica intimato a un dipendente, la società datrice di lavoro aveva reintegrato il lavoratore in questione assegnandogli mansioni diverse da quelle svolte in precedenza e trasformando unilateralmente il contratto da tempo pieno a tempo parziale. A fronte del rifiuto del dipendente di riprendere il lavoro a tali condizioni, la società aveva proceduto a un nuovo licenziamento per assenza ingiustificata, licenziamento che veniva annullato dalla Corte d’appello, con applicazione della tutela reintegratoria c.d. “minore”. La Cassazione, nel confermare la sentenza di merito, ribadisce anzitutto che costituisce inadempimento all’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro la trasformazione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Altrettanto consolidato è l’ulteriore principio secondo cui, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall’accertata illegittimità dell’ordine datoriale e dia pertanto luogo a una legittima eccezione di inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo dell’illiceità, il che comporta l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata. (Cass. 5/6/2023 n. 15676, Pres. Raimondi Rel. Michelini, in Wikilabour, Newsletter n. 12/23)
  • L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, e in particolare la sua clausola 5, punto 2, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, a una normativa nazionale in base alla quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione di un contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato. (Corte di Giustizia UE 15/10/2014, causa C-221/13, Pres. Ilesic Rel. Jarasiunas, in Lav. nella giur. 2015, con commento di Marina Brollo, 29)
  • L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, e in particolare la sua clausola 5, punto 2, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in base alla quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione di un contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato. (Corte di Giustizia 15/10/2014, C-221/13, Pres. Ilesic Est. Jarasiunas, in Riv. it. dir. lav. 2015, con nota di M. Delfino, “La Corte di Giustizia e la via tortuosa della tutela del consenso individuale nel part time”, 352)
  • A fronte del diritto del dipendente-genitore alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i primi tre anni di vita del bambino - previsto dall'art. 87 Ccnl commercio - il datore di lavoro non può opporre proprie esigenze organizzative, se non quelle della assoluta infungibilità delle mansioni e del superamento del limite numerico contrattuale del 3% della forza lavoro occupata presso l'unità produttiva. Quanto poi alla misura della riduzione di orario e alla collocazione temporale della prestazione, il dipendente non ha un diritto di scelta assoluto, ma il datore di lavoro ha l'obbligo di assegnare al dipendente turni che non contrastino con le esigenze di cura che hanno indotto il genitore a chiedere il part-time. (Trib. Milano 24/12/2007, ord., pres. ed est. Mascarello, in D&L 2008, con nota di Maria Cristina Romano, "L'art. 87 Ccnl commercio: diritto al "part-time" o diritto a uno specifico orario", 207) 
  • In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza previsto dall'art. 5, 3° comma bis, DL 30/10/84 n. 726, convertito nella L. 19/12/84 n. 863, a favore del lavoratore a tempo parziale per l'ipotesi di assunzioni a tempo pieno, consegue, dalla data della nuova assunzione, la conversione dei contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno, con conseguente diritto del lavoratore alle relative differenze retributive (Trib. Milano 6 novembre 1999, est. Ianniello, in D&L 2000, 151)
  • In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza previsto dall’art. 5 DL 30/10/84 n. 726, convertito nella L.19/12/84 n. 863, a favore del lavoratore a tempo parziale per l’ipotesi di nuova assunzione a tempo pieno, il lavoratore ha diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell’art. 2932 c.c., oltre al risarcimento del danno, in misura pari alle differenze retributive che avrebbe potuto percepire in ragione del trattamento economico corrispondente al contratto di lavoro a tempo pieno, nel periodo compreso tra la data della nuova assunzione e quella del dispositivo della sentenza di accoglimento del ricorso (Pret. Milano 20/2/98, est. Frattin, in D&L 1998, 1009)
  • In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza previsto dall'art. 5 c. 3 bis DL 726/84, convertito nella L. 863/84, a favore del lavoratore a tempo parziale per l'ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno, il lavoratore a tempo parziale ha diritto a ottenere il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale in misura pari alle differenze retributive che avrebbe potuto percepire in ragione del trattamento economico corrispondente al contratto di lavoro a tempo pieno nel periodo compreso tra la data delle nuove assunzioni e quella del dispositivo della sentenza di accoglimento del ricorso (Pret. Siracusa 5/12/94, est. Carlesso, in D&L 1995, 622, nota SCORCELLI, Lavoro a tempo parziale e diritto di precedenza del lavoratore part – time nel caso di nuove assunzioni a tempo pieno)