Art. 8 L. 223/91

  • Nell’ipotesi di assunzione a termine di un lavoratore posto in mobilità ex art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, la semplice sussistenza in capo al lavoratore di uno specifico requisito soggettivo (l’essere posto in mobilità con collocazione nelle relative liste) rappresenta una valida ragione giustificatrice dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro. (Trib. Milano 3/12/2013, Giud. Cipolla, in Lav. nella giur. 2014, 290)
  • L'art. 8, comma secondo, legge 23 luglio 1991, n. 223 - che dispone che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - ha introdotto una fattispecie a termine autonoma e ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nella legge 18 aprile 1962, n. 230, che prescinde da ogni riferimento a cause oggettive (richieste nelle ipotesi regolate dalla legge n. 230/1962) in quanto implica solamente, per la sua legittimità, un requisito soggettivo (lo stato di disoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste di mobilità), e pone, quale unico limite temporale, una durata massima non superiore a dodici mesi, così perseguendo la duplice finalità di favorire, da un lato, nuove opportunità di impiego per il lavoratore in mobilità  di evitare, dall'altro, il consolidamento di una situazione di precarizzazione del rapporto di lavoro; ne consegue, pertanto, che le parti possono liberamente prorogare il termine iniziale del contratto, fermo restando che la durata complessiva del rapporto non deve comunque superare i dodici mesi (nella specie, la S.C. nel rigettare il ricorso ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la sentenza che aveva concluso per la violazione della norma avuto riguardo a una rinnovazione del contratto per ulteriori dodici mesi, dopo che il precedente rapporto a termine era cessato da pochi giorni). (Rigetta, Trib. Napoli, 15 giugno 2004). (Cass. 20/6/2008 n. 16871, Pres. Mattone Est. Ianniello, in Dir. e prat. lav. 2009, 391) 
  • La fattispecie di contratto a termine prevista dall'art. 8, l. 223/91 è del tutto nuova ed autonoma, sia sul piano dei presupposti, sia su quello della disciplina, rispetto alle ipotesi fissate dalla l. 230/62, con la conseguenza che è consentita alla volontà delle parti la proroga del termine iniziale del contratto, anche in assenza dei presupposti oggettivi previsti dalla l. 230/62, purché sia mantenuta entro il limite dei dodici mesi (Cass. 10/7/00, n. 9174, pres. de Musis, est. Castiglione, in Foro it. 2000, I, 3487; in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 309, con nota di Faleri, La Corte Suprema interviene in tema di assunzione a termine dei lavoratori in mobilità)
  • L'art. 8, 2° comma, L. 23/7/93 n. 223, il quale dispone che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, ha introdotto una fattispecie di assunzione a termine autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nella L. 18/4/62 n. 230 (Cass. 10/7/00 n. 9174, pres. De Mutis, in Dir. lav. 2000, pag.387, con nota di Pozzaglia, Contratto a termine e mobilità e in Orient. giur. lav. 2000, pag. 701)
  • L'apposizione del termine annuale non va considerata illegittima per il solo fatto che il predetto termine annuale non trova giustificazione in nessuna delle ipotesi previste dalla generale disciplina sui contratti a termine di cui alla legge n. 230/62, in quanto l'assunzione a termine di lavoratori in mobilità resa possibile dall'art. 8, 2° comma, L. n. 223/91, costituisce una fattispecie ulteriore rispetto a quelle previste dalla L. 230/62 (Trib. Cassino 6/12/99, est. Lisi, in Dir. lav. 2000, pag.387, con nota di Pozzaglia, Contratto a termine e mobilità)
  • L'ipotesi di contratto di lavoro a tempo determinato prevista dall'art. 8 L. 223/01 va ricondotta alla disciplina generale stabilità dalla L. 230/62, con la conseguenza che, in difetto del collegamento causale ipotizzato da quest'ultima legge, anche il termine apposto a un contratto con in lavoratore iscritto nelle liste di mobilità è nullo (Pret. Milano 21/7/95, est. Atanasio, in D&L 1995, 905. In senso conforme, v. Pret. Milano 26/4/96, est. Mascarello, in D&L 1997, 85; Pret. Milano 26/3/97, est. Santosuosso, in D&L 1997, 539; Pret. Monza 9/8/96, est. Padalino, in D&L 1997, 302, n. Cecconi, Sui requisiti del contratto a tempo determinato stipulato con il lavoratore in mobilità)
  • Il contratto a termine stipulato ex art. 8 L. 223/91 può essere prorogato nei casi e con i limiti indicati dall'art. 2 L. 230/62 (Pret. Milano 6/7/95, est. Cecconi, in D&L 1995, 902, nota CHIUSOLO, La proroga del contratto a termine ex art. 8 L. 223/91)