Specifici programmi radiofonici o televisivi

  • La legittima utilizzazione del contratto a termine nel settore dello spettacolo implica che la specificità dello spettacolo o del programma renda essenziale l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, del soggetto esterno incaricato della specifica prestazione dal momento che l'attività richiestagli non è facilmente fungibile con quella espressa dal personale di ruolo dell'Ente datore di lavoro. Pertanto, non è sufficiente la semplice indicazione nel contratto del titolo della rappresentazione, in quanto rapporto lavorativo deve risultare funzionalmente necessario, anche se in via strumentale e complementare, a caratterizzare quel dato spettacolo e deve essere destinato, anche in ragione delle sue peculiari caratteristiche, a soddisfare esigenze temporanee. (Trib. Milano 16/7/2008 Est. Tanara, in Orient. della giur. del lav. 2008, 634)
  • La ripetitività dei contratti e la loro durata dimostrano in maniera inconfutabile che l'esigenza che ebbe a determinare l'assunzione non si esaurisce in relazione a una determinata stagione di spettacoli ma, al contrario, si ripresentava regolarmente anche per le stagioni successive, dimostrando che l'attività non era temporanea in quanto necessaria per l'attività istituzionale dell'Ente. Accertata l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, dunque, l'assegnazione del lavoratore a un livello inferiore, reso possibile solo in ragione del frazionamento contrattuale attraverso la stipulazione di plurimi contratti a termine, non può che ritenersi inammissibile. (Trib. Milano 16/7/2008 Est. Tanara, in Orient. della giur. del lav. 2008, 634) 
  • Con riferimento alla fattispecie dichiarata dall'art. 1 lett. E), della L. 18 aprile 1962, n. 230, che - nel testo sostituito dalla L. 23 maggio 1977, n. 266 - permette l'assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, è necessario che ricorrano i requisiti della temporaneità e specificità, richiedendo - il primo di essi - non la straordinarietà od occasionalità dello spettacolo ma che lo stesso abbia una durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall'azienda, tale da non consentire lo stabile inserimento del lavoratore nell'impresa, mentre - il secondo - postula che il programma sia caratterizzato dall'atipicità o singolarità rispetto a ogni altro programma regolarmente organizzato, eche, inoltre, l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo sia tale da realizzare un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non possa essere assicurato dai dipendenti assunti in pianta stabile (nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha rigettato il ricorso dell'azienda radio-televisiva, rilevando che la sentenza impugnata, con motivazione adeguata, aveva escluso la sussistenza dei requisiti della temporaneità e della specificità dell'attività del lavoratore assunto a termine quale truccatore-parrucchiere, prestazione di per sé obiettivamente generica). (Cass. 19/6/2008 n. 16690, Pres. De Luca Est. Amoroso, in Lav. nella giur. 2009, 1276, e in Dir. e prat. lav. 2009, 391)
  • Affinché il rapporto di lavoro a termine, disciplinato ai sensi dell'art. 1, 2° comma, lett. e) L. 18/4/62 n. 230, possa ritenersi legittimo, è necessario che ricorrano i requisiti della temporaneità e della specificità, da intendersi, rispettivamente, nel senso che lo spettacolo abbia una durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall'azienda, per cui, essendo destinato a esaurirsi, non consente lo stabile inserimento del lavoratore nell'impresa, e che il programma sia caratterizzato anche dall'atipicità rispetto a ogni altro programma normalmente organizzato dall'impresa nell'ambito della propria attività. (Trib. Milano 12/7/2007, Est. Peragallo, in D&L 2007, con nota di Chiara Asta, "Brevi note sull'acquiescenza", 1067)
  • Affinché il rapporto di lavoro a termine, disciplinato ai sensi dell’art. 1, 2° comma, lett. E) L. 18/4/62 n. 230, possa ritenersi legittimo, è necessario che ricorrano i requisiti della temporaneità e della specificità; in altre parole, lo spettacolo deve avere una durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall’azienda, per cui, essendo destinato a esaurirsi, lo spettacolo stesso non consente lo stabile inserimento del lavoratore nell’impresa; inoltre, il programma deve essere caratterizzato dalla atipicità o singolarità rispetto a ogni altro programma normalmente e correttamente organizzato dall’azienda nell’ambito della propria ordinaria attività radiofonica e televisiva. (Cass. 24/1/2006 n. 1291, Pres. Mercurio Est. D’Agostino, in D&L 2006, con n. Andrea Leone D’Agata, “Contratti a termine e programmi televisivi”, 447)
  • Con riferimento alla fattispecie disciplinata dall’art. 1, lett. e), l. n. 230 del 1962, che – nel testo sostituito dalla l. n. 266 del 1977 – per mette l’assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, atteso che il legislatore, nell’esercizio del discrezionale bilanciamento di valori e interessi, consente di assoggettare al rischio del mancato rinnovo, con inevitabili condizionamenti, lavoratori intellettuali che esercitano la libertà di manifestazione del pensiero tutelata dagli art. 21 e 33 Cost., il prescritto requisito della specificità va riferito a programmi eccezionali, in quanto esprimenti le caratteristiche intellettuali di un determinato prestatore di lavoro (contratto intuitu personae) e costituenti un momento episodico nella vita dell’impresa (nella specie, la Suprema Corte ha confermato sul punto la sentenza di merito che aveva escluso l’eccezionalità dell’incarico nel caso di più contratti a tempo determinato con la qualifica di programmista-regista di trasmissioni televisive). (Cass. 9/11/2005 n. 21707, Pres. Sciarelli Est. Roselli, in Giust. Civ. 2006, 1216)
  • La legittima utilizzazione del contratto a termine implica che la "specificità" dello spettacolo o del programma renda essenziale l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, del soggetto "esterno" incaricato della specifica prestazione, anche perché l'attività richiestagli non è facilmente fungibile con quella espressa dal personale di ruolo dell'Ente: infatti, il contratto di lavoro a tempo indeterminato esprime ancora oggi, pur in questa particolare fase storica, il parametro generale del rapporto di lavoro, posto che in esso rifluiscono, in caso di indebita applicazione, le altre diverse esperienze di collaborazione subordinata, di carattere eccezionale, o, comunque, particolare, in cui si può articolare il sinallagma. Inoltre, quello che oggi, nella realtà dei fatti, consente di apprezzare la tesi della "normalità" del rapporto a termine non può essere riferito a vicende risalenti nel tempo di circa vent'anni. Né l'ampliamento delle ipotesi che consentono l'apposizione del termine al contratto, consente di attribuire al fenomeno altro significato che non sia quello di un'estensione, rispetto allo schema originario, dell'istituto da parte del legislatore, posto che l'interpretazione evolutiva, pur richiamata in sede di ricorso con il conforto di alcune sentenze di questa Corte (20 ottobre 1993, n. 10401 e 3 agosto 1998, n. 7615) deve fare i conti sì con la mutata realtà normativa, ma pur sempre nel rispetto dei costanti canoni di interpretazione. Va pertanto confermata la decisione del Tribunale che, in punto di fatto, ha accertato che la Rai per dodici anni ha assunto la lavoratrice, conferendole identiche funzioni di programmista regista per la realizzazione di una serie di puntate divulgative di carattere economico-sociale la cui specificità concerneva soltanto il tema della notazione, ma non le modalità di acquisizione, elaborazione e diffusione della comunicazione nell'ambito del palinsesto predeterminato dall'azienda per la realizzazione della sua funzione informativa (Cass. 2/12/2002, n. 17070, Pres. Dell'Anno, Rel. Cellerino, in Lav. e prev. oggi 2003, 312)
  • Ai fini della legittimità della apposizione del termine a più contratti di lavoro stipulati per la realizzazione e la produzione di programmi nell'ambito televisivo, aventi carattere ciclico o di contenitore ex art. 1, 2° comma, lett. e), L. 18/4/62 n. 230, è necessario che il relativo rapporto di lavoro sia funzionale ad esigenze temporanee e contingenti; in caso contrario il rapporto di lavoro deve considerarsi sin dall'inizio a tempo indeterminato (nel caso di specie è stata esclusa la ricorrenza del requisito in questione, e ciò in particolare considerando la successione dei contratti a termine, la loro durata e la loro cadenza temporale). (Trib. Milano 11/6/2002, Est. Ianniello, in D&L 2002, 899, con nota di Sara Rolandi, "Brevi cenni in tema di assunzioni a termine per la realizzazione di specifici programmi televisivi")
  • La disciplina di cui all’art. 2, 2° comma, L. 18/4/62 n. 230, in materia di conversione in contratto a tempo indeterminato nel caso di contratto a termine stipulato prima che sia trascorso un certo periodo di tempo dalla scadenza di uno precedente, anch’esso di durata, è applicabile anche all’ipotesi di assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi (Pret. Milano 3/2/98, est. Porcelli, in D&L 1998, 675)
  • Ai fini della legittimità dell’apposizione di un termine ai contratti di lavoro riferiti a "specifici programmi radiofonici o televisivi", secondo le previsioni della L.23/5/77 n. 266, è necessario che il relativo rapporto corrisponda a un’esigenza di carattere temporaneo, destinata a esaurirsi in un ambito limitato di tempo (nel caso di specie il Pretore ha negato la ricorrenza del presupposto di legge in un caso in cui l’assunzione era stata effettuata per le necessità di un programma stabilmente presente nel palinsesto di una rete televisiva) (Pret. Roma 20/7/96, est. Cannella, in D&L 1997, 306)