Astensione dal lavoro
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La lavoratrice o il lavoratore che, a seguito di parto gemellare, abbiano goduto per ciascun figlio dell’intero periodo di congedo parentale ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. 26/3/01 n. 151, hanno diritto, per l’intero periodo di fruizione, al trattamento economico previsto dall’art. 34, D.Lgs. 151/01. (Trib. Varese 30/3/2010, Est. Fedele, in D&L 2010, con nota di Alessandro Corrado, “Il trattamento economico per congedo parentale previsto dall’art. 34 D.Lgs. 151/01 spetta per ciascun figlio gemello”, 804)
- L'estensione ad altre categorie di madri lavoratrici (rispetto alle lavoratrici dipendenti) del diritto di assentarsi dal lavoro per assistere i figli implica di per sé il riconoscimento di un analogo diritto al padre (Consiglio di Stato sez. IV 13/9/2001, n. 4785, in Lavoro giur. 2001, pag. 1053, con nota di Nunin, Congedi parentali e tutela dei diritti del padre lavoratore: novità normative ed orientamenti della giurisprudenza)
- Il titolare del diritto ai congedi parentali può scegliere quando fruirne, nell'ambito dei primi otto anni di vita del bambino, salvo l'obbligo di preavvisare il datore di lavoro (Trib. Venezia 7/9/2001, ordinanza, pres. D'Amico, est. Caparelli, in Lavoro giur. 2001, pag. 1052, con nota di Nunin, Congedi parentali e tutela dei diritti del padre lavoratore: novità normative ed orientamenti della giurisprudenza)
- Ove il parto avvenga con largo anticipo rispetto alla data presuntivamente fissata all’inizio della gravidanza, il momento di decorrenza del termine dei tre mesi di astensione obbligatoria di cui all’art. 4, 1° comma, lett. c) della legge 30/12/71, n. 1204 va individuato nel giorno successivo a quello originariamente previsto, a prescindere dal giorno in cui la nascita si sia effettivamente verificata e da quello in cui il neonato abbia effettivamente fatto ingresso in famiglia (Trib. Ravenna 13/10/99, est. Vignati, in Dir. Lav. 2000, pag. 269, con nota di Palomba ,Astensione obbligatoria in caso di parto prematuro)
- La legge non subordina la possibilità di fruizione dei diritto ai congedi parentali alle necessità dell'impresa (Trib. Venezia 7/9/2001, ordinanza, pres. D'Amico, est. Caparelli, in Lavoro giur. 2001, pag. 1052, con nota di Nunin, Congedi parentali e tutela dei diritti del padre lavoratore: novità normative ed orientamenti della giurisprudenza)
- Mentre l'istituto dell'astensione obbligatoria ex art. 4, l. n. 1204/71 è collegato alla normale evoluzione della gestazione e alla necessità di tutela della lavoratrice prima e dopo il parto (non rilevando dunque per il datore di lavoro lo stato di salute e il comportamento della stessa in tale periodo), l'istituto dell'anticipazione del periodo di interdizione dal lavoro ex art. 5, lett. a), L. 1204/71 trova invece la sua ragion d'essere in una patologia della gravidanza che insorga nel periodo precedente all'astensione obbligatoria. Per quest'ultimo istituto assumono quindi rilievo non soltanto lo stato di salute della lavoratrice (presupposto per poterlo applicare e per determinarne la durata), ma anche il comportamento tenuto dalla medesima durante l'astensione anticipata, ove sia idoneo ad aggravare o a prolungare le complicanze della gestazione (nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità del licenziamento intimato a una lavoratrice che, nel periodo di astensione anticipata, aveva svolto attività lavorativa in un negozio di cui era titolare) (Cass. 4/3/00, n. 2466, pres. Santojanni, est. Di Lella, in Riv. It. dir. lav. 2001, pag. 65, con nota di Mocella, Sulla rilevanza dei comportamenti del lavoratore nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro)
- In caso di parto prematuro, il periodo di astensione pre-parto non goduto si somma a quello da godere dopo il parto: l’intero periodo di astensione obbligatoria di cui all’art. 4, 1° comma, lett. a) della legge 30/12/71, n. 1204, si somma a quello di cui alla lett. c) della medesima disposizione (Trib. Campobasso 1/2/00, est. De Cesare, in Dir. Lav. 2000, pag. 269, con nota di Palomba, Astensione obbligatoria in caso di parto prematuro)
- E’ illegittimo l’art. 4, 1° comma, lett. c) della L. 30/12/71 n. 1204 in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31e 37 Cost. nella parte in cui non prevede, nell’ipotesi di parto prematuro, una decorrenza dei termini del periodo di astensione obbligatoria diversa da quella del parto effettivo e idonea ad assicurare un’adeguata tutela della madre e del bambino (Corte Cost. 30/6/99 n. 270, pres. Vassalli, rel. Santosuosso, in D&L 1999, 787, n. Paganuzzi e in Dir. Lav. 2000, pag. 269, con nota di Palomba , Astensione obbligatoria in caso di parto prematuro)
- Il diritto del padre lavoratore di assentarsi dal lavoro per astensione facoltativa ex art. 7, L.9/12/77 n. 903 può essere esercitato solo in via sussidiaria, in alternativa alla madre, in tutti quei casi nei quali quest’ultima si trovi nell’accertata impossibilità, derivante da malattia o da altre legittime cause impeditive, di assistere il bambino; ciò perché alla madre, in tale incombenza, compete un ruolo "primario", mentre quello del padre è "derivato" o sussidiario. (Nel caso di specie il Pretore ha negato che al padre spettasse il diritto all’astensione facoltativa ex art. 7, L.9/12/77 n. 903 contemporaneamente alla fruizione da parte della madre di un periodo di ferie) (Pret. Parma 19/5/98, est. Ferraù, in D&L 1998, 999, nota Pavone)
- Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione agli artt. 3 e 37 Cost, gli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 L. 223/91, nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza e puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità (Corte cost. 6/9/95 n. 423, pres. Baldassarre, rel. Granata, in D&L 1996, 66)